XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3086




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministro", nel rispetto della libertà della scienza e dell'insegnamento e con esclusione di ogni privilegio o discriminazione, promuove la ricerca nelle discipline umanistiche, individuate, in particolare, nelle scienze storiche, filologiche, archeologiche, storico-artistiche, demo-etno-antropologiche, giuridiche e politiche, nonché le tecniche ad esse applicate, e la diffusione dei relativi risultati. A tale fine adotta iniziative volte a:

                a) potenziare le istituzioni con personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, aventi come fine principale la ricerca nelle discipline umanistiche, anche favorendo il coordinamento fra le stesse;

                b) favorire l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, in particolare, delle reti telematiche, per lo sviluppo della ricerca e la diffusione dei suoi risultati;

                c) promuovere l'informazione e la divulgazione, nelle loro diverse forme, degli esiti della ricerca nelle discipline umanistiche;

                d) favorire, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i rapporti tra le università, gli enti pubblici di ricerca, gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado e le istituzioni di cui alla lettera a).

        2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministro può promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le università e altri enti pubblici e privati. Tali accordi e intese definiscono programmi, obiettivi, tempi e fasi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse. Le iniziative che interessino materie di competenza anche del Ministero per i beni e le attività culturali sono adottate di concerto con il medesimo Ministero.
        3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero finanzia altresì, in tutto o in parte, progetti di ricerca predisposti dalle istituzioni di cui al medesimo comma. Per accedere al finanziamento, le istituzioni devono dimostrare:

                a) la disponibilità di un rilevante patrimonio materiale e immateriale;

                b) una capacità di programmazione pluriennale delle attività di ricerca, anche nel quadro di programmi e progetti di ricerca cogestiti a livello nazionale e internazionale.

        4. I progetti presentati dalle istituzioni di cui al comma 3, al fine dell'ammissione al finanziamento ai sensi del medesimo comma, sono valutati in base ai seguenti criteri, da applicare in ordine di priorità:

                a) relazione con attività di ricerca già svolte dalla stessa istituzione che si siano rivelate efficaci;

                b) valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di proprietà o comunque nella disponibilità dell'istituzione proponente;

                c) presenza di un piano di diffusione dei risultati delle attività di ricerca;

                d) adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo delle attività di ricerca e la diffusione dei risultati;

                e) durata del progetto;

                f) numero delle istituzioni nazionali e internazionali coinvolte e capacità di realizzare reti di ricerca;

                g) dimensione internazionale del progetto;
                h) progettazione e realizzazione di azioni formative contestuali o successive alle attività di ricerca.

        5. Le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione degli stessi e di assegnazione dei contributi sono determinate con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        6. Sull'attuazione della presente legge il Ministro presenta ogni tre anni, a decorrere dall'anno 2005, una relazione al Parlamento. Nella relazione sono sinteticamente illustrati i singoli progetti di ricerca presentati, le motivazioni delle deliberazioni adottate dal Ministero in ordine al loro finanziamento, nonché gli esiti prodotti dai progetti finanziati.


Art. 2.

        1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero, il Comitato per la cultura scientifico-umanistica, di seguito denominato "Comitato".
        2. Il Comitato è composto dal Ministro, che lo presiede, e da otto esperti nella ricerca in campo umanistico e nella diffusione dei risultati della stessa, nominati dal Ministro stesso, dei quali tre sono designati, rispettivamente:

                a) dal Consiglio universitario nazionale;

                b) dal Consiglio nazionale delle ricerche;

                c) dal Ministro per i beni e le attività culturali.

        3. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento relativamente alle attività previste dalla presente legge, nonché di valutazione dei risultati delle ricerche finanziate; i suoi membri durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 3.

        1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002.
        2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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