XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3072
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi
provinciali, per l'espletamento dell'attivitą lavorativa,
possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente, di
collaborazioni occasionali di parenti e affini entro il quinto
grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo
complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.