XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3075
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
1. La presente legge fissa i princìpi fondamentali, i
criteri guida e gli strumenti della politica del turismo.
2. La presente legge definisce programmaticamente e
disciplina il trasferimento alle regioni delle funzioni in
materia di turismo, in attuazione degli articoli 117 e 118
della Costituzione, ai sensi dell'articolo 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel
rispetto delle autonomie regionali e locali secondo il
principio di sussidiarietà e in conformità a quanto previsto
dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni.
Art. 2.
(Princìpi fondamentali).
1. La Repubblica:
a) riconosce e promuove il ruolo strategico del
turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese
nel contesto internazionale ed in quello dell'Unione europea,
nel cui ambito si impegna a svolgere iniziative per il
sostegno di una politica europea per il turismo;
b) riconosce la potestà normativa regionale in
materia di turismo, ne incoraggia l'esercizio, ne promuove lo
sviluppo e l'armonica integrazione in funzione della crescita
e della valorizzazione dell'intero sistema turistico
nazionale, esercitando a tale fine i poteri di coordinamento
intersettoriale delle attività di competenza dello Stato
dirette a promuovere, supportare e sviluppare le componenti
produttive del sistema;
c) favorisce la crescita competitiva dell'offerta
del sistema turistico nazionale, regionale e locale, con
particolare attenzione ai segmenti più deboli dell'offerta;
d) tutela e valorizza le risorse umane, ambientali
e culturali e promuove le tradizioni locali ai fini
dell'affermarsi di uno sviluppo turistico sostenibile, anche
mediante la realizzazione di grandi opere strutturali ed
infrastrutturali necessarie o funzionali allo sviluppo del
turismo, ovvero modernizzando e ristrutturando le opere già
esistenti;
e) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel
settore turistico, con particolare riguardo alle piccole e
medie imprese, anche allo scopo di migliorare il loro livello
organizzativo e la qualità delle strutture ricettive nonché
dei servizi e dei trasporti turistici;
f) incoraggia e sviluppa azioni dirette al
superamento degli ostacoli esistenti alla piena fruizione dei
servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare
riferimento ai giovani ed ai soggetti di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104;
g) promuove la ricerca, la documentazione e la
conoscenza del fenomeno turistico, riconoscendo a tale
proposito il ruolo essenziale dei sistemi informativi
automatizzati e della promozione in forma telematica del
turismo, anche attraverso la creazione e lo sviluppo di un
"portale Italia" e di un connesso sistema di banche dati ad
intera copertura nazionale, per informare e assistere in tempo
reale i fruitori del "sistema Italia", inteso come un sistema
integrato di fruizione turistica del territorio, nonché
sviluppando nel suo ambito sistemi e procedure di transazione
e di collocamento finale di beni e di servizi turistici;
h) promuove la promozione unitaria dell'immagine
turistica nazionale sui mercati mondiali attraverso la
costituzione di un apposito organismo promozionale, denominato
"Sistema Italia Spa", avente esclusività di funzioni e dotato
di strutture idonee a sviluppare in forma integrata l'offerta
turistica nazionale, in sinergia con gli operatori italiani
interessati ai mercati esteri e con il coinvolgimento delle
regioni;
i) sostiene il "sistema Italia" utilizzando le
risorse disponibili, sia pubbliche che private, di promozione
politica, finanziaria, commerciale, culturale e turistica,
assicurando la modulazione e l'armonizzazione delle presenze e
delle iniziative, nei vari Paesi esteri, dirette a sostenere
la comunità d'affari italiana e a potenziare la proiezione
estera dell'Italia, nel rispetto dei criteri di economicità,
efficienza ed efficacia dell'azione promozionale.
2. Sono in ogni caso fatti salvi, nelle materie di cui
alla presente legge, i poteri e le prerogative delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, nel rispetto degli statuti di autonomia e delle
relative norme di attuazione.
Art. 3.
(Sistema delle competenze).
1. Lo Stato, nei limiti dell'interesse nazionale e secondo
i princìpi fondamentali stabiliti dalla legge, riconosce e
facilita l'esercizio della potestà legislativa primaria di cui
le regioni sono titolari ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, e impegna l'azione del Governo, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento di Bolzano, alla
piena realizzazione delle autonomie regionali, anche
attraverso la sistematica semplificazione delle attività, dei
regolamenti e dei procedimenti amministrativi nel settore del
turismo.
2. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base dei
princìpi di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo
dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti
territoriali, al fine precipuo dell'attuazione delle politiche
intersettoriali e infrastrutturali necessarie alla
qualificazione dell'offerta turistica nonché alla sua
promozione e sviluppo, in stretta collaborazione con i
soggetti privati.
3. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione e dell'articolo 56 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri recante le linee guida di cui all'articolo 44 del
citato decreto legislativo n. 112 del 1998, esercitano le
funzioni non espressamente riservate allo Stato in materia di
turismo ed industria della ricettività, sulla base dei
princìpi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.
Art. 4.
(Linee guida del turismo.
Procedure di approvazione e contenuti).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è approvato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, il documento contenente le linee guida
in materia turistica, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il documento di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è
finalizzato ad assicurare, nel rispetto dei princìpi e dei
criteri informatori di cui agli articoli 1, 2 e 3 della
presente legge, e in recepimento della disciplina oggetto di
elaborazione ed intesa in seno alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, condizioni di omogeneità dell'offerta
turistica complessiva, garantendo la tutela degli interessi
dei consumatori, delle imprese turistiche e dei loro addetti.
La mancanza di intesa non costituisce comunque ostacolo
all'esercizio della potestà legislativa regionale nelle
materie in cui essa è esercitabile.
3. Per il raggiungimento degli scopi indicati al comma 2,
il documento di cui al comma 1 disciplina direttamente ovvero
stabilisce indirizzi in ordine:
a) alla individuazione e alla classificazione, da
parte delle regioni, delle tipologie dei prodotti e dei
servizi turistici;
b) alla definizione delle modalità di esercizio,
per l'intero territorio nazionale, delle tipologie di impresa
turistica per le quali è ravvisata la necessità di una
generale uniformazione;
c) alla fissazione, in sede regionale, di
standard minimi nella qualità dei servizi offerti dalle
imprese turistiche, sulla cui base individuare i criteri di
classificazione delle strutture ricettive;
d) alla individuazione dei criteri e delle
modalità minimi di esercizio, su tutto il territorio
nazionale, delle professioni turistiche, con particolare
riguardo ai profili professionali nuovi ed emergenti, per le
quali si ravvisi la necessità di una disciplina omogenea;
e) alla individuazione, da parte delle regioni,
delle peculiarità dell'offerta turistica presente nei
rispettivi territori, in modo da differenziarla per settori
omogenei e valorizzarne le specificità e le peculiarità;
f) alla fissazione dei criteri di determinazione,
riscossione e ripartizione dei canoni demaniali nonché dei
termini di durata delle connesse concessioni, al fine di
assicurare condizioni idonee all'esercizio e allo sviluppo
delle attività imprenditoriali in campo turistico, incluse le
attività turistiche di tipo ricreativo, assicurando comunque
un gettito minimo a favore dell'erario;
g) alla determinazione degli standard minimi
di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel
settore nautico;
h) alla fissazione dei requisiti e degli
standard minimi delle attività di accoglienza non
convenzionali;
i) alla garanzia dell'unitarietà della promozione,
sui mercati mondiali, dell'immagine nazionale e del "made
in Italy", in sinergia con gli operatori turistici
nazionali e con il coinvolgimento delle regioni
interessate;
l) alla realizzazione e alla gestione di un
"portale Italia" destinato a diffondere per via telematica,
con il supporto di un sistema di banche dati alimentate dalle
autorità turistiche territoriali collegate ad una rete
telematica nazionale, la conoscenza delle risorse turistiche
nazionali, nonché a favorire e a canalizzare il commercio
elettronico dei beni e servizi turistici, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera g);
m) alla costituzione di specifici fondi regionali
per favorire la creazione e la crescita delle imprese di
settore, con attenzione particolare alle aree depresse e ai
segmenti di offerta più deboli;
n) alla riorganizzazione e alla semplificazione
dei procedimenti amministrativi delle attività turistiche e
delle attività dei settori collegati dei trasporti, del
demanio, del commercio, della sicurezza e della sanità.
4. Il documento di cui al comma 1 stabilisce, altresì, i
princìpi e individua gli obiettivi per lo sviluppo
dell'economia turistica, che il Comitato interministeriale per
la programmazione economica è tenuto ad applicare nello
svolgimento dei suoi compiti istituzionali, con particolare
riguardo all'utilizzo dei fondi comunitari e alla definizione
degli indirizzi generali della promozione estera del turismo
nazionale.
5. Ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 1, adotta i
provvedimenti necessari ai fini della sua attuazione.
Art. 5.
(Conferenza nazionale
e conferenze regionali del turismo).
1. E' istituita la Conferenza nazionale del turismo, di
seguito denominata "Conferenza nazionale".
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri convoca,
almeno una volta ogni due anni, la Conferenza nazionale, che è
organizzata dal Ministero delle attività produttive, di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Gli obiettivi, le modalità e le condizioni di
partecipazione alla Conferenza nazionale sono concordati dal
Ministero delle attività produttive con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Gli oneri
dell'organizzazione sono posti a carico dello stato di
previsione del Ministero delle attività produttive.
4. Le regioni, di norma, indicono una volta ogni anno una
conferenza regionale del turismo, organizzata dai competenti
assessorati regionali al turismo, di intesa con la consulta
regionale di cui all'articolo 8. La conferenza regionale,
garantisce il confronto tra gli interessi turistici
territoriali e svolge compiti di analisi e di indirizzo
programmatorio della politica turistica regionale.
5. Gli atti delle conferenze regionali sono inviati alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano che li invia al
Parlamento, corredati da una verifica di compatibilità con la
necessaria unitarietà ed organicità della promozione
dell'immagine turistica nazionale.
6. Agli oneri finanziari necessari per l'organizzazione
delle conferenze regionali di cui al comma 4, si provvede
nell'ambito degli stanziamenti assegnati al fondo di cui
all'articolo 10, comma 2.
Art. 6.
(Carta dei diritti del turista).
1. La carta dei diritti del turista è redatta, aggiornata
ed integrata da ogni singola regione nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le associazioni di tutela del turista, del
cittadino e dei consumatori, nonché le organizzazioni
imprenditoriali del settore turistico, maggiormente
rappresentative a livello regionale, in armonia con gli
indirizzi generali stabiliti in materia dall'Unione
europea.
2. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29
dicembre 1993, n. 580, istituiscono le commissioni arbitrali e
conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese
e consumatori e utenti, aventi ad oggetto la fornitura di
servizi turistici.
3. E' fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di
conciliazione per la risoluzione di controversie con le
imprese turistiche, ai sensi del comma 2, di avvalersi
dell'assistenza delle associazioni dei consumatori.
Art. 7.
(Sistemi turistici locali).
1. Le regioni, nell'ambito della legge 11 maggio 1999, n.
140, in materia di disciplina di attività produttive, ed in
particolare dell'articolo 6 della medesima legge, procedono
con propri provvedimenti alla costituzione e
all'organizzazione dei sistemi turistici locali, previa
consultazione degli enti e delle organizzazioni turistici,
pubblici e privati, presenti sul territorio di competenza.
2. I sistemi turistici locali, costituiti ai sensi del
comma 1, sono contesti turistici omogenei o integrati,
caratterizzati dall'offerta organicamente coordinata di beni
culturali, ambientali e turistici, inclusi i prodotti tipici
dell'agricoltura e dell'artigianato locale, con presenza
diffusa di imprese turistiche singole o associate. I sistemi
turistici locali favoriscono e promuovono lo sviluppo del
tessuto economico ed il rilancio dell'occupazione nei
rispettivi contesti, valorizzandone le risorse umane.
Art. 8.
(Consulta regionale del turismo).
1. Ogni regione istituisce la consulta regionale del
turismo, di seguito denominata "consulta", composta da
rappresentati locali, pubblici e privati, degli enti e delle
organizzazioni turistici presenti sul territorio.
2. La consulta, che è presieduta dall'assessore regionale
competente al turismo o da un suo delegato, provvede al
coordinamento intersettoriale, di natura tecnico-operativa,
delle attività che interessano il turismo ed esprime pareri
sui progetti presentati al fine dell'ottenimento di
finanziamenti pubblici. La consulta esprime inoltre pareri
sulla programmazione turistica regionale e sui risultati della
stessa, svolgendo anche compiti di monitoraggio dell'offerta
turistica regionale.
Art. 9.
(Interventi di cofinanziamento
dei sistemi turistici locali).
1. Il Ministero delle attività produttive, sulla base dei
criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, provvede agli interventi di cofinanziamento, a favore
dei sistemi turistici locali, dei progetti di sviluppo
presentati per l'accesso al fondo di cui all'articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. Ulteriori provvidenze ed agevolazioni possono essere
destinate, a carico del fondo di cui al comma 1, allo sviluppo
dei sistemi turistici locali, limitatamente ai comuni
caratterizzati dalla presenza di flussi turistici in entrata
notevolmente superiori all'entità della popolazione
residente.
Art. 10.
(Fondo di cofinanziamento
dell'offerta turistica).
1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta
turistica, è istituito, presso il Ministero delle attività
produttive, un apposito fondo di cofinanziamento alimentato
dalle risorse di cui all'articolo 15.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite per il 70
per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, che erogano le somme per gli interventi di cui al
medesimo comma. I criteri e le modalità di ripartizione delle
disponibilità finanziarie del fondo sono determinati con
decreto del Ministro delle attività produttive, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministero delle attività produttive ripartisce tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il
restante 30 per cento delle risorse del fondo di cui al comma
1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la
Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli
enti locali promotori e le associazioni di categoria
interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento
dell'offerta turistica, ivi compresi la promozione e lo
sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 7,
con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori
al 50 per cento della spesa prevista.
4. Il Ministero delle attività produttive, entro tre mesi
dalla data di pubblicazione del bando, predispone la
graduatoria ed eroga i contributi entro due mesi dalla
medesima data di pubblicazione.
Art. 11.
(Turismo ed industria alberghiera).
1. Ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'articolo 43 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 117
della Costituzione, per "turismo ed industria alberghiera" si
intende l'insieme dei servizi, delle strutture e di ogni
attività, pubblica e privata, riguardanti l'organizzazione e
lo sviluppo del turismo.
Art. 12.
(Imprese turistiche
ed attività professionali).
1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività
economiche, organizzate per la produzione, la
commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di
prodotti, di servizi, inclusi gli stabilimenti balneari, di
infrastrutture e di esercizi, compresi gli esercizi di
somministrazione concorrenti alla formazione dell'offerta
turistica.
2. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, da
effettuare nei termini e secondo le modalità previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni,
costituisce condizione per l'esercizio dell'attività
turistica.
3. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle
imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi,
le sovvenzioni, gli incentivi ed i benefici di qualsiasi
genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, come
definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine
disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla
normativa vigente.
4. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e
forniscono servizi di promozione, comunicazione,
marketing e consulenza dell'attività turistica, nonché
servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida di
turisti, di congressi, di riunioni e di incontri.
5. Le regioni autorizzano l'esercizio delle attività di
cui al comma 4. L'autorizzazione ha validità su tutto il
territorio nazionale.
6. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni
turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione
europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad
esercitare le loro attività in Italia secondo il principio di
reciprocità, previa iscrizione nel registro delle imprese di
cui al comma 2, a condizione che posseggano i requisiti
richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le
attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti
dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
7. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla
data di entrata in vigore della presente legge.
8. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per
finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, sono
autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1
esclusivamente per i propri aderenti ed associati, anche se
appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità
analoghe e legate tra loro da accordi internazionali di
collaborazione. A tale fine le predette associazioni devono
uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale
relativa al contratto di viaggio, resa esecutiva in Italia con
legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto
legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della
direttiva 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di
viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
111, di attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i
viaggi, le vacanze ed ai circuiti "tutto compreso".
9. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la
promozione del turismo giovanile, del turismo culturale, del
turismo dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti
della popolazione, sono ammesse ai benefìci di cui alla legge
11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni,
relativamente ai propri fini istituzionali.
Art. 13.
(Semplificazioni).
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi
ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal
sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare,
unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la
somministrazione di alimenti e bevande alle persone
alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella
struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e di
convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita
altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso
fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e
francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad
uso esclusivo di tali persone, attrezzature e strutture a
carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente
disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente
articolo è rilasciata anche ai fini previsti dall'articolo 86
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni. Le attività ricettive devono essere esercitate
nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica,
igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle
sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un
periodo superiore a otto giorni, il titolare
dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al
sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal
sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo
proroga in caso di comprovata necessità, non attivi
l'esercizio entro nove mesi dalla data di rilascio della
stessa, ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore
a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non
risulti più iscritto nel registro di cui al comma 2
dell'articolo 12;
c) qualora, accertato il venire meno della
rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per
l'esercizio dell'attività da parte delle regioni o alle
vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica o igienico-sanitaria, nonché a quelle
sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il
titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo
17-ter del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, non abbia provveduto alla
regolarizzazione nei tempi stabiliti.
5. I procedimenti amministrativi per il rilascio di
licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e
le professioni turistiche si conformano ai princìpi di
speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa
l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle
procedure previste in materia di autorizzazione delle altre
attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono
a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le
loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di
ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le
attività e le professioni turistiche, attribuendo ad un'unica
struttura organizzativa la responsabilità del procedimento,
fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394, e successive modificazioni. E' estesa alle imprese
turistiche la disciplina prevista dagli articoli 23, 24 e 25
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo
regolamento attuativo.
Art. 14.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie).
1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, commi 1, 2, 3, 4 e
6, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono
abrogati.
2. E' abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n.
2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo
1936, n. 526, e successive modificazioni.
3. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. E' abrogato l'articolo 266 del regolamento di
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni
di cui agli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo
regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui
all'articolo 13 della presente legge.
5. La sezione speciale del registro degli esercenti il
commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17
maggio 1983, n. 217, è soppressa.
6. Sono abrogate le seguenti disposizioni del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:
a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e
b), per quanto di competenza del settore del turismo;
c) l'articolo 10, comma 14;
d) l'articolo 11;
e) l'articolo 12.
7. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 4 della presente legge.
8. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina
regionale di adeguamento al documento contenente le linee
guida di cui all'articolo 4 della presente legge, si applica
la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle
camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regolamento di
cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive
modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n.
203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge
7 agosto 1997, n. 266.
9. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 8 del
presente articolo, cessano di avere applicazione le
disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a
concessioni demaniali marittime con finalità
turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova
disciplina recata dal documento contenente le linee guida di
cui all'articolo 4 della presente legge e con la disciplina
regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee
guida.
Art. 15.
(Copertura finanziaria).
1. Il fondo di cui all'articolo 10 è costituito dallo 0,50
per cento delle entrate derivanti dal settore turistico,
secondo i dati pubblicati dalla Banca d'Italia, e dallo 0,50
per cento del valore di un euro per ogni presenza turistica
registrata nel territorio della Repubblica secondo i dati
pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica.
2. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 13, per
l'esercizio finanziario 2002 le misure di finanziamento del
fondo di cui al comma 1 si sommano alle provvidenze già
previste, per il suddetto esercizio finanziario, dall'articolo
12 della legge 29 marzo 2001, n. 135.
3. Sono altresì a carico del fondo di cui al comma 1 gli
oneri e le spese per gli investimenti diretti a promuovere
all'estero l'immagine dell'Italia e del "made in
Italy".
4. Allo scopo di integrare le risorse disponibili nel
fondo di cui al comma 1, e per le specifiche finalità del
fondo stesso, lo Stato e le regioni favoriscono l'avvio e la
diffusione delle formule imprenditoriali del project
financing, della joint venture e del
merchandising, per sostenere comunque e sviluppare
l'esercizio delle attività imprenditoriali in campo
turistico.