XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3092




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Comitato nazionale per la bioetica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Comitato", svolge i seguenti compiti:

            a) elabora, anche avvalendosi delle facoltà di accedere alle necessarie informazioni presso i centri operativi esistenti in sede nazionale, e in collegamento con gli analoghi comitati istituiti presso Paesi esteri nonché con le altre organizzazioni internazionali operanti nel settore, un quadro riassuntivo dei programmi, degli obiettivi e dei risultati della ricerca e della sperimentazione nel campo della salute dell'uomo e più in generale delle scienze della vita;

            b) provvede a garantire un'ampia informazione ai cittadini, alle cittadine e agli organi di informazione sulle problematiche di cui alla lettera a), collaborando anche a programmi di formazione per le scuole;

            c) formula pareri e prospetta soluzioni al Parlamento, al Governo e alle regioni, anche ai fini della predisposizione di atti legislativi, per affrontare i problemi di natura etica e giuridica che possono emergere con il progredire della ricerca scientifica e con la comparsa di nuove possibili applicazioni tecnologiche, in riferimento alla salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità dell'uomo e degli altri valori espressi dalla Carta costituzionale e dagli strumenti internazionali ai quali l'Italia aderisce e, più in generale, tenendo presente il rispetto per gli animali e la salvaguardia della biodiversità;

            d) prospetta soluzioni per le funzioni di controllo rivolte sia alla tutela della sicurezza dell'uomo, degli animali e dell'ambiente nella produzione di materiale biologico sia alla protezione da eventuali rischi dei pazienti trattati con prodotti dell'ingegneria genetica o sottoposti a terapia genetica;

            e) collabora con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'elaborazione di programmi di formazione scolastica e universitaria; collabora, altresì, con il Ministro della salute per l'elaborazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale sanitario;

            f) formula pareri circa la redazione di codici di comportamento per gli operatori dei vari settori interessati e garantisce una corretta informazione di merito dell'opinione pubblica;

            g) svolge una funzione di stimolo e di supporto nei confronti di comitati etici locali.


Art. 2.

        1. Il Comitato è composto da trentasei membri di riconosciuta competenza nelle materie di cui all'articolo 1, che rappresentino in modo equilibrato il pluralismo culturale e religioso del Paese.
        2. I membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del criterio di una equilibrata rappresentanza di ambo i sessi, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri interessati e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che vigilano sull'equilibrata rappresentanza del pluralismo culturale e religioso nella composizione del Comitato stesso.
        3. Il Comitato elegge tra i propri componenti il presidente e due vice presidenti.
        4. I membri del Comitato durano in carica quattro anni.

Art. 3.

        1. Il presidente del Comitato ha facoltà, ove lo ritenga opportuno per un più funzionale ordinamento dei lavori, di costituire gruppi di lavoro, nell'ambito del Comitato stesso designando i rispettivi coordinatori, nonché di nominare uno o più relatori. Il presidente ha altresì facoltà di consultare altri esperti ove lo richieda l'argomento in trattazione nonché rappresentanti di associazioni, enti, anche di ricerca, istituzioni accademiche e scientifiche, confessioni religiose.


Art. 4.

        1. Sulle questioni all'ordine del giorno il Comitato procede alla redazione di documenti che vengono sottoscritti dai membri del Comitato che li condividono, assicurandone la pubblicità nelle forme previste dal regolamento di cui all'articolo 5.
        2. Il presidente del Comitato, in caso di votazione ai sensi del regolamento di cui all'articolo 5, oltre al testo dei documenti che sono stati approvati, rende pubbliche le eventuali dichiarazioni di dissenso.
        3. Il Comitato riferisce al Parlamento predisponendo una relazione annuale sulle proprie attività.


Art. 5.

        1. Il funzionamento del Comitato è disciplinato da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura al Comitato, con i propri uffici, il necessario supporto tecnico, anche avvalendosi di personale qualificato, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.


Art. 6.

        1. Il Comitato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge mantiene le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato istituito ai sensi della legge medesima.
        2. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa complessiva di 1,5 milioni di euro per il triennio 2002-2004.
        3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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