XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3088




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

        "6-bis. I comuni e le province possono chiedere all'Ufficio araldico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, pareri non vincolanti sulla redazione grafica dei propri stemmi e gonfaloni. Tali pareri attengono al contenuto specialistico relativo all'iconologia e all'iconografia e sono espressi sulla base di una ricerca storica trasmessa dall'ente interessato. L'Ufficio araldico può, su richiesta dell'ente, predisporre lo stemma e il gonfalone.
            6-ter. E' istituito preso l'Ufficio araldico l'albo degli stemmi e dei gonfaloni delle regioni, delle province e dei comuni. L'albo si divide in:

                a) sezione storica contenente gli stemmi e i gonfaloni non più in uso;

                b) sezione corrente, contenente gli stemmi e i gonfaloni in uso.

            6-quater. E' compito dell'Ufficio araldico acquisire riproduzione autentica, a stampa o fotografica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, degli stemmi e dei gonfaloni esistenti. Entro un mese dall'adozione o dalla modifica dello stemma e del gonfalone, i comuni, le province e le regioni trasmettono all'Ufficio araldico riproduzione autentica, a stampa o fotografica, dello stemma e del gonfalone adottati o modificati".

Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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