XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3076




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di allineare la normativa vigente alle disposizioni introdotte dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, che, sostituendo il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, ha esteso il limite massimo della pesca costiera a 40 miglia, prescindendo da ogni riferimento alle coste nazionali e facendo salvi i diritti esclusivi di pesca degli altri Stati rivieraschi sulle proprie acque territoriali, in conformitā alla normativa internazionale. La presente proposta di legge equipara alla pesca entro le 40 miglia dalla costa, quella esercitata nell'Adriatico, dal momento che in tale bacino - individuato normativamente nella sua esatta estensione dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816 - la distanza tra le due coste opposte o dalle isole č sempre inferiore alle 80 miglia (40 miglia dalle coste italiane e altrettante dalle coste opposte e dalle isole) ad eccezione di una limitata zona al centro dell'Adriatico meridionale, prevalentemente antistante le coste della provincia di Bari.
        La presente proposta di legge si compone di due articoli e, come si evince dal suo esame, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.




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