XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3075




        Onorevoli Colleghi! - La legge quadro del turismo, 29 marzo 2001, n. 135, avrebbe dovuto costituire lo strumento per ridisegnare la disciplina generale del settore turistico e, in particolare, avrebbe dovuto assicurare piena e corretta applicazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione, in modo da consentire alle regioni l'effettivo esercizio dei poteri costituzionalmente previsti in materia.
        In questa cornice, e considerato il preciso dettato costituzionale in materia di turismo e industria alberghiera, la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo", risulta essere, ancor più che carente, in contrasto con gli obiettivi del trasferimento alle regioni dei poteri legislativi ed amministrativi in campo turistico e, invece di conoscere la residualità delle competenze centrali, legate prevalentemente alla necessità di introdurre funzioni di coordinamento anche per quanto riguarda la promozione unitaria delle risorse turistiche, ha mantenuto un meccanismo di "doppio binario" che ha già determinato ed inevitabilmente continuerà a determinare, difficoltà applicative, sia formali che sostanziali.
        Si deve evidenziare, in primo luogo, che la legge n. 135 del 2001, travalicando la corretta delimitazione delle competenze centrali e di quelle regionali, nell'enucleare all'articolo 1 i "princìpi" della legislazione turistica, ha emanato unilateralmente criteri generali su criteri, obiettivi, standard di attività, modalità operative. Avrebbe dovuto quindi essere la concertazione tra organi dello Stato a produrre, in forma concordata ed oggetto di generalizzata adesione, la definizione sia dei princìpi che delle linee-guida in materia turistica, nel rispetto del potere normativo primario di cui le regioni sono detentrici.
        Al contrario, la legge n. 135 del 2001 ha inteso vincolare e condizionare la potestà primaria delle regioni in materia, forzando e anticipando materie su cui Stato centrale ed autorità regionali avrebbero dovuto raggiungere intese in forma concordata.
        Le linee guida in materia turistica sono già contenute, in massima parte, nel testo legislativo, svuotando di contenuti reali le "intese" che dovrebbero conseguire tra Stato e regioni, anche con la partecipazione delle categorie produttive.
        Non a caso, ed anzi inevitabilmente, le regioni sono ancora oggi decisamente contrarie alla definizione e all'applicazione delle linee guida nelle forme previste dalla legge n. 135 del 2001. La legge, infatti, ha cercato di mantenere in vita un sistema legislativo di tipo centralistico e, non potendo porre in diretta discussione le prerogative regionali, le ha condizionate a princìpi che, essi stessi, determinano una non consentita compressione di tali prerogative.
        Il vulnus indebitamente apportato al sistema delle autonomie regionali va quindi al più presto sanato, attraverso un ribaltamento dell'ottica ispiratrice della legge n. 135 del 2001 e attuando in forma piena il decentramento imposto dalla volontà costituzionale.
        Trattandosi di modificazioni così profonde al testo legislativo, nelle sue parti fondamentali, non rimaneva e non rimane che procedere alla abrogazione di una legge di riforma così palesemente inadeguata, per sostituire ad essa una nuova legge di riforma, rispettosa del quadro costituzionale e finalizzata al corretto contemperamento degli "interessi in gioco".
        Tale è lo scopo della presente proposta di legge, che ha come "programma", formalmente espresso all'articolo 1, quello di assicurare piena attuazione al processo di trasferimento alle regioni delle funzioni in materia turistica.
        Il progetto di legge, nel contempo, intende farsi carico di una rilevante lacuna esistente nell'"impianto" dell'attuale legge quadro che, stralciando la materia della promozione all'estero dell'immagine turistica nazionale, aveva rimesso ad una futura riforma dell'ente nazionale di promozione l'organizzazione delle funzioni promozionali.
        Al riguardo, l'articolo 2, comma 1, lettera h), della proposta di legge, impegna il sistema Stato-regioni a promuovere in forma unitaria l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali attraverso la costituzione di un apposito organismo promozionale, denominato "Sistema Italia Spa", avente esclusività di funzioni e strutturato in modo da poter proporre in forma coordinata ed integrata l'intera offerta turistica nazionale nonché dotato di strutture idonee a sviluppare in forma integrata tutta l'offerta turistica nazionale.
        Ciò costituisce, nel contempo, un aspetto attuativo della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'articolo 11 dispone, oltre al riordino della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche il riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi, le istituzioni di diritto privato, le società per azioni che operano anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al "sistema Italia".
        Quanto esposto si ricollega alla proposta di legge atto Camera n. 1909 del 7 novembre 2001, che contiene la disciplina del nuovo organismo nell'ottica del superamento delle inadeguatezze e delle carenze che da tempo caratterizzano sia la promozione dell'immagine dell'Italia turistica, sia la promozione del "sistema-Paese" come insieme di sistemi produttivi radicati sul territorio.
        Nel contempo la presente proposta di legge riconosce, in forma assai più pregnante che l'attuale legge quadro, il ruolo essenziale dei sistemi informativi automatizzati e della promozione in forma telematica del turismo, prevedendo la creazione e lo sviluppo anche attraverso la creazione e lo sviluppo di un "portale Italia" e di un connesso sistema di banche dati ad intera copertura nazionale <articolo 2, comma 1, lettera g)>.
        L'intero articolato del progetto di legge si conforma alla finalità del pieno riconoscimento delle prerogative costituzionali delle regioni.
        La Conferenza nazionale del turismo (articolo 5), nella sua stessa struttura organizzativa, è frutto di una intesa del Ministero delle attività produttive con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        In funzione di valorizzazione dell'attività programmatoria delle regioni, sono istituite le conferenze regionali del turismo, che alimentano le attività della stessa Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        I sistemi turistici locali sono ricondotti nell'alveo della competenza territoriale di ogni singola regione, e profittano di specifici interventi di finanziamento diretti ad assicurare condizioni effettive di valorizzazione integrata delle offerte produttive esistenti sul territorio.
        Il meccanismo di finanziamento del fondo di coofinanziamento dell'offerta turistica (articolo 10) diventa una funzione dei risultati produttivi del comparto turistico, generando un flusso di risorse finanziarie più adeguato alla centralità economica del fenomeno turistico.
        Il riconoscimento della "primarietà" del ruolo delle regioni in campo turistico, fornita di un quadro organizzativo atto ad agevolare lo svolgimento di tale ruolo ed accompagnata da un irrobustimento dei mezzi finanziari disponibili a livello di finanza statale, non rischia così di avere valore prevalentemente formale, ma viene supportato da condizioni oggettivamente favorevoli al trasferimento effettivo di funzioni dal centro alla periferia.
        L'intervento dello Stato è in definitiva ricondotto nell'alveo dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, conservando i soli poteri di definizione dei princìpi e degli obiettivi generali di valorizzazione e di sviluppo dell'offerta turistica, nonché quelli di indirizzo e di coordinamento per il riconoscimento e il sostegno del ruolo strategico dell'economia turistica.
        In buona sostanza, l'intervento centrale è connesso ad una strategia di coordinamento per assicurare la crescita competitiva dell'intero sistema produttivo del turismo, ed ha spazio solo nel momento in cui gli interessi da tutelare toccano aspetti che vanno oltre la "territorialità" delle singole regioni. E poiché tali interventi sono attuati in un quadro di concertazione, essi non si pongono più, a differenza di quanto è previsto nella vigente legge quadro del turismo, in una posizione antagonistica rispetto ai poteri regionali, bensì si ispirano ad una logica di valorizzazione unitaria dei "sistemi regionali": conformemente a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 112 del 1998, lo Stato centrale opera in termini di salvaguardia dell'immagine complessiva dell'Italia, esercitando a tale fine interventi di indirizzo e di coordinamento generale, ma riconosce, sotto ogni altro profilo, l'esercizio delle scelte politiche e programmatiche di ogni singola regione.
        In sostanza campeggiano, sullo sfondo della presente proposta di legge, da un lato la centralità dei poteri regionali e le regioni come sistema turistico integrato, dall'altra l'unitarietà dell'immagine nazionale che, a sostegno dell'"Italian business community", integra un più generale "sistema Italia" che va difeso e sorretto su tutti i mercati internazionali.




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