XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3092
Onorevoli Colleghi, Onorevoli Colleghe! - Il Comitato
nazionale per la bioetica, costituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1990, ha in
questi anni svolto un ruolo delicato, e di notevole rilevanza,
nell'approfondimento scientifico di casi e di specie giuridici
che hanno suscitato grandi dibattiti nel Paese e nei luoghi
della rappresentanza politica e dell'interesse pubblico. La
vera e propria rivoluzione scientifica alla quale stiamo
assistendo, grazie al progresso delle scienze biomediche,
cambia quotidianamente la vita di tutte le persone, la qualità
e, addirittura, le possibilità della vita stessa. Queste
conquiste sempre nuove hanno aperto, nel Paese, un confronto
ampio che si arricchisce giorno dopo giorno di motivate
riflessioni, da parte di esperti qualificati, ma che vengono
talvolta oscurate dal clamore stesso delle scoperte,
amplificato da definizioni improprie, da scambi polemici
alimentati da prese di posizione ideologiche o da interessi
economici.
E' infatti evidente che gran parte di queste scoperte
rappresenta un patrimonio non soltanto di sapere e conoscenza,
ma il risultato di un forte investimento economico destinato
ad aprire nuovi spazi di mercato o a consolidarne altri. In
numerosi casi controversi e clamorosi, per la risoluzione di
problemi singoli o per l'evoluzione della normativa vigente,
il parere qualificato elaborato dal Comitato nazionale per la
bioetica è risultato in molti casi dirimente. Una composizione
sempre meglio bilanciata, tra diversi orientamenti e diverse
competenze, l'impulso importante dato alla collaborazione con
gli operatori per la valorizzazione dei comitati etici sul
territorio, hanno consentito di elevare il livello di
sensibilità pubblica sui temi bioetici, proprio quando il
susseguirsi di annunci e di vere scoperte avrebbe potuto
favorire la confusione e l'assunzione di posizioni più
conservatrici e critiche nei confronti del futuro delle
scienze della cura e della salute.
Tuttavia l'allargamento progressivo del numero dei
componenti e la variazione della composizione del Comitato,
che hanno causato disequilibrio tra le varie culture,
sensibilità e competenze presenti in questo ambito e, più in
generale, nel Paese, hanno reso oggi il Comitato pletorico e
potenzialmente meno efficace. In un momento in cui è
necessario sostanziare anche il dibattito politico e la
pratica legislativa, che stenta a tenere il passo del
succedersi delle scoperte, il Parlamento e le regioni, cui la
riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione ha
affidato anche la potestà di legislazione concorrente in
materie interessate dal dibattito bioetico, quali istruzione e
salute, non trovano, a causa delle attuali missione e
organizzazione, nel Comitato stesso, un valido strumento
d'informazione, confronto e indirizzo nella propria attività
normativa e amministrativa. Negli anni il Comitato si è aperto
sempre più a competenze altre rispetto a quelle
tradizionalmente coinvolte, quali i bioeticisti, includendo
nel proprio organico i medici legali, gli storici della
medicina, i giuristi, che hanno apportato un sensibile
miglioramento dell'analisi delle implicazioni legali delle
conquiste scientifiche, ma paradossalmente si è ridotto sempre
di più lo spazio di confronto con gli studiosi con specifiche
competenze nei campi delle scienze della vita e della salute
dell'uomo.
Si ritiene dunque necessario, con la proposta di legge,
specificare gli ambiti di interesse del Comitato, stabilire
criteri univoci di composizione, che non possano variare con
il mutare dell'orientamento politico di Governo ma soltanto
con l'evoluzione del pensiero e della scienza, ma soprattutto
allargare il raggio d'azione del Comitato, non limitando più
le sue competenze allo specimen di organo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di
consulenza nei confronti del Governo, ma promuovendo
un'interlocuzione più stretta e fattiva con il Parlamento, i
diversi livelli di governo locale ma anche le associazioni, le
società scientifiche, i centri di ricerca, i comitati etici
locali, gli studiosi e gli stessi cittadini.
Nell'articolo 1 si precisano i compiti del Comitato, che
deve saper elaborare quadri d'insieme sulla ricerca e la
sperimentazione nel campo della salute e delle scienze della
vita, mettendo in sinergia le fonti informative e scientifiche
nazionali e internazionali e rendendo queste informazioni
accessibili ai cittadini, attraverso la predisposizione di
informative e di campagne generali, e alle istituzioni,
elaborando materiali a diversi livelli, formulando altresì
pareri e ipotesi di soluzioni legislative per tutti i livelli
del governo del Paese. Il Comitato elabora ipotesi di
controllo, per la tutela della sicurezza dell'uomo e della
biodiversità nei confronti del progresso biotecnologico, ma si
esprime anche in merito ai contenuti dei codici deontologici e
di comportamento delle professioni coinvolte nella pratica
scientifica e nella sua applicazione.
L'articolo 2 fissa a trentasei il numero dei membri del
Comitato nominati ogni quattro anni con proprio decreto dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i
Ministri interessati e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, che vigilano sull'equilibrata rappresentanza del
pluralismo culturale e religioso del Paese e il rispetto
dell'equilibrio della rappresentanza di genere.
Nell'articolo 3 si intende agevolare l'attività del
Comitato conferendo al presidente la possibilità di
costituire, al suo interno, gruppi di lavoro tematici e di
consultare esperti esterni ove lo richieda la complessità
dell'argomento.
L'articolo 4 prevede la redazione di documenti, da parte
del Comitato, sui temi all'ordine del giorno, sottoscritti dai
membri che li condividono, incarica il Comitato di darne
pubblicità e impegna il Comitato stesso a riferire al
Parlamento annualmente in merito alla propria attività.
Nell'articolo 5 si dà mandato al Comitato di redigere e
approvare a maggioranza assoluta dei propri componenti un
regolamento interno e si incarica il Segretario generale alla
Presidenza del Consiglio dei ministri di assicurare con i
propri uffici al Comitato adeguato supporto tecnico, mentre
con l'articolo 6 si fissano risorse stabili per il suo
funzionamento.