XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3088
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende modificare l'articolo 6 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introducendo specifiche
disposizioni in tema di stemmi e gonfaloni, alla luce delle
novità normative intervenute nella materia.
L'articolo 6, comma 2, del citato testo unico, recita che
"Lo statuto stabilisce (...) le norme fondamentali
dell'organizzazione dell'ente e, in particolare (...) lo
stemma e il gonfalone (...)".
L'articolo 274 del medesimo testo unico stabilisce, al
comma 1, che: "Sono o restano abrogate le seguenti
disposizioni:
a) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
b) articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno
1943, n. 651".
L'articolo 31 del regio decreto n. 651 del 1943 stabiliva
che "Gli stemmi ed i gonfaloni storici delle Province e dei
Comuni non possono essere modificati. Il Commissario del Re
Imperatore determina la forma di quelli di nuova
concessione".
Dal dopoguerra fino quest'ultima riforma, lo stemma e il
gonfalone sono stati concessi dall'autorità centrale con
decreto del Presidente della Repubblica, previa verifica e
approvazione dell'Ufficio araldico, obbligato ad applicare le
disposizioni del citato regio decreto n. 651 del 1943, recante
"Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano", e del regio
decreto n. 652 del 1943, recante il "Regolamento della
Consulta Araldica del Regno". Entrambi i regi decreti sono
stati parzialmente abrogati e, comunque, risultano di dubbia
legittimità costituzionale.
Dal nuovo contesto normativo si evince che finalmente i
comuni e le province possono dotarsi, in forza della loro
autonomia, di uno stemma e di un gonfalone o modificarli se lo
ritengono opportuno. La relativa competenza è attribuita al
consiglio comunale o provinciale, con il procedimento
aggravato previsto per l'approvazione degli statuti comunali e
provinciali.
Molti enti locali, a seguito delle riforme iniziate negli
anni '90, alla luce di una riconquistata dignità, oltre ai
propri statuti decisero di dotarsi di uno stemma e di un
gonfalone. Nel fare ciò hanno cercato di conferire dignità di
stemma a simboli che rappresentano elementi caratteristici,
culturali, monumentali o geografici, tipici dell'ente e che
hanno caratterizzato momenti storici importanti della vita
della comunità: talvolta hanno guidato l'ente alla conquista
della autonomia da centri più grandi, altre volte l'hanno
entusiasmato in lotte sociali o espressioni culturali.
Chiunque abbia seguito il carteggio intercorso per il
riconoscimento di uno stemma tra l'Ufficio araldico e un ente
locale, di cui conosce la storia, ha constatato come tali
rapporti si reggano sulla faticosa contrattazione sui simboli
proposti dall'ente e quelli imposti dall'Ufficio in aderenza
alla simbologia araldica. Il prodotto finale è un messaggio
ibrido che ha lasciato insoddisfatte entrambe le parti.
Valgano sul problema alcuni esempi. Al comune di Silanus,
in provincia di Nuoro, caratterizzato da un complesso
monumentale composto dal nuraghe di S. Sabina e dall'omonima
chiesa romanica, unico nel suo genere in Sardegna, che
chiedeva di introdurre tale complesso nell'emblema della
città, l'Ufficio araldico ha risposto che il nuraghe è un
simbolo replicato in troppi stemmi dei comuni sardi. Proponeva
in alternativa simboli che nulla avevano a che fare con la
storia e la realtà locali.
Al comune di Sestu, che da almeno un secolo utilizzava nel
suo scudo bipartito la VI pietra miliare romana tuttora
custodita dalla comunità e da cui deriva il nome della città,
ed un aratro, l'Ufficio araldico ha replicato che si trattava
di simboli banali. Proponeva, anche in questo caso, simboli
alternativi, ma poco attinenti alla storia e alla tradizione
sestesi.
Identiche riflessioni potrebbero farsi per il comune di
Monserrato, dove al tradizionale simbolo ottocentesco, sotto
il quale la comunità ha conquistato l'autonomia dal comune di
Cagliari, l'Ufficio araldico ha suggerito modifiche che, di
fatto, hanno snaturato il messaggio originale.
Gli esempi potrebbero moltiplicarsi se solo si prendesse
visione di altri carteggi simili.
Vale la pena ricordare che il simbolo della Repubblica
italiana (ruota dentata, stella a cinque punte, tra fronde
intrecciate) fu inventato in breve tempo per creare un simbolo
per il refendum del 2 giugno 1946. Certamente tale
emblema non rientra nei parametri dell'araldica, e per fortuna
le istituzioni della Repubblica non hanno dovuto versare fiumi
di inchiostro all'Ufficio araldico per dimostrare che tale
simbolo ha ricevuto dignità dal popolo il giorno del
referendum del 1946, o per contrattare colori e
posizioni dei simboli.
Fino a cinquantasei anni fa gli stemmi e gli emblemi erano
conferiti dal re, con la consulenza dell'Ufficio araldico,
sulla base dei valori che, dall'alto della sua "divina
maestà", egli riteneva di individuare in una famiglia ed in
una città. Da cinquantasei anni, pure essendo cessata la
monarchia, non è cessata la funzione dell'Ufficio araldico che
sembra essere rimasto titolare di tale potere.
Oggi le comunità non ricevono più investiture divine per
il tramite del re, ma sono dotate di autodeterminazione la
quale, come già ricordato, ai sensi del citato testo unico,
consente all'ente anche di adottare autonomamente il proprio
stemma ed il proprio gonfalone, e di modificarlo se lo ritiene
necessario.
In questo nuovo quadro l'Ufficio araldico può ben fornire
un'autorevole consulenza di tipo artistico, o individuare una
migliore disposizione o rifinitura dei simboli rappresentati
nell'ambito dello stemma, ma non può sindacare i valori nei
quali la comunità si riconosce.
Sulla base di queste considerazioni la presente proposta
di legge intende:
a) istituire un albo degli stemmi comunali, diviso
in sezione storica e sezione corrente, tenuto presso l'Ufficio
araldico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) individuare nell'Ufficio araldico un ufficio di
consulenza al quale gli enti possono rivolgersi per pareri,
facoltativi e non vincolanti, sui simboli che intendono
adottare.