XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3075
Onorevoli Colleghi! - La legge quadro del turismo, 29
marzo 2001, n. 135, avrebbe dovuto costituire lo strumento per
ridisegnare la disciplina generale del settore turistico e, in
particolare, avrebbe dovuto assicurare piena e corretta
applicazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione, in
modo da consentire alle regioni l'effettivo esercizio dei
poteri costituzionalmente previsti in materia.
In questa cornice, e considerato il preciso dettato
costituzionale in materia di turismo e industria alberghiera,
la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della
legislazione nazionale del turismo", risulta essere, ancor più
che carente, in contrasto con gli obiettivi del trasferimento
alle regioni dei poteri legislativi ed amministrativi in campo
turistico e, invece di conoscere la residualità delle
competenze centrali, legate prevalentemente alla necessità di
introdurre funzioni di coordinamento anche per quanto riguarda
la promozione unitaria delle risorse turistiche, ha mantenuto
un meccanismo di "doppio binario" che ha già determinato ed
inevitabilmente continuerà a determinare, difficoltà
applicative, sia formali che sostanziali.
Si deve evidenziare, in primo luogo, che la legge n. 135
del 2001, travalicando la corretta delimitazione delle
competenze centrali e di quelle regionali, nell'enucleare
all'articolo 1 i "princìpi" della legislazione turistica, ha
emanato unilateralmente criteri generali su criteri,
obiettivi, standard di attività, modalità operative.
Avrebbe dovuto quindi essere la concertazione tra organi dello
Stato a produrre, in forma concordata ed oggetto di
generalizzata adesione, la definizione sia dei princìpi che
delle linee-guida in materia turistica, nel rispetto del
potere normativo primario di cui le regioni sono
detentrici.
Al contrario, la legge n. 135 del 2001 ha inteso vincolare
e condizionare la potestà primaria delle regioni in materia,
forzando e anticipando materie su cui Stato centrale ed
autorità regionali avrebbero dovuto raggiungere intese in
forma concordata.
Le linee guida in materia turistica sono già contenute, in
massima parte, nel testo legislativo, svuotando di contenuti
reali le "intese" che dovrebbero conseguire tra Stato e
regioni, anche con la partecipazione delle categorie
produttive.
Non a caso, ed anzi inevitabilmente, le regioni sono
ancora oggi decisamente contrarie alla definizione e
all'applicazione delle linee guida nelle forme previste dalla
legge n. 135 del 2001. La legge, infatti, ha cercato di
mantenere in vita un sistema legislativo di tipo centralistico
e, non potendo porre in diretta discussione le prerogative
regionali, le ha condizionate a princìpi che, essi stessi,
determinano una non consentita compressione di tali
prerogative.
Il vulnus indebitamente apportato al sistema delle
autonomie regionali va quindi al più presto sanato, attraverso
un ribaltamento dell'ottica ispiratrice della legge n. 135 del
2001 e attuando in forma piena il decentramento imposto dalla
volontà costituzionale.
Trattandosi di modificazioni così profonde al testo
legislativo, nelle sue parti fondamentali, non rimaneva e non
rimane che procedere alla abrogazione di una legge di riforma
così palesemente inadeguata, per sostituire ad essa una nuova
legge di riforma, rispettosa del quadro costituzionale e
finalizzata al corretto contemperamento degli "interessi in
gioco".
Tale è lo scopo della presente proposta di legge, che ha
come "programma", formalmente espresso all'articolo 1, quello
di assicurare piena attuazione al processo di trasferimento
alle regioni delle funzioni in materia turistica.
Il progetto di legge, nel contempo, intende farsi carico
di una rilevante lacuna esistente nell'"impianto" dell'attuale
legge quadro che, stralciando la materia della promozione
all'estero dell'immagine turistica nazionale, aveva rimesso ad
una futura riforma dell'ente nazionale di promozione
l'organizzazione delle funzioni promozionali.
Al riguardo, l'articolo 2, comma 1, lettera h),
della proposta di legge, impegna il sistema Stato-regioni a
promuovere in forma unitaria l'immagine turistica nazionale
sui mercati mondiali attraverso la costituzione di un apposito
organismo promozionale, denominato "Sistema Italia Spa",
avente esclusività di funzioni e strutturato in modo da poter
proporre in forma coordinata ed integrata l'intera offerta
turistica nazionale nonché dotato di strutture idonee a
sviluppare in forma integrata tutta l'offerta turistica
nazionale.
Ciò costituisce, nel contempo, un aspetto attuativo della
legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'articolo 11 dispone, oltre
al riordino della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri, anche il riordino degli enti pubblici nazionali
operanti in settori diversi, le istituzioni di diritto
privato, le società per azioni che operano anche all'estero,
nella promozione e nel sostegno pubblico al "sistema
Italia".
Quanto esposto si ricollega alla proposta di legge atto
Camera n. 1909 del 7 novembre 2001, che contiene la disciplina
del nuovo organismo nell'ottica del superamento delle
inadeguatezze e delle carenze che da tempo caratterizzano sia
la promozione dell'immagine dell'Italia turistica, sia la
promozione del "sistema-Paese" come insieme di sistemi
produttivi radicati sul territorio.
Nel contempo la presente proposta di legge riconosce, in
forma assai più pregnante che l'attuale legge quadro, il ruolo
essenziale dei sistemi informativi automatizzati e della
promozione in forma telematica del turismo, prevedendo la
creazione e lo sviluppo anche attraverso la creazione e lo
sviluppo di un "portale Italia" e di un connesso sistema di
banche dati ad intera copertura nazionale <articolo 2, comma
1, lettera g)>.
L'intero articolato del progetto di legge si conforma alla
finalità del pieno riconoscimento delle prerogative
costituzionali delle regioni.
La Conferenza nazionale del turismo (articolo 5), nella
sua stessa struttura organizzativa, è frutto di una intesa del
Ministero delle attività produttive con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
In funzione di valorizzazione dell'attività programmatoria
delle regioni, sono istituite le conferenze regionali del
turismo, che alimentano le attività della stessa Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
I sistemi turistici locali sono ricondotti nell'alveo
della competenza territoriale di ogni singola regione, e
profittano di specifici interventi di finanziamento diretti ad
assicurare condizioni effettive di valorizzazione integrata
delle offerte produttive esistenti sul territorio.
Il meccanismo di finanziamento del fondo di
coofinanziamento dell'offerta turistica (articolo 10) diventa
una funzione dei risultati produttivi del comparto turistico,
generando un flusso di risorse finanziarie più adeguato alla
centralità economica del fenomeno turistico.
Il riconoscimento della "primarietà" del ruolo delle
regioni in campo turistico, fornita di un quadro organizzativo
atto ad agevolare lo svolgimento di tale ruolo ed accompagnata
da un irrobustimento dei mezzi finanziari disponibili a
livello di finanza statale, non rischia così di avere valore
prevalentemente formale, ma viene supportato da condizioni
oggettivamente favorevoli al trasferimento effettivo di
funzioni dal centro alla periferia.
L'intervento dello Stato è in definitiva ricondotto
nell'alveo dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del
1998, conservando i soli poteri di definizione dei princìpi e
degli obiettivi generali di valorizzazione e di sviluppo
dell'offerta turistica, nonché quelli di indirizzo e di
coordinamento per il riconoscimento e il sostegno del ruolo
strategico dell'economia turistica.
In buona sostanza, l'intervento centrale è connesso ad una
strategia di coordinamento per assicurare la crescita
competitiva dell'intero sistema produttivo del turismo, ed ha
spazio solo nel momento in cui gli interessi da tutelare
toccano aspetti che vanno oltre la "territorialità" delle
singole regioni. E poiché tali interventi sono attuati in un
quadro di concertazione, essi non si pongono più, a differenza
di quanto è previsto nella vigente legge quadro del turismo,
in una posizione antagonistica rispetto ai poteri regionali,
bensì si ispirano ad una logica di valorizzazione unitaria dei
"sistemi regionali": conformemente a quanto previsto dal
citato decreto legislativo n. 112 del 1998, lo Stato centrale
opera in termini di salvaguardia dell'immagine complessiva
dell'Italia, esercitando a tale fine interventi di indirizzo e
di coordinamento generale, ma riconosce, sotto ogni altro
profilo, l'esercizio delle scelte politiche e programmatiche
di ogni singola regione.
In sostanza campeggiano, sullo sfondo della presente
proposta di legge, da un lato la centralità dei poteri
regionali e le regioni come sistema turistico integrato,
dall'altra l'unitarietà dell'immagine nazionale che, a
sostegno dell'"Italian business community", integra un
più generale "sistema Italia" che va difeso e sorretto su
tutti i mercati internazionali.