XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3069




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge sulla riforma dell'aviazione civile scaturisce dal lavoro che è stato compiuto nella precedente legislatura, dagli approfondimenti esperiti nella presente legislatura nell'ambito della IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati, nonché dalle commissioni di studio che hanno lavorato sulla materia negli anni più recenti, per disegnare una disciplina conforme alla legislazione comunitaria vigente, ed a quella in via di emanazione, coerentemente con l'esigenza di garantire al massimo grado la sicurezza della navigazione aerea.
        Nel merito delle iniziative da intraprendere, sulle scelte concrete da effettuare, in Parlamento si dovranno ancora approfondire argomenti e confrontare proposte; riteniamo che la presente proposta di legge si ponga come utile contributo al riordino legislativo, anche perché la riforma dell'aviazione civile è riforma complessa che andrebbe ultimata non snaturando i ruoli dei soggetti del comparto, o peggio ignorando quanto già avviato, e puntando più sulla saldatura, sul coordinamento tra i vari soggetti coinvolti e sulla maggiore chiarezza nell'attribuzione di funzioni.
        La tutela della sicurezza è la tutela di un bene primario, l'incolumità fisica, donde la necessità che sulla riforma si raccolga il più ampio consenso parlamentare possibile, perché le modalità di tutela di questo bene, che è di tutti, devono trovare il consenso di tutti i rappresentanti della collettività nazionale.
        Questa la ragione principale per cui la presente proposta di legge segue, nella sua essenza, larga parte delle indicazioni contenute nelle linee guida che concludono il documento finale dell'indagine conoscitiva svolta dalla IX Commissione della Camera, congiuntamente alla VIII Commissione del Senato, e se ne discosta nella misura resa necessaria dal suo inserimento in un quadro disciplinare internazionale e comunitario non derogabile e dall'esigenza di dare piena attuazione alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
        Noi riteniamo che la ristrutturazione prevista dalla presente proposta di legge risponda alle esigenze non soltanto della sicurezza, ma anche della funzionalità del sistema del trasporto aereo, centro nevralgico dell'economia nazionale, e si inquadri in modo armonico nell'ambito della normativa internazionale alla cui osservanza l'Italia è tenuta, nonché nel progetto comunitario di armonizzazione delle diverse discipline nazionali di settore e di unificazione del controllo aereo.
        Sono state più attentamente definite le funzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, oltre a restare organo in cui si concentrano le funzioni prettamente strategico-politiche e la cura dei rapporti internazionali, è il titolare delle funzioni amministrative concrete.
        Il Ministro, dunque, rimane il responsabile principale dell'efficienza ed operatività del sistema nel suo complesso ed a tale fine è bene che rientri fra i suoi compiti l'approvazione dei corrispettivi aeroportuali, le cui metodologie di determinazione rimangono di competenza esclusiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
        L'obiettivo della riforma è perseguito mediante l'aggregazione delle funzioni di regolamentazione e certificazione in un unico ente, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), che diviene il solo regolatore del sistema e l'organo di vigilanza sulle gestioni aeroportuali e sulla conformità delle attrezzature aeroportuali e dell'attività degli utenti ed operatori aeroportuali alla normativa vigente ed alle proprie prescrizioni, nonché il garante della conformità alla normativa nazionale ed internazionale.
        Si intende garantire, sia nelle modalità di nomina che nell'attribuzione delle funzioni all'Ente, la neutralità del soggetto che svolge la funzione di regolatore e di certificatore. Infatti, così come sono al momento configurate le funzioni dell'ENAC nei vari progetti di riforma, questi è contemporaneamente soggetto operativo, in vari settori chiave quali, ad esempio, lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, le concessioni delle gestioni aeroportuali, la predisposizione di misure di sicurezza. Al tempo stesso è soggetto che poi deve sottoporre a verifica e a controllo l'attività da esso svolta, il che, evidentemente, può essere fonte di gravi equivoci, disfunzioni e conflitti d'interesse.
        L'obiettivo di sicurezza della proposta di legge è perseguito, inoltre, segnando una chiara linea di confine tra i compiti e le responsabilità del controllore del traffico aereo, l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV spa), e quelle del gestore aeroportuale; affidando poi a quest'ultimo il compito di garantire la sicurezza aeroportuale sia mediante la rigorosa applicazione della normativa ICAO, sia mediante il controllo per fini di sicurezza sull'attività di tutti i soggetti privati operanti in aeroporto.
        Attenta considerazione è stata anche data alla ridefinizione dei compiti dell'ENAV spa, cui l'attuale stato dei progetti di riforma sembrava voler attribuire solo le funzioni di controllo ed assistenza del traffico aereo superiore, lasciando le funzioni relative al controllo degli aeromobili in avvicinamento o in fase di decollo ad altri soggetti. Si sarebbe trattato di una frantumazione delle funzioni di controllo aereo che, oltre a mancare di motivazioni concrete, avrebbe pregiudicato la finalità di incremento della sicurezza che la nuova normativa persegue, avrebbe contraddetto la tendenza comunitaria a concentrare le funzioni di controllo ed assistenza al volo, semplificando anche la catena delle competenze e delle responsabilità, e avrebbe minato alla base la competitività futura dell'operatore nazionale nell'ottica comunitaria dell'accentramento delle funzioni.
        E' di assoluta evidenza che solo il soggetto in grado di sviluppare una propria programmazione imprenditoriale, senza vincoli di collaborazione con - o sottoposizione ad - altri soggetti, può avere opportunità di competere con gli altri grandi operatori europei del controllo aereo.
        Di qui l'idea, sviluppata nella proposta di legge, di fare dell'ENAV spa l'unico soggetto responsabile della gestione del servizio di assistenza al volo e, più in generale, di tutto ciò che è connesso al controllo sulla sicurezza della navigazione aerea, sia pure sotto l'ombrello regolatorio dell'ENAC e con il trasferimento all'ENAC di tutte le funzioni di certificazione.
        La modalità di svolgimento del servizio dovrebbe quindi essere quella del cosiddetto "gate to gate", nell'ambito dello spazio aereo di competenza.
        Sempre la necessità di evitare che compiti operativi e compiti di regolamentazione si cumulino in capo al medesimo soggetto ha determinato la scelta di escludere l'attribuzione ai gestori aeroportuali di qualsiasi compito di natura amministrativa e di controllo pubblicistico. In questo caso, le linee programmatiche contenute nel citato documento della IX Commissione, secondo cui si sopprimerebbe la direzione aeroportuale, con possibile attribuzione ai gestori delle funzioni dalla stessa svolte, si pongono in netto contrasto con princìpi comunitari da lungo tempo consolidati.
        A tale proposito, nella presente proposta di legge si è voluto rivalutare il ruolo del direttore di aeroporto, che garantisce l'efficienza dell'aerodromo e l'eguale trattamento di tutti gli operatori del settore.
        Al gestore aeroportuale sono riconosciuti i compiti di coordinamento tecnico, in senso stretto, e di predisposizione di tutti i mezzi idonei a garantire la sicurezza, che sono gli unici ad esso legittimamente attribuibili.
        La proposta di legge si prefigge, dunque, di soddisfare l'esigenza di promuovere la sicurezza anche mediante il necessario controllo pubblicistico sul territorio.
        All'Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche restano attribuiti compiti di indagine esclusivamente tecnica, mentre la delega al Governo prevede l'elaborazione di un sistema efficiente di circolazione delle informazioni su incidenti e su inconvenienti atto a prevenirne la ripetizione.
        Conclusivamente, la presente proposta di legge intende promuovere la competitività globale del sistema nazionale di trasporto aereo rispetto a quello degli altri Paesi membri dell'Unione europea ed il suo sviluppo, con le previste conseguenze di incremento dell'occupazione sia nel comparto aeroportuale che in quello della navigazione aerea, che soffre attualmente di una grave crisi.




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