XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3090




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira ad estendere alle persone fisiche la piena deducibilità fiscale riconosciuta nel 2000 alle erogazioni liberali delle persone giuridiche nei confronti delle istituzioni culturali.
        Con l'approvazione dell'articolo 38 della legge n. 342 del 2000, cosiddetto "collegato fiscale" della legge finanziaria del 2000, il Governo de L'Ulivo, infatti, ha aperto una nuova stagione per la partecipazione dei privati nella valorizzazione dei beni e delle attività culturali che ora è lecito pensare di estendere nei confronti del cosiddetto "micromecenatismo".
        Nel collegato fiscale del 2000, infatti, è contenuta un'importante norma che per la prima volta ha introdotto nel nostro ordinamento la piena deducibilità dal reddito di impresa di tutte le erogazioni liberali concesse dalle imprese in favore delle istituzioni culturali, sia pubbliche che private.
        Successivamente, nell'aprile del 2001, il Ministro per i beni e le attività culturali ha, con il decreto 11 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 23 luglio 2001, stabilito i criteri per l'individuazione delle categorie di soggetti che possono beneficiare della detassazione delle erogazioni liberali.
        I criteri approvati, di segno autenticamente liberale, consentono praticamente a tutti i soggetti che operano nel campo dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo, a condizione che non perseguano fini di lucro, di usufruire delle suddette liberalità.
        Si tratta di una lista aperta. Possono essere destinatari di contributi che fanno scattare la piena deducibilità fiscale per l'erogante, infatti (articolo 1 del citato decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 11 aprile 2001): "a) lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativamente alle attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo; b) le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle regioni o dagli enti locali; c) gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o leggi regionali; d) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai predetti benefìci; e) soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni precedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, hanno ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e che non sono incorsi nella revoca o decadenza dei predetti benefìci; f) soggetti che, non rientrando nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, comunque hanno ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari (direttamente) previsti da disposizioni di legge statali o regionali; g) associazioni, fondazioni e consorzi, che risultano costituiti sia tra enti locali e soggetti con personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti; h) persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche, o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato e predeterminato".
        Inoltre, nell'ambito della copertura finanziaria, il medesimo decreto ha stabilito che nessun soggetto beneficiario avrà una determinazione a monte della sua quota, perché tutte le somme erogate potranno essere detassate.
        L'obbligo del versamento del 37 per cento sulle quote eccedenti, previsto dalla lettera c-nonies) del comma 2 dell'articolo 65 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 38 del collegato fiscale, scatta solo se a fine anno il totale delle erogazioni delle imprese supererà il tetto stabilito e verrà equamente ripartito tra i soggetti beneficiari.
        Obiettivo della norma del 2000 era, dunque, quello di consentire che il mecenatismo culturale delle imprese potesse esercitarsi su una vasta area di intervento: da investimenti per il restauro di monumenti, al sostegno delle attività di spettacolo, dei concerti, delle mostre, eccetera.
        Per molto tempo in Italia si è sostenuto che per valorizzare il nostro patrimonio culturale e la nostra straordinaria rete di talenti c'era bisogno di portare mezzi privati in questo campo. C'è stato, e c'è tuttora, chi - richiamando demagogicamente ed erroneamente esperienze di altri Paesi molto diversi per storia e tradizione dall'Italia - ritiene che, attraverso l'introduzione di meccanismi di incentivazione fiscale, si possa chiedere ai privati di sostituirsi completamente alle politiche pubbliche di investimento per sostenere i settori dei beni culturali e dello spettacolo.
        Con la norma del 2000 si è invece posta la premessa di un modello misto, di collaborazione e di partnership tra pubblico e privato. Il modello italiano nella gestione della cultura deve puntare alla partnership tra pubblico e privato e deve progressivamente inglobare l'apporto del privato, incentivandolo attraverso la leva economica e fiscale. Ma l'Italia, per la sua storia ed anche per la vastità del patrimonio storico-artistico che eredita dal passato, non può prescindere da una piena centralità dell'intervento pubblico.
        Con questa norma si è dunque di fatto preso il meglio di alcuni modelli stranieri - dato che la norma prevede per le imprese la deducibilità piena dal loro reddito - senza per questo recedere dal meglio del modello europeo, cioè dall'idea che nel settore culturale ci vuole anche un forte e centrale investimento dello Stato.
        Intenzione del Governo de L'Ulivo, agendo sulla leva dell'incentivazione fiscale nei confronti dei privati, non era affatto quella di tirarsi indietro nel suo compito di cura dei beni e delle attività culturali. Al contrario, gli anni dal 1996 al 2001 hanno vito la crescita delle risorse pubbliche destinate alla cultura ed allo spettacolo.
        I Governi di centro-sinistra hanno considerato l'investimento in cultura strategico per il Paese partendo da una considerazione: investire in cultura rende, innanzitutto in termini di civiltà. Grazie al raddoppio delle risorse pubbliche stanziate, infatti, si è potuta pianificare una strategia di interventi su quel patrimonio storico-artistico su cui l'Italia per troppi anni era rimasta seduta inerte e distratta. Rende perché è un investimento sulla nostra identità, che è fatta di arte, di cultura, del nostro paesaggio storico. Ma rende anche perché questo investimento ha generato migliaia di posti di lavoro, non effimeri ma stabili, in un settore che ha conosciuto tra il 1997 ed il 2000 secondo dati ISTAT, un tasso di crescita superiore al 10 per cento.
        Si è trattato, dunque, di una importante e proficua innovazione nel campo delle politiche culturali. Si è voluta aprire la strada a una più ampia partecipazione del mondo delle imprese all'offerta culturale. L'introduzione del principio della piena deducibilità fiscale ha rappresentato un importante tassello del processo di riforma che negli anni di Governo de l'Ulivo ha interessato il settore delle politiche culturali.
        La parziale, tardiva e svogliata applicazione della norma da parte dell'attuale Governo ha comportato lo spreco di parte delle risorse stanziate nel 2001; la ritardata pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale, le lentezze nella preparazione e nella pubblicazione della modulistica e la totale assenza di una politica di promozione della citata normativa presso le imprese, hanno comportato che dei 270 miliardi di lire stanziati a copertura dell'applicazione nell'anno fiscale 2001 ne siano stati utilizzati solo 33 e a favore di una platea molto ristretta di aziende. Tale spreco è inaccettabile e vanno posti dei rimedi.
        Ma, soprattutto, tale rivoluzione va ora portata a compimento estendendo nei confronti del "micromecenatismo" un trattamento fiscale agevolato in grado di premiare, rendere vantaggiose e, dunque, stimolare ulteriormente, le erogazioni liberali nei confronti della cultura.
        Questo è lo scopo della presente proposta di legge che, all'articolo 1, estende alle erogazioni liberali delle persone fisiche nei confronti delle istituzioni culturali la piena deducibilità fiscale riconosciuta alle persone giuridiche nel 2000.
        All'articolo 2, invece, si prevede la possibilità per il Ministero per i beni e le attività culturali di stipulare convenzioni con altre istituzioni pubbliche o soggetti privati per la realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione dei privati nei confronti del sostegno alla cultura.




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