XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3093
Onorevoli Colleghi! - Riteniamo che il Parlamento debba
al più presto intervenire al fine di porre rimedio alla grave
situazione dei precari della scuola, settore che sta subendo
le pesantissime conseguenze della politica del Governo. Una
politica segnata da tagli, in cui i vari provvedimenti
approvati - le riduzioni delle fasce, la modifica del
punteggio degli insegnanti delle scuole primarie al fine
dell'inserimento nelle graduatorie, l'aumento dell'orario,
l'abolizione dell'organico funzionale, la modifica delle norme
in materia di esami di maturità, solo per citarne alcuni -
vengono tutti giustificati con la necessità di ridurre le
spese destinate al sistema scolastico ed educativo.
Proprio sul numero di nuove assunzioni necessarie il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
aveva risposto con una previsione al ribasso di circa 8.500
immissioni in ruolo che, corrette con i prepensionamenti e con
la richieste di part-time, dovrebbero arrivare a 12.000
nomine a fronte di circa 80.000 posti vacanti.
Ma è di questi giorni la notizia che il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca non procederà
quest'anno alle nomine in ruolo previste, sopperendo alle
carenze organiche per l'anno scolastico con le supplenze.
Questo non può non rientrare nel progetto di scuola del
Ministro Moratti che prevede una riduzione consistente del
curriculum obbligatorio e che renderà facoltative, e a
pagamento, molte materie. Inoltre, le mancate nomine per il
prossimo anno scolastico sottolineano ancora una volta lo
scarso rispetto per l'Istituzione parlamentare che viene
ignorata e scavalcata ancora prima che vi sia una discussione
ampia e approfondita, ancora prima che si possa esprimere sul
progetto governativo. A conferma di tali affermazioni giungono
le intese che il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca sta sottoscrivendo con alcune regioni al fine di
dare attuazione comunque ad una parte della riforma dei cicli
- quella relativa alla formazione professionale - che il
Parlamento non ha voluto approvare con i tempi stretti che il
Ministro Moratti avrebbe preteso e che ha destato proteste e
critiche in vasti e vari settori.
Il ricorso al precariato non rappresenta certo un
risparmio per lo Stato che comunque dovrà pagare i supplenti:
risponde invece ad un disegno preciso che vede nella
flessibilizzazione dei rapporti di lavoro l'unico principio
guida per scelte economiche. La scuola intesa come luogo di
produzione del consenso acritico ma soprattutto rivolta e
finalizzata esclusivamente a preparare al mondo del lavoro. La
cultura, la crescita del singolo non sono considerati valore
in sé. Si fa strada un'idea del sapere a compartimenti stagni,
specialistico, di uso immediato e meramente produttivo.
La volontà di dare una risposta parziale e faziosa al
problema del precariato è rappresentata, del resto, dalla
decisione del Governo di istituire il ruolo per l'insegnamento
della religione cattolica: nel corso della discussione nella
XI Commissione permanente della Camera dei deputati (Lavoro
pubblico e privato) e nella seduta dell'8 maggio 2002, il
sottosegretario onorevole Aprea ha dichiarato che gli
insegnanti di religione sono rimasti "gli unici precari privi
di una stabilizzazione nel sistema educativo e scolastico del
Paese" ignorando totalmente la situazione dei precari
cosiddetti storici, che si sono trovati da un giorno all'altro
le regole del reclutamento dei docenti totalmente modificate,
soprattutto per quanto riguarda il calcolo del punteggio per
l'inserimento nelle graduatorie permanenti. Al contrario
questo Governo avrà alla fine stabilizzato solo gli insegnanti
di religione. Ed è proprio di questi giorni la notizia che il
Ministro Moratti individua personale in esubero nel settore
scolastico per un numero di circa 100.000 unità.
La scuola però ha bisogno di continuità e competenza, che
ne rappresentano princìpi fondamentali, che richiedono il
riconoscimento del servizio svolto e la stabilizzazione di
coloro che per anni hanno contribuito al funzionamento del
sistema scolastico: i posti vacanti coperti da precari sono
ancora moltissimi. Le mancate immissioni in ruolo non
garantiranno la continuità delle classi e si alimenterà il
precariato e l'incertezza.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si
interviene sulla determinazione dell'organico di diritto e
dell'organico di fatto prevedendo un allargamento del primo
nel senso di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato
su tutti i posti disponibili e vacanti, comunque in misura non
inferiore all'80 per cento. Inoltre, si ritiene di dovere
inserire un limite al numero di posti di ruolo riservati
annualmente alla mobilità professionale e territoriale che,
pur restando di competenza contrattuale, non potrà comunque
superare una percentuale pari al 30 per cento del totale dei
posti.
All'articolo 2 si riconosce il valore abilitante, ai fini
dell'accesso ai rispettivi ruoli di insegnamento, ai diplomi
di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, per la formazione culturale e
professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e
della scuola elementare. Questi diplomi costituiscono titolo
per l'inserimento nelle graduatorie permanenti.
All'articolo 3 si prevede, al comma 1, che, ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie, il servizio di
insegnamento prestato presso le scuole statali sia valutato
con punteggio doppio rispetto a quello prestato nelle scuole
paritarie, a fronte della diversa modalità di reclutamento che
avviene - per le scuole statali - con concorso pubblico. Il
comma 2 introduce il principio della equiparazione del
servizio prestato nelle scuole degli enti locali a quello
prestato nella scuola statale. Al comma 3, a titolo di
riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, si
prevede l'assegnazione di un punteggio proporzionale agli anni
di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o
posto di ruolo, nella scuola statale. Il servizio deve essere
stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di
ruolo o relativi a classi di concorso con il possesso dello
specifico titolo di studio richiesto.
All'articolo 4 si inseriscono norme relative al calcolo
del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti
previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994. Le continue modifiche relative ai
punteggi infatti hanno determinato una situazione incerta,
ingiusta e incandescente che vede i "precari storici" chiedere
il rispetto dei diritti acquisiti in anni di insegnamento, in
anni di scelte operate sulla base delle regole allora
esistenti. Dietro queste figure di precari ci sono famiglie e
situazioni che hanno aspettato e sperato nella definizione di
questa loro condizione di precarietà. Qualunque modificazione
del sistema del reclutamento degli insegnanti, per scuole di
ogni ordine e grado, non può che avvenire una volta sanata e
risolta la situazione lasciata in sospeso. Principio base a
cui si ispira la presente proposta di legge è infatti la
valorizzazione del servizio svolto e dell'esperienza acquisita
sul campo.
In particolare, al comma 1 dell'articolo 4 si prevede che
la valutazione dei titoli deve avvenire su base omogenea per
tutti i candidati. Al comma 2 si inserisce il principio
secondo il quale il servizio prestato deve essere comunque
valutato più di qualsiasi altro titolo di abilitazione: di
fatto questo determina che chi ha insegnato, con abilitazione
e possesso di specifico titolo di studio richiesto, su
insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a
classi di concorso non possa essere scavalcato in graduatoria
da chi non ha svolto servizio almeno per un periodo di tempo
uguale. Di conseguenza si prevede che il servizio sia valutato
anche quando svolto durante il periodo di frequenza delle
scuole di specializzazione delle università ma, ai fini del
calcolo del punteggio per l'inserimento in graduatorie,
l'interessato deve optare se far valere il punteggio relativo
al servizio svolto o il punteggio relativo al titolo di
specializzazione conseguito. I due punteggi non possono in
alcun modo essere cumulati.
L'articolo 5 prevede che siano ammessi alla sessione
riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge
3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti
di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il termine del
31 marzo 2001, previsto dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 360. In
particolare, il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 124 del
1999 prevedeva una sessione riservata di esami per il
conseguimento dell'abilitazione per docenti non abilitati che
avessero almeno trecentosessanta giorni di insegnamento nel
periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, di cui almeno
centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995.
Il decreto-legge n. 240 del 2000, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 360 del 2000, introduceva il 31
marzo 2001 come data ultima per le procedure di integrazione
delle graduatorie anche in relazione alla sessione riservata
di cui sopra.
L'articolo 6 interviene in materia di insegnanti di
sostegno. Un gran numero di insegnanti di sostegno agli alunni
in situazione di handicap che hanno conseguito titolo di
specializzazione per il sostegno in seguito alla frequenza dei
corsi biennali attivati dalle università ai sensi del decreto
del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 1999, non
sono in possesso di abilitazione all'insegnamento; tale
diploma di specializzazione, se non unito ad una abilitazione
in una disciplina specifica, non permette l'accesso alle
graduatorie permanenti; la maggior parte degli insegnanti in
questione, pur in mancanza dell'abilitazione all'insegnamento,
ma avendo conseguito il titolo di specializzazione (ai sensi
della legge n. 104 del 1992), ed a causa della forte richiesta
di personale specializzato ha, negli anni scorsi, avuto
l'incarico annuale. Con questo articolo si prevede una
sessione riservata di esami per il conseguimento
dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento
nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli
istituti di istruzione secondaria e artistica per coloro che
hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le
attività di sostegno rilasciato dalle università italiane ai
sensi del citato decreto ministeriale del 24 novembre 1998, e
che abbiano prestato servizio presso le scuole statali per
almeno centottanta giorni nel periodo compreso tra l'anno
scolastico 1989-90 e la data di entrata in vigore della
legge.
L'articolo 7 interviene in materia di determinazione del
numero di immissioni in ruolo prevedendo che i posti
attribuiti per le nomine in ruolo a personale già di ruolo in
altre classi di concorso o in scuole di altro grado non siano
computate nel contingente complessivo; formalmente, infatti,
questa nomine appaiono come nuove nomine di ruolo e vengono
conteggiate, e quindi scalate, dal numero complessivo di
nomine da effettuare, ma è necessario ricordare che a monte
della nuova nomina viene comunque liberato un posto che deve
essere coperto e quindi questo nuovo posto che si libera deve
essere computato nel numero delle nomine da effettuare.
L'articolo 8 vuole permettere alle competenti Commissioni
parlamentari di valutare i dati relativi al complesso e
articolato mondo della scuola, perseguendo obiettivi di
massima trasparenza e accesso ai dati, attraverso l'esame di
una relazione presentata annualmente dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.