XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3090
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Estensione alle persone fisiche della disciplina fiscale
delle erogazioni liberali nei settori dei beni culturali e
dello spettacolo).
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"l-quater) le erogazioni liberali in denaro a
favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali
territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e
di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento
dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di
programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo, con le modalità di cui all'articolo 65, comma 2,
lettera c-nonies) e nei limiti di importo di cui al
comma 3 dell'articolo 38 della legge 21 novembre 2000,
n. 342".
Art. 2.
(Promozione dell'attività di sostegno
alla cultura da parte di soggetti privati).
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali può
stipulare apposite convenzioni con altre istituzioni pubbliche
o con organizzazioni e imprese private allo scopo di
progettare e di realizzare congiuntamente campagne di
sensibilizzazione relative all'applicazione della presente
legge e, in generale, al sostegno materiale e finanziario del
settore culturale in tutte le sue articolazioni da parte di
soggetti privati e di imprese.