XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3092




        Onorevoli Colleghi, Onorevoli Colleghe! - Il Comitato nazionale per la bioetica, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1990, ha in questi anni svolto un ruolo delicato, e di notevole rilevanza, nell'approfondimento scientifico di casi e di specie giuridici che hanno suscitato grandi dibattiti nel Paese e nei luoghi della rappresentanza politica e dell'interesse pubblico. La vera e propria rivoluzione scientifica alla quale stiamo assistendo, grazie al progresso delle scienze biomediche, cambia quotidianamente la vita di tutte le persone, la qualità e, addirittura, le possibilità della vita stessa. Queste conquiste sempre nuove hanno aperto, nel Paese, un confronto ampio che si arricchisce giorno dopo giorno di motivate riflessioni, da parte di esperti qualificati, ma che vengono talvolta oscurate dal clamore stesso delle scoperte, amplificato da definizioni improprie, da scambi polemici alimentati da prese di posizione ideologiche o da interessi economici.
        E' infatti evidente che gran parte di queste scoperte rappresenta un patrimonio non soltanto di sapere e conoscenza, ma il risultato di un forte investimento economico destinato ad aprire nuovi spazi di mercato o a consolidarne altri. In numerosi casi controversi e clamorosi, per la risoluzione di problemi singoli o per l'evoluzione della normativa vigente, il parere qualificato elaborato dal Comitato nazionale per la bioetica è risultato in molti casi dirimente. Una composizione sempre meglio bilanciata, tra diversi orientamenti e diverse competenze, l'impulso importante dato alla collaborazione con gli operatori per la valorizzazione dei comitati etici sul territorio, hanno consentito di elevare il livello di sensibilità pubblica sui temi bioetici, proprio quando il susseguirsi di annunci e di vere scoperte avrebbe potuto favorire la confusione e l'assunzione di posizioni più conservatrici e critiche nei confronti del futuro delle scienze della cura e della salute.
        Tuttavia l'allargamento progressivo del numero dei componenti e la variazione della composizione del Comitato, che hanno causato disequilibrio tra le varie culture, sensibilità e competenze presenti in questo ambito e, più in generale, nel Paese, hanno reso oggi il Comitato pletorico e potenzialmente meno efficace. In un momento in cui è necessario sostanziare anche il dibattito politico e la pratica legislativa, che stenta a tenere il passo del succedersi delle scoperte, il Parlamento e le regioni, cui la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione ha affidato anche la potestà di legislazione concorrente in materie interessate dal dibattito bioetico, quali istruzione e salute, non trovano, a causa delle attuali missione e organizzazione, nel Comitato stesso, un valido strumento d'informazione, confronto e indirizzo nella propria attività normativa e amministrativa. Negli anni il Comitato si è aperto sempre più a competenze altre rispetto a quelle tradizionalmente coinvolte, quali i bioeticisti, includendo nel proprio organico i medici legali, gli storici della medicina, i giuristi, che hanno apportato un sensibile miglioramento dell'analisi delle implicazioni legali delle conquiste scientifiche, ma paradossalmente si è ridotto sempre di più lo spazio di confronto con gli studiosi con specifiche competenze nei campi delle scienze della vita e della salute dell'uomo.
        Si ritiene dunque necessario, con la proposta di legge, specificare gli ambiti di interesse del Comitato, stabilire criteri univoci di composizione, che non possano variare con il mutare dell'orientamento politico di Governo ma soltanto con l'evoluzione del pensiero e della scienza, ma soprattutto allargare il raggio d'azione del Comitato, non limitando più le sue competenze allo specimen di organo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza nei confronti del Governo, ma promuovendo un'interlocuzione più stretta e fattiva con il Parlamento, i diversi livelli di governo locale ma anche le associazioni, le società scientifiche, i centri di ricerca, i comitati etici locali, gli studiosi e gli stessi cittadini.
        Nell'articolo 1 si precisano i compiti del Comitato, che deve saper elaborare quadri d'insieme sulla ricerca e la sperimentazione nel campo della salute e delle scienze della vita, mettendo in sinergia le fonti informative e scientifiche nazionali e internazionali e rendendo queste informazioni accessibili ai cittadini, attraverso la predisposizione di informative e di campagne generali, e alle istituzioni, elaborando materiali a diversi livelli, formulando altresì pareri e ipotesi di soluzioni legislative per tutti i livelli del governo del Paese. Il Comitato elabora ipotesi di controllo, per la tutela della sicurezza dell'uomo e della biodiversità nei confronti del progresso biotecnologico, ma si esprime anche in merito ai contenuti dei codici deontologici e di comportamento delle professioni coinvolte nella pratica scientifica e nella sua applicazione.
        L'articolo 2 fissa a trentasei il numero dei membri del Comitato nominati ogni quattro anni con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri interessati e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che vigilano sull'equilibrata rappresentanza del pluralismo culturale e religioso del Paese e il rispetto dell'equilibrio della rappresentanza di genere.
        Nell'articolo 3 si intende agevolare l'attività del Comitato conferendo al presidente la possibilità di costituire, al suo interno, gruppi di lavoro tematici e di consultare esperti esterni ove lo richieda la complessità dell'argomento.
        L'articolo 4 prevede la redazione di documenti, da parte del Comitato, sui temi all'ordine del giorno, sottoscritti dai membri che li condividono, incarica il Comitato di darne pubblicità e impegna il Comitato stesso a riferire al Parlamento annualmente in merito alla propria attività.
        Nell'articolo 5 si dà mandato al Comitato di redigere e approvare a maggioranza assoluta dei propri componenti un regolamento interno e si incarica il Segretario generale alla Presidenza del Consiglio dei ministri di assicurare con i propri uffici al Comitato adeguato supporto tecnico, mentre con l'articolo 6 si fissano risorse stabili per il suo funzionamento.




Frontespizio Testo articoli