XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3076
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
lo scopo di allineare la normativa vigente alle disposizioni
introdotte dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 655, che, sostituendo il terzo comma
dell'articolo 9 del regolamento per l'esecuzione della legge
14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca
marittima, ha esteso il limite massimo della pesca costiera a
40 miglia, prescindendo da ogni riferimento alle coste
nazionali e facendo salvi i diritti esclusivi di pesca degli
altri Stati rivieraschi sulle proprie acque territoriali, in
conformitā alla normativa internazionale. La presente proposta
di legge equipara alla pesca entro le 40 miglia dalla costa,
quella esercitata nell'Adriatico, dal momento che in tale
bacino - individuato normativamente nella sua esatta
estensione dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816 - la distanza tra le
due coste opposte o dalle isole č sempre inferiore alle 80
miglia (40 miglia dalle coste italiane e altrettante dalle
coste opposte e dalle isole) ad eccezione di una limitata zona
al centro dell'Adriatico meridionale, prevalentemente
antistante le coste della provincia di Bari.
La presente proposta di legge si compone di due articoli
e, come si evince dal suo esame, non comporta oneri a carico
del bilancio dello Stato.