XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3093




        Onorevoli Colleghi! - Riteniamo che il Parlamento debba al più presto intervenire al fine di porre rimedio alla grave situazione dei precari della scuola, settore che sta subendo le pesantissime conseguenze della politica del Governo. Una politica segnata da tagli, in cui i vari provvedimenti approvati - le riduzioni delle fasce, la modifica del punteggio degli insegnanti delle scuole primarie al fine dell'inserimento nelle graduatorie, l'aumento dell'orario, l'abolizione dell'organico funzionale, la modifica delle norme in materia di esami di maturità, solo per citarne alcuni - vengono tutti giustificati con la necessità di ridurre le spese destinate al sistema scolastico ed educativo.
        Proprio sul numero di nuove assunzioni necessarie il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva risposto con una previsione al ribasso di circa 8.500 immissioni in ruolo che, corrette con i prepensionamenti e con la richieste di part-time, dovrebbero arrivare a 12.000 nomine a fronte di circa 80.000 posti vacanti.
        Ma è di questi giorni la notizia che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca non procederà quest'anno alle nomine in ruolo previste, sopperendo alle carenze organiche per l'anno scolastico con le supplenze.
        Questo non può non rientrare nel progetto di scuola del Ministro Moratti che prevede una riduzione consistente del curriculum obbligatorio e che renderà facoltative, e a pagamento, molte materie. Inoltre, le mancate nomine per il prossimo anno scolastico sottolineano ancora una volta lo scarso rispetto per l'Istituzione parlamentare che viene ignorata e scavalcata ancora prima che vi sia una discussione ampia e approfondita, ancora prima che si possa esprimere sul progetto governativo. A conferma di tali affermazioni giungono le intese che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sta sottoscrivendo con alcune regioni al fine di dare attuazione comunque ad una parte della riforma dei cicli - quella relativa alla formazione professionale - che il Parlamento non ha voluto approvare con i tempi stretti che il Ministro Moratti avrebbe preteso e che ha destato proteste e critiche in vasti e vari settori.
        Il ricorso al precariato non rappresenta certo un risparmio per lo Stato che comunque dovrà pagare i supplenti: risponde invece ad un disegno preciso che vede nella flessibilizzazione dei rapporti di lavoro l'unico principio guida per scelte economiche. La scuola intesa come luogo di produzione del consenso acritico ma soprattutto rivolta e finalizzata esclusivamente a preparare al mondo del lavoro. La cultura, la crescita del singolo non sono considerati valore in sé. Si fa strada un'idea del sapere a compartimenti stagni, specialistico, di uso immediato e meramente produttivo.
        La volontà di dare una risposta parziale e faziosa al problema del precariato è rappresentata, del resto, dalla decisione del Governo di istituire il ruolo per l'insegnamento della religione cattolica: nel corso della discussione nella XI Commissione permanente della Camera dei deputati (Lavoro pubblico e privato) e nella seduta dell'8 maggio 2002, il sottosegretario onorevole Aprea ha dichiarato che gli insegnanti di religione sono rimasti "gli unici precari privi di una stabilizzazione nel sistema educativo e scolastico del Paese" ignorando totalmente la situazione dei precari cosiddetti storici, che si sono trovati da un giorno all'altro le regole del reclutamento dei docenti totalmente modificate, soprattutto per quanto riguarda il calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti. Al contrario questo Governo avrà alla fine stabilizzato solo gli insegnanti di religione. Ed è proprio di questi giorni la notizia che il Ministro Moratti individua personale in esubero nel settore scolastico per un numero di circa 100.000 unità.
        La scuola però ha bisogno di continuità e competenza, che ne rappresentano princìpi fondamentali, che richiedono il riconoscimento del servizio svolto e la stabilizzazione di coloro che per anni hanno contribuito al funzionamento del sistema scolastico: i posti vacanti coperti da precari sono ancora moltissimi. Le mancate immissioni in ruolo non garantiranno la continuità delle classi e si alimenterà il precariato e l'incertezza.
        Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si interviene sulla determinazione dell'organico di diritto e dell'organico di fatto prevedendo un allargamento del primo nel senso di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato su tutti i posti disponibili e vacanti, comunque in misura non inferiore all'80 per cento. Inoltre, si ritiene di dovere inserire un limite al numero di posti di ruolo riservati annualmente alla mobilità professionale e territoriale che, pur restando di competenza contrattuale, non potrà comunque superare una percentuale pari al 30 per cento del totale dei posti.
        All'articolo 2 si riconosce il valore abilitante, ai fini dell'accesso ai rispettivi ruoli di insegnamento, ai diplomi di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare. Questi diplomi costituiscono titolo per l'inserimento nelle graduatorie permanenti.
        All'articolo 3 si prevede, al comma 1, che, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, il servizio di insegnamento prestato presso le scuole statali sia valutato con punteggio doppio rispetto a quello prestato nelle scuole paritarie, a fronte della diversa modalità di reclutamento che avviene - per le scuole statali - con concorso pubblico. Il comma 2 introduce il principio della equiparazione del servizio prestato nelle scuole degli enti locali a quello prestato nella scuola statale. Al comma 3, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, si prevede l'assegnazione di un punteggio proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo, nella scuola statale. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto.
        All'articolo 4 si inseriscono norme relative al calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Le continue modifiche relative ai punteggi infatti hanno determinato una situazione incerta, ingiusta e incandescente che vede i "precari storici" chiedere il rispetto dei diritti acquisiti in anni di insegnamento, in anni di scelte operate sulla base delle regole allora esistenti. Dietro queste figure di precari ci sono famiglie e situazioni che hanno aspettato e sperato nella definizione di questa loro condizione di precarietà. Qualunque modificazione del sistema del reclutamento degli insegnanti, per scuole di ogni ordine e grado, non può che avvenire una volta sanata e risolta la situazione lasciata in sospeso. Principio base a cui si ispira la presente proposta di legge è infatti la valorizzazione del servizio svolto e dell'esperienza acquisita sul campo.
        In particolare, al comma 1 dell'articolo 4 si prevede che la valutazione dei titoli deve avvenire su base omogenea per tutti i candidati. Al comma 2 si inserisce il principio secondo il quale il servizio prestato deve essere comunque valutato più di qualsiasi altro titolo di abilitazione: di fatto questo determina che chi ha insegnato, con abilitazione e possesso di specifico titolo di studio richiesto, su insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso non possa essere scavalcato in graduatoria da chi non ha svolto servizio almeno per un periodo di tempo uguale. Di conseguenza si prevede che il servizio sia valutato anche quando svolto durante il periodo di frequenza delle scuole di specializzazione delle università ma, ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento in graduatorie, l'interessato deve optare se far valere il punteggio relativo al servizio svolto o il punteggio relativo al titolo di specializzazione conseguito. I due punteggi non possono in alcun modo essere cumulati.
        L'articolo 5 prevede che siano ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il termine del 31 marzo 2001, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 360. In particolare, il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 124 del 1999 prevedeva una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione per docenti non abilitati che avessero almeno trecentosessanta giorni di insegnamento nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il decreto-legge n. 240 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 360 del 2000, introduceva il 31 marzo 2001 come data ultima per le procedure di integrazione delle graduatorie anche in relazione alla sessione riservata di cui sopra.
        L'articolo 6 interviene in materia di insegnanti di sostegno. Un gran numero di insegnanti di sostegno agli alunni in situazione di handicap che hanno conseguito titolo di specializzazione per il sostegno in seguito alla frequenza dei corsi biennali attivati dalle università ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 1999, non sono in possesso di abilitazione all'insegnamento; tale diploma di specializzazione, se non unito ad una abilitazione in una disciplina specifica, non permette l'accesso alle graduatorie permanenti; la maggior parte degli insegnanti in questione, pur in mancanza dell'abilitazione all'insegnamento, ma avendo conseguito il titolo di specializzazione (ai sensi della legge n. 104 del 1992), ed a causa della forte richiesta di personale specializzato ha, negli anni scorsi, avuto l'incarico annuale. Con questo articolo si prevede una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli istituti di istruzione secondaria e artistica per coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno rilasciato dalle università italiane ai sensi del citato decreto ministeriale del 24 novembre 1998, e che abbiano prestato servizio presso le scuole statali per almeno centottanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90 e la data di entrata in vigore della legge.
        L'articolo 7 interviene in materia di determinazione del numero di immissioni in ruolo prevedendo che i posti attribuiti per le nomine in ruolo a personale già di ruolo in altre classi di concorso o in scuole di altro grado non siano computate nel contingente complessivo; formalmente, infatti, questa nomine appaiono come nuove nomine di ruolo e vengono conteggiate, e quindi scalate, dal numero complessivo di nomine da effettuare, ma è necessario ricordare che a monte della nuova nomina viene comunque liberato un posto che deve essere coperto e quindi questo nuovo posto che si libera deve essere computato nel numero delle nomine da effettuare.
        L'articolo 8 vuole permettere alle competenti Commissioni parlamentari di valutare i dati relativi al complesso e articolato mondo della scuola, perseguendo obiettivi di massima trasparenza e accesso ai dati, attraverso l'esame di una relazione presentata annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.




Frontespizio Testo articoli