XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3093
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini della stipula di contratti a tempo
indeterminato per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1^
settembre 2002, è assegnato un contingente di personale
dirigente, docente, educativo e amministrativo, tecnico ed
ausiliario calcolato in relazione alla disponibilità di posti
di diritto e di fatto, in misura comunque non inferiore all'80
per cento.
2. Al comma 13 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, il secondo periodo è soppresso.
3. La quota di posti vacanti riservati annualmente alla
mobilità professionale e territoriale è stabilita di volta in
volta dalla contrattazione collettiva, e non può in alcun modo
superare il 30 per cento del totale dei posti da assegnare.
Art. 2.
1. Ai fini dell'accesso ai rispettivi ruoli di
insegnamento nonché ai posti di istitutore nelle istituzioni
educative dello Stato è riconosciuto valore abilitante ai
diplomi di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, per la formazione culturale e
professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e
della scuola elementare.
2. Ai fini della stipula di contratti a tempo
indeterminato i diplomi di cui al comma 1 costituiscono titolo
per l'inserimento nelle graduatorie concorsuali permanenti.
Art. 3.
1. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, il servizio
di insegnamento prestato presso le scuole statali è valutato
in misura doppia rispetto al servizio prestato presso le
scuole paritarie.
2. Ai fini di cui al comma 1 il servizio prestato presso
le scuole degli enti locali è equiparato a quello prestato
nella scuola statale.
3. A titolo di riconoscimento della professionalità
acquisita in servizio, è prevista l'assegnazione di un
punteggio proporzionale agli anni di insegnamento prestato
nella medesima classe di concorso o posto di ruolo, nella
scuola statale. Il servizio deve essere stato prestato per
insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a
classi di concorso previo possesso dello specifico titolo di
studio richiesto.
4. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento in
graduatoria, il servizio prestato in classi di concorso
diverse da quella o da quelle per le quali si è in possesso
dell'abilitazione è riconosciuto nella percentuale del 50 per
cento. Il servizio deve essere stato prestato, in ogni caso,
su posti corrispondenti a posti di ruolo.
Art. 4.
1. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento
nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, la valutazione dei titoli di laurea
nonché del punteggio di abilitazione deve essere omogenea per
tutti i candidati.
2. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui
all'articolo 401 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, il titolo di specializzazione conseguito presso
le università non può comunque essere valutato con punteggio
superiore alla valutazione degli anni di servizio prestato su
insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a
classi di concorso previo possesso dello specifico titolo di
studio richiesto.
3. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento
nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, l'interessato può optare per la
valutazione del punteggio relativo al servizio prestato nel
periodo di frequenza dei corsi di specializzazione presso le
università o del punteggio relativo al titolo di
specializzazione conseguito. I due punteggi non possono in
alcun modo essere cumulati.
Art. 5.
1. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui
all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal
medesimo comma 4 entro il termine fissato dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, per le
operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti
di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 124 del
1999.
Art. 6.
1. Coloro che hanno già conseguito il titolo di
specializzazione per le attività di sostegno rilasciato dalle
università italiane ai sensi del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999 e che hanno
prestato servizio nelle scuole statali per almeno centottanta
giorni nel periodo compreso tra la data di inizio dell'anno
scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della
presente legge, sono ammessi ad una sessione riservata di
esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità
richiesta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella
scuola elementare e negli istituti di istruzione secondaria ed
artistica.
Art. 7.
1. I posti attribuiti per le nomine in ruolo a personale
già di ruolo in altre classi di concorso o in scuole di altro
grado non sono computati ai fini della fissazione del numero
delle nomine di ruolo da effettuare per la copertura del
contingente complessivo.
Art. 8.
1. Al fine di consentire una valutazione sulla
disponibilità dei posti e sui dati relativi alla scuola in
generale, entro il 31 maggio di ogni anno il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al
Parlamento una relazione recante le informazioni relative ai
dati sulle disponibilità dell'organico di diritto, sulle
immissioni in ruolo, sui pensionamenti, sulle richieste di
part-time, sulle iscrizioni per ordine e grado su scala
provinciale, regionale e nazionale, nonché sulla mobilità
professionale e territoriale.