XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3088
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 6 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 6 sono
aggiunti i seguenti:
"6-bis. I comuni e le province possono chiedere
all'Ufficio araldico, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, pareri non vincolanti sulla redazione grafica dei
propri stemmi e gonfaloni. Tali pareri attengono al contenuto
specialistico relativo all'iconologia e all'iconografia e sono
espressi sulla base di una ricerca storica trasmessa dall'ente
interessato. L'Ufficio araldico può, su richiesta dell'ente,
predisporre lo stemma e il gonfalone.
6-ter. E' istituito preso l'Ufficio araldico l'albo
degli stemmi e dei gonfaloni delle regioni, delle province e
dei comuni. L'albo si divide in:
a) sezione storica contenente gli stemmi e i
gonfaloni non più in uso;
b) sezione corrente, contenente gli stemmi e i
gonfaloni in uso.
6-quater. E' compito dell'Ufficio araldico acquisire
riproduzione autentica, a stampa o fotografica, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
degli stemmi e dei gonfaloni esistenti. Entro un mese
dall'adozione o dalla modifica dello stemma e del gonfalone, i
comuni, le province e le regioni trasmettono all'Ufficio
araldico riproduzione autentica, a stampa o fotografica, dello
stemma e del gonfalone adottati o modificati".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.