XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3076




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo comma dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 54 è sostituito dal seguente:

        "La pesca costiera è quella che si esercita nel mare Adriatico e lungo le coste continentali ed insulari dello Stato a distanza non superiore alle quaranta miglia dalla costa, nel rispetto della pertinente normativa internazionale".


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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