XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3090




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Estensione alle persone fisiche della disciplina fiscale
delle erogazioni liberali nei settori dei beni culturali e
dello spettacolo).

        1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "l-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, con le modalità di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-nonies) e nei limiti di importo di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342".


Art. 2.

(Promozione dell'attività di sostegno
alla cultura da parte di soggetti privati).

        1. Il Ministero per i beni e le attività culturali può stipulare apposite convenzioni con altre istituzioni pubbliche o con organizzazioni e imprese private allo scopo di progettare e di realizzare congiuntamente campagne di sensibilizzazione relative all'applicazione della presente legge e, in generale, al sostegno materiale e finanziario del settore culturale in tutte le sue articolazioni da parte di soggetti privati e di imprese.



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