XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3092
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Comitato nazionale per la bioetica istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito
denominato "Comitato", svolge i seguenti compiti:
a) elabora, anche avvalendosi delle facoltà di
accedere alle necessarie informazioni presso i centri
operativi esistenti in sede nazionale, e in collegamento con
gli analoghi comitati istituiti presso Paesi esteri nonché con
le altre organizzazioni internazionali operanti nel settore,
un quadro riassuntivo dei programmi, degli obiettivi e dei
risultati della ricerca e della sperimentazione nel campo
della salute dell'uomo e più in generale delle scienze della
vita;
b) provvede a garantire un'ampia informazione ai
cittadini, alle cittadine e agli organi di informazione sulle
problematiche di cui alla lettera a), collaborando anche
a programmi di formazione per le scuole;
c) formula pareri e prospetta soluzioni al
Parlamento, al Governo e alle regioni, anche ai fini della
predisposizione di atti legislativi, per affrontare i problemi
di natura etica e giuridica che possono emergere con il
progredire della ricerca scientifica e con la comparsa di
nuove possibili applicazioni tecnologiche, in riferimento alla
salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità
dell'uomo e degli altri valori espressi dalla Carta
costituzionale e dagli strumenti internazionali ai quali
l'Italia aderisce e, più in generale, tenendo presente il
rispetto per gli animali e la salvaguardia della
biodiversità;
d) prospetta soluzioni per le funzioni di
controllo rivolte sia alla tutela della sicurezza dell'uomo,
degli animali e dell'ambiente nella produzione di materiale
biologico sia alla protezione da eventuali rischi dei pazienti
trattati con prodotti dell'ingegneria genetica o sottoposti a
terapia genetica;
e) collabora con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca per l'elaborazione di
programmi di formazione scolastica e universitaria; collabora,
altresì, con il Ministro della salute per l'elaborazione di
programmi di formazione e di aggiornamento del personale
sanitario;
f) formula pareri circa la redazione di codici di
comportamento per gli operatori dei vari settori interessati e
garantisce una corretta informazione di merito dell'opinione
pubblica;
g) svolge una funzione di stimolo e di supporto
nei confronti di comitati etici locali.
Art. 2.
1. Il Comitato è composto da trentasei membri di
riconosciuta competenza nelle materie di cui all'articolo 1,
che rappresentino in modo equilibrato il pluralismo culturale
e religioso del Paese.
2. I membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del
criterio di una equilibrata rappresentanza di ambo i sessi,
con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di intesa con i Ministri interessati e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, che vigilano
sull'equilibrata rappresentanza del pluralismo culturale e
religioso nella composizione del Comitato stesso.
3. Il Comitato elegge tra i propri componenti il
presidente e due vice presidenti.
4. I membri del Comitato durano in carica quattro anni.
Art. 3.
1. Il presidente del Comitato ha facoltà, ove lo ritenga
opportuno per un più funzionale ordinamento dei lavori, di
costituire gruppi di lavoro, nell'ambito del Comitato stesso
designando i rispettivi coordinatori, nonché di nominare uno o
più relatori. Il presidente ha altresì facoltà di consultare
altri esperti ove lo richieda l'argomento in trattazione
nonché rappresentanti di associazioni, enti, anche di ricerca,
istituzioni accademiche e scientifiche, confessioni
religiose.
Art. 4.
1. Sulle questioni all'ordine del giorno il Comitato
procede alla redazione di documenti che vengono sottoscritti
dai membri del Comitato che li condividono, assicurandone la
pubblicità nelle forme previste dal regolamento di cui
all'articolo 5.
2. Il presidente del Comitato, in caso di votazione ai
sensi del regolamento di cui all'articolo 5, oltre al testo
dei documenti che sono stati approvati, rende pubbliche le
eventuali dichiarazioni di dissenso.
3. Il Comitato riferisce al Parlamento predisponendo una
relazione annuale sulle proprie attività.
Art. 5.
1. Il funzionamento del Comitato è disciplinato da un
regolamento interno approvato dal Comitato stesso a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura
al Comitato, con i propri uffici, il necessario supporto
tecnico, anche avvalendosi di personale qualificato, ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni.
Art. 6.
1. Il Comitato in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge mantiene le sue funzioni fino
all'insediamento del nuovo Comitato istituito ai sensi della
legge medesima.
2. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la
spesa complessiva di 1,5 milioni di euro per il triennio
2002-2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.