XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3075




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto e finalità).

        1. La presente legge fissa i princìpi fondamentali, i criteri guida e gli strumenti della politica del turismo.
        2. La presente legge definisce programmaticamente e disciplina il trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di turismo, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto delle autonomie regionali e locali secondo il principio di sussidiarietà e in conformità a quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.


Art. 2.

(Princìpi fondamentali).

        1. La Repubblica:

                a) riconosce e promuove il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale ed in quello dell'Unione europea, nel cui ambito si impegna a svolgere iniziative per il sostegno di una politica europea per il turismo;

                b) riconosce la potestà normativa regionale in materia di turismo, ne incoraggia l'esercizio, ne promuove lo sviluppo e l'armonica integrazione in funzione della crescita e della valorizzazione dell'intero sistema turistico nazionale, esercitando a tale fine i poteri di coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato dirette a promuovere, supportare e sviluppare le componenti produttive del sistema;
                c) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, con particolare attenzione ai segmenti più deboli dell'offerta;

            d) tutela e valorizza le risorse umane, ambientali e culturali e promuove le tradizioni locali ai fini dell'affermarsi di uno sviluppo turistico sostenibile, anche mediante la realizzazione di grandi opere strutturali ed infrastrutturali necessarie o funzionali allo sviluppo del turismo, ovvero modernizzando e ristrutturando le opere già esistenti;

            e) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche allo scopo di migliorare il loro livello organizzativo e la qualità delle strutture ricettive nonché dei servizi e dei trasporti turistici;

            f) incoraggia e sviluppa azioni dirette al superamento degli ostacoli esistenti alla piena fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani ed ai soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

            g) promuove la ricerca, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico, riconoscendo a tale proposito il ruolo essenziale dei sistemi informativi automatizzati e della promozione in forma telematica del turismo, anche attraverso la creazione e lo sviluppo di un "portale Italia" e di un connesso sistema di banche dati ad intera copertura nazionale, per informare e assistere in tempo reale i fruitori del "sistema Italia", inteso come un sistema integrato di fruizione turistica del territorio, nonché sviluppando nel suo ambito sistemi e procedure di transazione e di collocamento finale di beni e di servizi turistici;

            h) promuove la promozione unitaria dell'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali attraverso la costituzione di un apposito organismo promozionale, denominato "Sistema Italia Spa", avente esclusività di funzioni e dotato di strutture idonee a sviluppare in forma integrata l'offerta turistica nazionale, in sinergia con gli operatori italiani interessati ai mercati esteri e con il coinvolgimento delle regioni;

            i) sostiene il "sistema Italia" utilizzando le risorse disponibili, sia pubbliche che private, di promozione politica, finanziaria, commerciale, culturale e turistica, assicurando la modulazione e l'armonizzazione delle presenze e delle iniziative, nei vari Paesi esteri, dirette a sostenere la comunità d'affari italiana e a potenziare la proiezione estera dell'Italia, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione promozionale.

        2. Sono in ogni caso fatti salvi, nelle materie di cui alla presente legge, i poteri e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.


Art. 3.

(Sistema delle competenze).

        1. Lo Stato, nei limiti dell'interesse nazionale e secondo i princìpi fondamentali stabiliti dalla legge, riconosce e facilita l'esercizio della potestà legislativa primaria di cui le regioni sono titolari ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e impegna l'azione del Governo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento di Bolzano, alla piena realizzazione delle autonomie regionali, anche attraverso la sistematica semplificazione delle attività, dei regolamenti e dei procedimenti amministrativi nel settore del turismo.
        2. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base dei princìpi di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali, al fine precipuo dell'attuazione delle politiche intersettoriali e infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica nonché alla sua promozione e sviluppo, in stretta collaborazione con i soggetti privati.
        3. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le linee guida di cui all'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, esercitano le funzioni non espressamente riservate allo Stato in materia di turismo ed industria della ricettività, sulla base dei princìpi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.


Art. 4.

(Linee guida del turismo.
Procedure di approvazione e contenuti).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il documento contenente le linee guida in materia turistica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
        2. Il documento di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è finalizzato ad assicurare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri informatori di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, e in recepimento della disciplina oggetto di elaborazione ed intesa in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, condizioni di omogeneità dell'offerta turistica complessiva, garantendo la tutela degli interessi dei consumatori, delle imprese turistiche e dei loro addetti. La mancanza di intesa non costituisce comunque ostacolo all'esercizio della potestà legislativa regionale nelle materie in cui essa è esercitabile.
        3. Per il raggiungimento degli scopi indicati al comma 2, il documento di cui al comma 1 disciplina direttamente ovvero stabilisce indirizzi in ordine:

            a) alla individuazione e alla classificazione, da parte delle regioni, delle tipologie dei prodotti e dei servizi turistici;

            b) alla definizione delle modalità di esercizio, per l'intero territorio nazionale, delle tipologie di impresa turistica per le quali è ravvisata la necessità di una generale uniformazione;

            c) alla fissazione, in sede regionale, di standard minimi nella qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche, sulla cui base individuare i criteri di classificazione delle strutture ricettive;

            d) alla individuazione dei criteri e delle modalità minimi di esercizio, su tutto il territorio nazionale, delle professioni turistiche, con particolare riguardo ai profili professionali nuovi ed emergenti, per le quali si ravvisi la necessità di una disciplina omogenea;

            e) alla individuazione, da parte delle regioni, delle peculiarità dell'offerta turistica presente nei rispettivi territori, in modo da differenziarla per settori omogenei e valorizzarne le specificità e le peculiarità;

            f) alla fissazione dei criteri di determinazione, riscossione e ripartizione dei canoni demaniali nonché dei termini di durata delle connesse concessioni, al fine di assicurare condizioni idonee all'esercizio e allo sviluppo delle attività imprenditoriali in campo turistico, incluse le attività turistiche di tipo ricreativo, assicurando comunque un gettito minimo a favore dell'erario;

            g) alla determinazione degli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore nautico;

            h) alla fissazione dei requisiti e degli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionali;

            i) alla garanzia dell'unitarietà della promozione, sui mercati mondiali, dell'immagine nazionale e del "made in Italy", in sinergia con gli operatori turistici nazionali e con il coinvolgimento delle regioni interessate;

            l) alla realizzazione e alla gestione di un "portale Italia" destinato a diffondere per via telematica, con il supporto di un sistema di banche dati alimentate dalle autorità turistiche territoriali collegate ad una rete telematica nazionale, la conoscenza delle risorse turistiche nazionali, nonché a favorire e a canalizzare il commercio elettronico dei beni e servizi turistici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g);

            m) alla costituzione di specifici fondi regionali per favorire la creazione e la crescita delle imprese di settore, con attenzione particolare alle aree depresse e ai segmenti di offerta più deboli;

            n) alla riorganizzazione e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi delle attività turistiche e delle attività dei settori collegati dei trasporti, del demanio, del commercio, della sicurezza e della sanità.

        4. Il documento di cui al comma 1 stabilisce, altresì, i princìpi e individua gli obiettivi per lo sviluppo dell'economia turistica, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica è tenuto ad applicare nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, con particolare riguardo all'utilizzo dei fondi comunitari e alla definizione degli indirizzi generali della promozione estera del turismo nazionale.
        5. Ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, adotta i provvedimenti necessari ai fini della sua attuazione.


Art. 5.

(Conferenza nazionale
e conferenze regionali del turismo).

        1. E' istituita la Conferenza nazionale del turismo, di seguito denominata "Conferenza nazionale".
        2. La Presidenza del Consiglio dei ministri convoca, almeno una volta ogni due anni, la Conferenza nazionale, che è organizzata dal Ministero delle attività produttive, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        3. Gli obiettivi, le modalità e le condizioni di partecipazione alla Conferenza nazionale sono concordati dal Ministero delle attività produttive con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli oneri dell'organizzazione sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.
        4. Le regioni, di norma, indicono una volta ogni anno una conferenza regionale del turismo, organizzata dai competenti assessorati regionali al turismo, di intesa con la consulta regionale di cui all'articolo 8. La conferenza regionale, garantisce il confronto tra gli interessi turistici territoriali e svolge compiti di analisi e di indirizzo programmatorio della politica turistica regionale.
        5. Gli atti delle conferenze regionali sono inviati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che li invia al Parlamento, corredati da una verifica di compatibilità con la necessaria unitarietà ed organicità della promozione dell'immagine turistica nazionale.
        6. Agli oneri finanziari necessari per l'organizzazione delle conferenze regionali di cui al comma 4, si provvede nell'ambito degli stanziamenti assegnati al fondo di cui all'articolo 10, comma 2.


Art. 6.

(Carta dei diritti del turista).

        1. La carta dei diritti del turista è redatta, aggiornata ed integrata da ogni singola regione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di tutela del turista, del cittadino e dei consumatori, nonché le organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, maggiormente rappresentative a livello regionale, in armonia con gli indirizzi generali stabiliti in materia dall'Unione europea.
        2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori e utenti, aventi ad oggetto la fornitura di servizi turistici.
        3. E' fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, ai sensi del comma 2, di avvalersi dell'assistenza delle associazioni dei consumatori.


Art. 7.

(Sistemi turistici locali).

        1. Le regioni, nell'ambito della legge 11 maggio 1999, n. 140, in materia di disciplina di attività produttive, ed in particolare dell'articolo 6 della medesima legge, procedono con propri provvedimenti alla costituzione e all'organizzazione dei sistemi turistici locali, previa consultazione degli enti e delle organizzazioni turistici, pubblici e privati, presenti sul territorio di competenza.
        2. I sistemi turistici locali, costituiti ai sensi del comma 1, sono contesti turistici omogenei o integrati, caratterizzati dall'offerta organicamente coordinata di beni culturali, ambientali e turistici, inclusi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, con presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. I sistemi turistici locali favoriscono e promuovono lo sviluppo del tessuto economico ed il rilancio dell'occupazione nei rispettivi contesti, valorizzandone le risorse umane.

Art. 8.

(Consulta regionale del turismo).

        1. Ogni regione istituisce la consulta regionale del turismo, di seguito denominata "consulta", composta da rappresentati locali, pubblici e privati, degli enti e delle organizzazioni turistici presenti sul territorio.
        2. La consulta, che è presieduta dall'assessore regionale competente al turismo o da un suo delegato, provvede al coordinamento intersettoriale, di natura tecnico-operativa, delle attività che interessano il turismo ed esprime pareri sui progetti presentati al fine dell'ottenimento di finanziamenti pubblici. La consulta esprime inoltre pareri sulla programmazione turistica regionale e sui risultati della stessa, svolgendo anche compiti di monitoraggio dell'offerta turistica regionale.


Art. 9.

(Interventi di cofinanziamento
dei sistemi turistici locali).

        1. Il Ministero delle attività produttive, sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede agli interventi di cofinanziamento, a favore dei sistemi turistici locali, dei progetti di sviluppo presentati per l'accesso al fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
        2. Ulteriori provvidenze ed agevolazioni possono essere destinate, a carico del fondo di cui al comma 1, allo sviluppo dei sistemi turistici locali, limitatamente ai comuni caratterizzati dalla presenza di flussi turistici in entrata notevolmente superiori all'entità della popolazione residente.

Art. 10.

(Fondo di cofinanziamento
dell'offerta turistica).

        1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un apposito fondo di cofinanziamento alimentato dalle risorse di cui all'articolo 15.
        2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità finanziarie del fondo sono determinati con decreto del Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
        3. Il Ministero delle attività produttive ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento dell'offerta turistica, ivi compresi la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 7, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.
        4. Il Ministero delle attività produttive, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del bando, predispone la graduatoria ed eroga i contributi entro due mesi dalla medesima data di pubblicazione.


Art. 11.

(Turismo ed industria alberghiera).

        1. Ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 117 della Costituzione, per "turismo ed industria alberghiera" si intende l'insieme dei servizi, delle strutture e di ogni attività, pubblica e privata, riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo.


Art. 12.

(Imprese turistiche
ed attività professionali).

        1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, inclusi gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi gli esercizi di somministrazione concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
        2. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, da effettuare nei termini e secondo le modalità previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.
        3. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi ed i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.
        4. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione, comunicazione, marketing e consulenza dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida di turisti, di congressi, di riunioni e di incontri.
        5. Le regioni autorizzano l'esercizio delle attività di cui al comma 4. L'autorizzazione ha validità su tutto il territorio nazionale.
        6. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 2, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
        7. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.
        8. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate tra loro da accordi internazionali di collaborazione. A tale fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, resa esecutiva in Italia con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed ai circuiti "tutto compreso".
        9. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, del turismo culturale, del turismo dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, sono ammesse ai benefìci di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

Art. 13.

(Semplificazioni).

        1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e di convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di tali persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
        2. L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata anche ai fini previsti dall'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
        3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore a otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.
        4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:

            a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro nove mesi dalla data di rilascio della stessa, ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

            b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 12;
            c) qualora, accertato il venire meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività da parte delle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica o igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
        5. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai princìpi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e le professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni. E' estesa alle imprese turistiche la disciplina prevista dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.


Art. 14.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie).

        1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, commi 1, 2, 3, 4 e 6, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono abrogati.
        2. E' abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.
        3. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
        4. E' abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni di cui agli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 13 della presente legge.
        5. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa.
        6. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:

            a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;

            b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo;

            c) l'articolo 10, comma 14;

            d) l'articolo 11;

            e) l'articolo 12.

        7. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4 della presente legge.
        8. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 4 della presente legge, si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regolamento di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
        9. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 8 del presente articolo, cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 4 della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.


Art. 15.

(Copertura finanziaria).

        1. Il fondo di cui all'articolo 10 è costituito dallo 0,50 per cento delle entrate derivanti dal settore turistico, secondo i dati pubblicati dalla Banca d'Italia, e dallo 0,50 per cento del valore di un euro per ogni presenza turistica registrata nel territorio della Repubblica secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica.
        2. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 13, per l'esercizio finanziario 2002 le misure di finanziamento del fondo di cui al comma 1 si sommano alle provvidenze già previste, per il suddetto esercizio finanziario, dall'articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 135.
        3. Sono altresì a carico del fondo di cui al comma 1 gli oneri e le spese per gli investimenti diretti a promuovere all'estero l'immagine dell'Italia e del "made in Italy".
        4. Allo scopo di integrare le risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1, e per le specifiche finalità del fondo stesso, lo Stato e le regioni favoriscono l'avvio e la diffusione delle formule imprenditoriali del project financing, della joint venture e del merchandising, per sostenere comunque e sviluppare l'esercizio delle attività imprenditoriali in campo turistico.



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