XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3076
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 408 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione
marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328, come sostituito dall'articolo 2
della legge 3 febbraio 1963, n. 54 è sostituito dal
seguente:
"La pesca costiera è quella che si esercita nel mare
Adriatico e lungo le coste continentali ed insulari dello
Stato a distanza non superiore alle quaranta miglia dalla
costa, nel rispetto della pertinente normativa
internazionale".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.