XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3086
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di seguito denominato "Ministro", nel rispetto della
libertà della scienza e dell'insegnamento e con esclusione di
ogni privilegio o discriminazione, promuove la ricerca nelle
discipline umanistiche, individuate, in particolare, nelle
scienze storiche, filologiche, archeologiche,
storico-artistiche, demo-etno-antropologiche, giuridiche e
politiche, nonché le tecniche ad esse applicate, e la
diffusione dei relativi risultati. A tale fine adotta
iniziative volte a:
a) potenziare le istituzioni con personalità
giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, aventi come
fine principale la ricerca nelle discipline umanistiche, anche
favorendo il coordinamento fra le stesse;
b) favorire l'adozione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione e, in particolare,
delle reti telematiche, per lo sviluppo della ricerca e la
diffusione dei suoi risultati;
c) promuovere l'informazione e la divulgazione,
nelle loro diverse forme, degli esiti della ricerca nelle
discipline umanistiche;
d) favorire, anche mediante l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, i rapporti tra le
università, gli enti pubblici di ricerca, gli istituti di
istruzione di ogni ordine e grado e le istituzioni di cui alla
lettera a).
2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministro può
promuovere accordi e stipulare intese con le altre
amministrazioni dello Stato, le università e altri enti
pubblici e privati. Tali accordi e intese definiscono
programmi, obiettivi, tempi e fasi di attuazione, ripartizione
degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di
comune interesse. Le iniziative che interessino materie di
competenza anche del Ministero per i beni e le attività
culturali sono adottate di concerto con il medesimo
Ministero.
3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero finanzia
altresì, in tutto o in parte, progetti di ricerca predisposti
dalle istituzioni di cui al medesimo comma. Per accedere al
finanziamento, le istituzioni devono dimostrare:
a) la disponibilità di un rilevante patrimonio
materiale e immateriale;
b) una capacità di programmazione pluriennale
delle attività di ricerca, anche nel quadro di programmi e
progetti di ricerca cogestiti a livello nazionale e
internazionale.
4. I progetti presentati dalle istituzioni di cui al comma
3, al fine dell'ammissione al finanziamento ai sensi del
medesimo comma, sono valutati in base ai seguenti criteri, da
applicare in ordine di priorità:
a) relazione con attività di ricerca già svolte
dalla stessa istituzione che si siano rivelate efficaci;
b) valorizzazione del patrimonio materiale e
immateriale di proprietà o comunque nella disponibilità
dell'istituzione proponente;
c) presenza di un piano di diffusione dei
risultati delle attività di ricerca;
d) adozione delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione per lo sviluppo delle attività di ricerca
e la diffusione dei risultati;
e) durata del progetto;
f) numero delle istituzioni nazionali e
internazionali coinvolte e capacità di realizzare reti di
ricerca;
g) dimensione internazionale del progetto;
h) progettazione e realizzazione di azioni
formative contestuali o successive alle attività di
ricerca.
5. Le modalità di presentazione dei progetti, di
valutazione degli stessi e di assegnazione dei contributi sono
determinate con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
6. Sull'attuazione della presente legge il Ministro
presenta ogni tre anni, a decorrere dall'anno 2005, una
relazione al Parlamento. Nella relazione sono sinteticamente
illustrati i singoli progetti di ricerca presentati, le
motivazioni delle deliberazioni adottate dal Ministero in
ordine al loro finanziamento, nonché gli esiti prodotti dai
progetti finanziati.
Art. 2.
1. Per l'attuazione della presente legge è istituito,
presso il Ministero, il Comitato per la cultura
scientifico-umanistica, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è composto dal Ministro, che lo presiede, e
da otto esperti nella ricerca in campo umanistico e nella
diffusione dei risultati della stessa, nominati dal Ministro
stesso, dei quali tre sono designati, rispettivamente:
a) dal Consiglio universitario nazionale;
b) dal Consiglio nazionale delle ricerche;
c) dal Ministro per i beni e le attività
culturali.
3. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di
coordinamento relativamente alle attività previste dalla
presente legge, nonché di valutazione dei risultati delle
ricerche finanziate; i suoi membri durano in carica tre anni e
possono essere confermati una sola volta.
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la
spesa annua di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2002.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.