XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3090
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
mira ad estendere alle persone fisiche la piena deducibilità
fiscale riconosciuta nel 2000 alle erogazioni liberali delle
persone giuridiche nei confronti delle istituzioni
culturali.
Con l'approvazione dell'articolo 38 della legge n. 342 del
2000, cosiddetto "collegato fiscale" della legge finanziaria
del 2000, il Governo de L'Ulivo, infatti, ha aperto una nuova
stagione per la partecipazione dei privati nella
valorizzazione dei beni e delle attività culturali che ora è
lecito pensare di estendere nei confronti del cosiddetto
"micromecenatismo".
Nel collegato fiscale del 2000, infatti, è contenuta
un'importante norma che per la prima volta ha introdotto nel
nostro ordinamento la piena deducibilità dal reddito di
impresa di tutte le erogazioni liberali concesse dalle imprese
in favore delle istituzioni culturali, sia pubbliche che
private.
Successivamente, nell'aprile del 2001, il Ministro per i
beni e le attività culturali ha, con il decreto 11 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 23
luglio 2001, stabilito i criteri per l'individuazione delle
categorie di soggetti che possono beneficiare della
detassazione delle erogazioni liberali.
I criteri approvati, di segno autenticamente liberale,
consentono praticamente a tutti i soggetti che operano nel
campo dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo,
a condizione che non perseguano fini di lucro, di usufruire
delle suddette liberalità.
Si tratta di una lista aperta. Possono essere destinatari
di contributi che fanno scattare la piena deducibilità fiscale
per l'erogante, infatti (articolo 1 del citato decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali 11 aprile 2001):
"a) lo Stato, le regioni e gli enti locali,
relativamente alle attività nei settori dei beni culturali e
dello spettacolo; b) le persone giuridiche, costituite o
partecipate dallo Stato o dalle regioni o dagli enti locali;
c) gli enti pubblici o persone giuridiche private
costituite mediante leggi nazionali o leggi regionali; d)
i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o
privata, che abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi
cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene
l'erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul
Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, e che non siano incorsi in cause di revoca o
decadenza dai predetti benefìci; e) soggetti, aventi
personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano
ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni precedenti
all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro
favore, hanno ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge
17 ottobre 1996, n. 534, e che non sono incorsi nella revoca o
decadenza dei predetti benefìci; f) soggetti che, non
rientrando nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti,
comunque hanno ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque
anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene
l'erogazione in loro favore, ausili finanziari (direttamente)
previsti da disposizioni di legge statali o regionali; g)
associazioni, fondazioni e consorzi, che risultano
costituiti sia tra enti locali e soggetti con personalità
giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui
alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi
soggetti; h) persone giuridiche private che sono
titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree
archeologiche, o raccolte di altri beni culturali o
universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e
alle prescrizioni del testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, funzionalmente
organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni
alla settimana con orario continuato e predeterminato".
Inoltre, nell'ambito della copertura finanziaria, il
medesimo decreto ha stabilito che nessun soggetto beneficiario
avrà una determinazione a monte della sua quota, perché tutte
le somme erogate potranno essere detassate.
L'obbligo del versamento del 37 per cento sulle quote
eccedenti, previsto dalla lettera c-nonies) del comma 2
dell'articolo 65 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917,
introdotto dall'articolo 38 del collegato fiscale, scatta solo
se a fine anno il totale delle erogazioni delle imprese
supererà il tetto stabilito e verrà equamente ripartito tra i
soggetti beneficiari.
Obiettivo della norma del 2000 era, dunque, quello di
consentire che il mecenatismo culturale delle imprese potesse
esercitarsi su una vasta area di intervento: da investimenti
per il restauro di monumenti, al sostegno delle attività di
spettacolo, dei concerti, delle mostre, eccetera.
Per molto tempo in Italia si è sostenuto che per
valorizzare il nostro patrimonio culturale e la nostra
straordinaria rete di talenti c'era bisogno di portare mezzi
privati in questo campo. C'è stato, e c'è tuttora, chi -
richiamando demagogicamente ed erroneamente esperienze di
altri Paesi molto diversi per storia e tradizione dall'Italia
- ritiene che, attraverso l'introduzione di meccanismi di
incentivazione fiscale, si possa chiedere ai privati di
sostituirsi completamente alle politiche pubbliche di
investimento per sostenere i settori dei beni culturali e
dello spettacolo.
Con la norma del 2000 si è invece posta la premessa di un
modello misto, di collaborazione e di partnership tra
pubblico e privato. Il modello italiano nella gestione della
cultura deve puntare alla partnership tra pubblico e
privato e deve progressivamente inglobare l'apporto del
privato, incentivandolo attraverso la leva economica e
fiscale. Ma l'Italia, per la sua storia ed anche per la
vastità del patrimonio storico-artistico che eredita dal
passato, non può prescindere da una piena centralità
dell'intervento pubblico.
Con questa norma si è dunque di fatto preso il meglio di
alcuni modelli stranieri - dato che la norma prevede per le
imprese la deducibilità piena dal loro reddito - senza per
questo recedere dal meglio del modello europeo, cioè dall'idea
che nel settore culturale ci vuole anche un forte e centrale
investimento dello Stato.
Intenzione del Governo de L'Ulivo, agendo sulla leva
dell'incentivazione fiscale nei confronti dei privati, non era
affatto quella di tirarsi indietro nel suo compito di cura dei
beni e delle attività culturali. Al contrario, gli anni dal
1996 al 2001 hanno vito la crescita delle risorse pubbliche
destinate alla cultura ed allo spettacolo.
I Governi di centro-sinistra hanno considerato
l'investimento in cultura strategico per il Paese partendo da
una considerazione: investire in cultura rende, innanzitutto
in termini di civiltà. Grazie al raddoppio delle risorse
pubbliche stanziate, infatti, si è potuta pianificare una
strategia di interventi su quel patrimonio storico-artistico
su cui l'Italia per troppi anni era rimasta seduta inerte e
distratta. Rende perché è un investimento sulla nostra
identità, che è fatta di arte, di cultura, del nostro
paesaggio storico. Ma rende anche perché questo investimento
ha generato migliaia di posti di lavoro, non effimeri ma
stabili, in un settore che ha conosciuto tra il 1997 ed il
2000 secondo dati ISTAT, un tasso di crescita superiore al 10
per cento.
Si è trattato, dunque, di una importante e proficua
innovazione nel campo delle politiche culturali. Si è voluta
aprire la strada a una più ampia partecipazione del mondo
delle imprese all'offerta culturale. L'introduzione del
principio della piena deducibilità fiscale ha rappresentato un
importante tassello del processo di riforma che negli anni di
Governo de l'Ulivo ha interessato il settore delle politiche
culturali.
La parziale, tardiva e svogliata applicazione della norma
da parte dell'attuale Governo ha comportato lo spreco di parte
delle risorse stanziate nel 2001; la ritardata pubblicazione
del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale, le lentezze
nella preparazione e nella pubblicazione della modulistica e
la totale assenza di una politica di promozione della citata
normativa presso le imprese, hanno comportato che dei 270
miliardi di lire stanziati a copertura dell'applicazione
nell'anno fiscale 2001 ne siano stati utilizzati solo 33 e a
favore di una platea molto ristretta di aziende. Tale spreco è
inaccettabile e vanno posti dei rimedi.
Ma, soprattutto, tale rivoluzione va ora portata a
compimento estendendo nei confronti del "micromecenatismo" un
trattamento fiscale agevolato in grado di premiare, rendere
vantaggiose e, dunque, stimolare ulteriormente, le erogazioni
liberali nei confronti della cultura.
Questo è lo scopo della presente proposta di legge che,
all'articolo 1, estende alle erogazioni liberali delle persone
fisiche nei confronti delle istituzioni culturali la piena
deducibilità fiscale riconosciuta alle persone giuridiche nel
2000.
All'articolo 2, invece, si prevede la possibilità per il
Ministero per i beni e le attività culturali di stipulare
convenzioni con altre istituzioni pubbliche o soggetti privati
per la realizzazione di campagne informative e di
sensibilizzazione dei privati nei confronti del sostegno alla
cultura.