XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3072




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, per l'espletamento dell'attivitą lavorativa, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti e affini entro il quinto grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.



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