XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3093




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1^ settembre 2002, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario calcolato in relazione alla disponibilità di posti di diritto e di fatto, in misura comunque non inferiore all'80 per cento.
        2. Al comma 13 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il secondo periodo è soppresso.
        3. La quota di posti vacanti riservati annualmente alla mobilità professionale e territoriale è stabilita di volta in volta dalla contrattazione collettiva, e non può in alcun modo superare il 30 per cento del totale dei posti da assegnare.


Art. 2.

        1. Ai fini dell'accesso ai rispettivi ruoli di insegnamento nonché ai posti di istitutore nelle istituzioni educative dello Stato è riconosciuto valore abilitante ai diplomi di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.
        2. Ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato i diplomi di cui al comma 1 costituiscono titolo per l'inserimento nelle graduatorie concorsuali permanenti.


Art. 3.

        1. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, il servizio di insegnamento prestato presso le scuole statali è valutato in misura doppia rispetto al servizio prestato presso le scuole paritarie.
        2. Ai fini di cui al comma 1 il servizio prestato presso le scuole degli enti locali è equiparato a quello prestato nella scuola statale.
        3. A titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, è prevista l'assegnazione di un punteggio proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo, nella scuola statale. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso previo possesso dello specifico titolo di studio richiesto.
        4. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento in graduatoria, il servizio prestato in classi di concorso diverse da quella o da quelle per le quali si è in possesso dell'abilitazione è riconosciuto nella percentuale del 50 per cento. Il servizio deve essere stato prestato, in ogni caso, su posti corrispondenti a posti di ruolo.


Art. 4.

        1. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la valutazione dei titoli di laurea nonché del punteggio di abilitazione deve essere omogenea per tutti i candidati.
        2. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, il titolo di specializzazione conseguito presso le università non può comunque essere valutato con punteggio superiore alla valutazione degli anni di servizio prestato su insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso previo possesso dello specifico titolo di studio richiesto.
        3. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, l'interessato può optare per la valutazione del punteggio relativo al servizio prestato nel periodo di frequenza dei corsi di specializzazione presso le università o del punteggio relativo al titolo di specializzazione conseguito. I due punteggi non possono in alcun modo essere cumulati.


Art. 5.

        1. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il termine fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, per le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 124 del 1999.


Art. 6.

        1. Coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno rilasciato dalle università italiane ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999 e che hanno prestato servizio nelle scuole statali per almeno centottanta giorni nel periodo compreso tra la data di inizio dell'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Art. 7.

        1. I posti attribuiti per le nomine in ruolo a personale già di ruolo in altre classi di concorso o in scuole di altro grado non sono computati ai fini della fissazione del numero delle nomine di ruolo da effettuare per la copertura del contingente complessivo.


Art. 8.

        1. Al fine di consentire una valutazione sulla disponibilità dei posti e sui dati relativi alla scuola in generale, entro il 31 maggio di ogni anno il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento una relazione recante le informazioni relative ai dati sulle disponibilità dell'organico di diritto, sulle immissioni in ruolo, sui pensionamenti, sulle richieste di part-time, sulle iscrizioni per ordine e grado su scala provinciale, regionale e nazionale, nonché sulla mobilità professionale e territoriale.



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