XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3088




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende modificare l'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introducendo specifiche disposizioni in tema di stemmi e gonfaloni, alla luce delle novità normative intervenute nella materia.
        L'articolo 6, comma 2, del citato testo unico, recita che "Lo statuto stabilisce (...) le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare (...) lo stemma e il gonfalone (...)".
        L'articolo 274 del medesimo testo unico stabilisce, al comma 1, che: "Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

                a) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

                b) articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943, n. 651".

        L'articolo 31 del regio decreto n. 651 del 1943 stabiliva che "Gli stemmi ed i gonfaloni storici delle Province e dei Comuni non possono essere modificati. Il Commissario del Re Imperatore determina la forma di quelli di nuova concessione".
        Dal dopoguerra fino quest'ultima riforma, lo stemma e il gonfalone sono stati concessi dall'autorità centrale con decreto del Presidente della Repubblica, previa verifica e approvazione dell'Ufficio araldico, obbligato ad applicare le disposizioni del citato regio decreto n. 651 del 1943, recante "Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano", e del regio decreto n. 652 del 1943, recante il "Regolamento della Consulta Araldica del Regno". Entrambi i regi decreti sono stati parzialmente abrogati e, comunque, risultano di dubbia legittimità costituzionale.
        Dal nuovo contesto normativo si evince che finalmente i comuni e le province possono dotarsi, in forza della loro autonomia, di uno stemma e di un gonfalone o modificarli se lo ritengono opportuno. La relativa competenza è attribuita al consiglio comunale o provinciale, con il procedimento aggravato previsto per l'approvazione degli statuti comunali e provinciali.
        Molti enti locali, a seguito delle riforme iniziate negli anni '90, alla luce di una riconquistata dignità, oltre ai propri statuti decisero di dotarsi di uno stemma e di un gonfalone. Nel fare ciò hanno cercato di conferire dignità di stemma a simboli che rappresentano elementi caratteristici, culturali, monumentali o geografici, tipici dell'ente e che hanno caratterizzato momenti storici importanti della vita della comunità: talvolta hanno guidato l'ente alla conquista della autonomia da centri più grandi, altre volte l'hanno entusiasmato in lotte sociali o espressioni culturali.
        Chiunque abbia seguito il carteggio intercorso per il riconoscimento di uno stemma tra l'Ufficio araldico e un ente locale, di cui conosce la storia, ha constatato come tali rapporti si reggano sulla faticosa contrattazione sui simboli proposti dall'ente e quelli imposti dall'Ufficio in aderenza alla simbologia araldica. Il prodotto finale è un messaggio ibrido che ha lasciato insoddisfatte entrambe le parti.
        Valgano sul problema alcuni esempi. Al comune di Silanus, in provincia di Nuoro, caratterizzato da un complesso monumentale composto dal nuraghe di S. Sabina e dall'omonima chiesa romanica, unico nel suo genere in Sardegna, che chiedeva di introdurre tale complesso nell'emblema della città, l'Ufficio araldico ha risposto che il nuraghe è un simbolo replicato in troppi stemmi dei comuni sardi. Proponeva in alternativa simboli che nulla avevano a che fare con la storia e la realtà locali.
        Al comune di Sestu, che da almeno un secolo utilizzava nel suo scudo bipartito la VI pietra miliare romana tuttora custodita dalla comunità e da cui deriva il nome della città, ed un aratro, l'Ufficio araldico ha replicato che si trattava di simboli banali. Proponeva, anche in questo caso, simboli alternativi, ma poco attinenti alla storia e alla tradizione sestesi.
        Identiche riflessioni potrebbero farsi per il comune di Monserrato, dove al tradizionale simbolo ottocentesco, sotto il quale la comunità ha conquistato l'autonomia dal comune di Cagliari, l'Ufficio araldico ha suggerito modifiche che, di fatto, hanno snaturato il messaggio originale.
        Gli esempi potrebbero moltiplicarsi se solo si prendesse visione di altri carteggi simili.
        Vale la pena ricordare che il simbolo della Repubblica italiana (ruota dentata, stella a cinque punte, tra fronde intrecciate) fu inventato in breve tempo per creare un simbolo per il refendum del 2 giugno 1946. Certamente tale emblema non rientra nei parametri dell'araldica, e per fortuna le istituzioni della Repubblica non hanno dovuto versare fiumi di inchiostro all'Ufficio araldico per dimostrare che tale simbolo ha ricevuto dignità dal popolo il giorno del referendum del 1946, o per contrattare colori e posizioni dei simboli.
        Fino a cinquantasei anni fa gli stemmi e gli emblemi erano conferiti dal re, con la consulenza dell'Ufficio araldico, sulla base dei valori che, dall'alto della sua "divina maestà", egli riteneva di individuare in una famiglia ed in una città. Da cinquantasei anni, pure essendo cessata la monarchia, non è cessata la funzione dell'Ufficio araldico che sembra essere rimasto titolare di tale potere.
        Oggi le comunità non ricevono più investiture divine per il tramite del re, ma sono dotate di autodeterminazione la quale, come già ricordato, ai sensi del citato testo unico, consente all'ente anche di adottare autonomamente il proprio stemma ed il proprio gonfalone, e di modificarlo se lo ritiene necessario.
        In questo nuovo quadro l'Ufficio araldico può ben fornire un'autorevole consulenza di tipo artistico, o individuare una migliore disposizione o rifinitura dei simboli rappresentati nell'ambito dello stemma, ma non può sindacare i valori nei quali la comunità si riconosce.
        Sulla base di queste considerazioni la presente proposta di legge intende:

                a) istituire un albo degli stemmi comunali, diviso in sezione storica e sezione corrente, tenuto presso l'Ufficio araldico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

                b) individuare nell'Ufficio araldico un ufficio di consulenza al quale gli enti possono rivolgersi per pareri, facoltativi e non vincolanti, sui simboli che intendono adottare.




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