XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3072
Onorevoli Colleghi! - Il comparto artigiano rappresenta
un importante settore occupazionale, in virtù della propria
capacità di adattarsi repentinamente alle variazioni di
tensione del mercato del lavoro.
La tipologia di impresa artigiana possiede connotati
specifici, fortemente radicati nella società e nell'ambito
familiare dell'imprenditore che vi opera, ambito,
quest'ultimo, che riveste una valenza sociale e culturale
unica. L'osmosi continua tra famiglia e lavoro permette,
infatti, all'ambito familiare dell'imprenditore artigiano di
coltivare quei valori fondamentali che stanno alla base della
società civile. Tuttavia sono ancora troppi i vincoli che,
ancora oggi, limitano la partecipazione occasionale dei
componenti il nucleo familiare dell'imprenditore artigiano
all'attività dell'impresa stessa.
Accade spesso che cause di forza maggiore, quali malattie,
infortuni o gravidanze, finiscano con il penalizzare
l'attività delle imprese artigiane, perché la forte rigidità
nei rapporti di lavoro, dovuta agli innumerevoli adempimenti
burocratici, impedisce agli imprenditori ed alle imprenditrici
artigiani di ottenere un apporto dei propri familiari.
Entrare nella bottega paterna, o dello zio o del nonno,
impiegare il proprio tempo libero per apprendere l'arte ed
aiutare nel lavoro, per divertimento o per passione, è da
sempre una tradizione della nostra società. Eppure, per la
normativa vigente si tratta di forme di lavoro subordinato che
diventa "lavoro in nero" qualora non si eseguono tutti gli
adempimenti burocratici del caso.
La presente iniziativa legislativa vuole, pertanto,
introdurre anche nel settore artigiano la medesima facoltà già
prevista per il settore agricolo ai sensi dell'articolo 122
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001),
ovvero la possibilità per gli imprenditori artigiani di
avvalersi delle collaborazioni occasionali offerte dai
parenti, contemplando anche i giovani studenti afferenti al
ceppo familiare dell'imprenditore che, pur studiando,
intendono dedicare parte del proprio tempo extrascolastico ad
una collaborazione nell'impresa, divenendo così, sin dalla
giovane età, i protagonisti e al contempo i trasmettitori di
una solida cultura del lavoro.
Ovviamente, per quanto concerne gli aspetti relativi al
rapporto previdenziale e assistenziale, trattandosi di
collaborazioni occasionali rese a titolo gratuito, le stesse
non configurano un rapporto di lavoro subordinato od autonomo
e, pertanto, non possono dare luogo all'insorgere di
obbligazioni contributive, come peraltro precisato a proposito
del settore agricolo con circolare del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali 20 settembre 2001.