XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3086
Onorevoli Colleghi! - Il Parlamento ha approvato nel
2000 una legge, di iniziativa parlamentare (legge n. 6 del
2000) relativa alla promozione e alla diffusione della cultura
tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze
matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle
tecniche.
Questa legge garantisce un adeguato sostegno alle attività
che promuovono la conoscenza delle scienze esatte e delle
tecniche, ma non comprende nel suo ambito di intervento la
valorizzazione delle attività di ricerca e dei suoi risultati
nelle discipline dell'area umanistica, intesa come cultura
delle scienze storiche, filologiche, archeologiche,
sociologiche, demo-etno-antropologiche e politiche e delle
tecniche di indagine e di ricerca ad esse applicate.
La cultura, però, non si manifesta e sviluppa soltanto
nelle sue articolazioni tecnico-scientifiche relative alle
scienze esatte. Si pensi come sarebbe notevolmente più
ristretto il suo ambito "se non comprendesse" tutto il
vastissimo patrimonio storico-culturale dato dall'apporto
delle scienze e delle discipline dell'area umanistica.
E' quindi necessario che, accanto alla promozione della
ricerca e della divulgazione dei risultati nell'area delle
scienze matematiche, fisiche e naturali, si individuino
strumenti atti a sostenere lo sviluppo della ricerca e la
diffusione dei suoi risultati anche nell'area umanistica.
Analogamente a quanto stabilisce la legge già approvata
dal Parlamento, cui ci si è già riferiti, la proposta di legge
allegata mira a:
a) potenziare le istituzioni con personalità
giuridica di diritto privato senza fini di lucro impegnate
nella ricerca, nella promozione e nella diffusione della
cultura scientifica in area umanistica e nella valorizzazione
del patrimonio storico-culturale italiano;
b) incentivare l'adozione, da parte delle suddette
istituzioni, delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, sia per l'attività di ricerca che per la
diffusione dei risultati di tali attività;
c) promuovere una divulgazione di alto livello
qualitativo dei risultati della ricerca nei vari ambiti della
società civile, e in particolare nella scuola, anche
incentivando l'organizzazione di attività quali esposizioni,
convegni, iniziative editoriali a stampa e multimediali;
d) favorire la formazione di reti di cooperazione
tra le istituzioni citate e le università, gli enti pubblici
di ricerca, gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado,
così da rafforzare la consapevolezza dell'importanza della
formazione e della ricerca in area umanistica per la vita e la
crescita civile e morale della società.
L'articolo 1 individua tra i compiti del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca quello di
adottare iniziative per il perseguimento delle finalità
esposte. L'articolo definisce anche gli strumenti e i criteri
orientativi per l'assegnazione dei finanziamenti sottolineando
l'esigenza che le istituzioni destinatarie di tali
finanziamenti abbiano una consolidata esperienza nella
programmazione della ricerca.
L'articolo 2 stabilisce l'istituzione del Comitato per la
cultura scientifico-umanistica, fissa le modalità della sua
composizione e definisce le sue funzioni.
L'articolo 3, infine, stabilisce l'onere derivante
dall'attuazione della legge e le modalità attraverso le quali
garantirne il finanziamento.