XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3069
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Attribuzioni del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti).
1. Compete al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di seguito denominato "Ministro", la funzione di
indirizzo politico-economico, di coordinamento e di alta
vigilanza sul sistema dell'aviazione civile italiano, nonché
di assicurare la completa attuazione, nel settore, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Sono riservati al Ministro:
a) i rapporti con enti ed organizzazioni
internazionali e comunitari che operano nel settore
dell'aviazione civile, nonché la rappresentanza presso gli
stessi;
b) l'adozione del Piano aeroportuale nazionale,
nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni, nonché
l'allocazione delle risorse economiche statali per il
potenziamento delle infrastrutture aeroportuali;
c) l'adozione del Piano nazionale di
radionavigazione, nonché la determinazione della strategia per
la pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per
la navigazione aerea, ivi compreso l'utilizzo delle tecnologie
satellitari;
d) la predisposizione e la stipula del contratto
di programma con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV
spa);
e) l'approvazione delle tariffe, dei diritti e
delle tasse aeroportuali;
f) la definizione delle linee guida per
l'assegnazione degli slot;
g) il rilascio delle concessioni, delle
autorizzazioni e delle licenze e l'approvazione delle relative
convenzioni, nonché l'esercizio dei poteri di sospensione, di
decadenza e di revoca;
h) le funzioni di gestione e operative già
attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e
riservate allo Stato, nonché, ove necessario e in via
provvisoria, quelle da trasferire alle regioni, alle province,
ai comuni e alle città metropolitane.
Art. 2.
(Ente nazionale per l'aviazione civile).
1. All'ENAC sono attribuiti i compiti e le funzioni di
autorità nazionale di regolamentazione, controllo e vigilanza
del sistema dell'aviazione civile italiano. L'Ente esercita in
particolare le seguenti funzioni:
a) la regolamentazione, la certificazione e i
controlli relativamente a:
1) progettazione, costruzione, manutenzione ed
esercizio degli aeroporti;
2) progettazione, costruzione, esercizio e
manutenzione degli aeromobili;
3) espletamento del servizio di trasporto aereo, di
attività aerea privata, di attività aerea ricreativa e
sportiva;
4) formazione e abilitazione del personale addetto ai
servizi di navigazione aerea;
5) formazione, abilitazione ed attività del personale
di terra e di volo impiegato nel lavoro aeronautico e
qualificazione dei relativi addetti;
6) impianti, infrastrutture e sistemi per l'assistenza
al volo;
7) servizio di radiomisure;
8) rispondenza agli standard ICAO delle
radioassistenze e degli aiuti luminosi;
9) infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo
ed irrogazione delle relative sanzioni;
10) affidamento delle concessioni ai gestori
aeroportuali e dei servizi aeroportuali;
11) ogni altra attività di regolamentazione e di
certificazione nel settore dell'aviazione civile che non sia
riservata per legge ad altri soggetti;
b) il controllo, la vigilanza e i connessi poteri
sanzionatori:
1) relativamente alle attività regolamentate, su tutti
i soggetti che operano nel settore della navigazione aerea;
2) per quanto riguarda i gestori aeroportuali,
limitatamente alla regolamentazione e al controllo in materia
di qualità dei servizi resi;
c) l'espressione di pareri, per gli aspetti
concernenti la tutela della sicurezza e della qualità,
relativamente all'attività ministeriale di indirizzo e di
programmazione per lo sviluppo dell'aviazione civile e
dell'industria aeronautica nazionale, nonché per la
pianificazione del sistema aeroportuale e del Piano nazionale
di radionavigazione;
d) la verifica del sistema di gestione della
sicurezza, attraverso ispezioni e controlli delle
installazioni e delle apparecchiature aeroportuali, secondo le
modalità e i criteri previsti dalle norme vigenti in materia,
allo scopo verbalizzando i risultati di tale attività;
e) l'istruttoria relativa alla determinazione
delle tariffe, delle tasse e dei diritti aeroportuali;
f) l'esame delle problematiche del trasporto
aereo, attività di ricerca e studio nel settore dell'aviazione
civile e promozione dell'evoluzione tecnologica;
g) la certificazione dei sistemi di qualità nel
settore dell'aviazione civile;
h) la cura e la tenuta del Registro aeronautico
nazionale e la pubblicazione del Registro degli aeromobili
civili;
i) la cura e la tenuta dei registri e degli albi
professionali del personale e degli altri operatori del
settore, nelle forme previste dalle leggi vigenti;
l) i rapporti con enti e organizzazioni comunitari
relativamente alle materie di propria competenza.
Art. 3.
(Organi dell'ENAC).
1. Sono organi dell'ENAC il presidente, il consiglio, il
collegio dei revisori dei conti ed il segretario generale.
2. Il consiglio è costituito dal presidente e da sei
consiglieri. Essi durano in carica cinque anni e possono
essere riconfermati per una sola volta. Il Senato della
Repubblica e la Camera dei deputati eleggono tre consiglieri
ciascuno, i quali sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica. Il presidente è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
3. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal
presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti
iscritti nel registro dei revisori dei conti. Essi sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del consiglio dell'ENAC. I revisori dei
conti durano in carica cinque anni e possono essere
riconfermati per una sola volta.
4. Il segretario generale è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, sulla base delle indicazioni del
consiglio dell'ENAC. Il segretario generale dura in carica
cinque anni e può essere confermato per una sola volta.
5. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il
consiglio dell'ENAC adotta uno o più regolamenti concernenti
l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti
della gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento
giuridico ed economico del personale addetto, ai sensi della
disciplina stabilita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e
successive modificazioni. L'ENAC provvede all'autonoma
gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti
del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e
iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. L'ENAC adotta regolamenti sulle modalità operative e
comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti
dell'Ente attraverso l'emanazione di un documento denominato
"codice etico dell'ENAC".
7. Tutte le delibere e i regolamenti di cui al presente
articolo sono adottati dal consiglio dell'ENAC con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 4.
(Ente nazionale di assistenza al volo spa).
1. All'ENAV spa è attribuito in via esclusiva il compito
di svolgere tutti i servizi di assistenza al volo nello spazio
aereo di competenza, ivi compresa la gestione del controllo
del traffico aereo sui piazzali aeroportuali, dalla chiusura
delle porte dell'aeromobile in partenza sino all'apertura
delle porte dell'aeromobile in arrivo.
2. L'ENAV spa ha inoltre i seguenti compiti:
a) l'organizzazione e l'esercizio dei servizi,
oltre che del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni
aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi
meteorologici aeroportuali, nonché dei servizi del traffico
aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di
manovra;
b) il rilievo, la compilazione e la pubblicazione
delle carte ostacoli aeroportuali degli aeroporti di propria
competenza;
c) la ricerca e la promozione di studi e di
esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti
l'assistenza al volo;
d) i rapporti con enti ed organizzazioni
comunitarie o internazionali del settore, previa
autorizzazione o delega del Ministro;
e) l'elaborazione del Piano nazionale di
radionavigazione;
f) la predisposizione degli elementi
tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché la
registrazione, la contabilizzazione e l'imputazione dei
corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;
g) la determinazione delle esigenze
tecnico-operative relative all'assistenza al volo in occasione
della costruzione di nuovi aeroporti civili o della
ristrutturazione di quelli esistenti;
h) la formazione e l'aggiornamento professionale
del personale, sia servendosi di strutture proprie che di
strutture esterne appositamente certificate dalla competente
autorità nazionale.
Art. 5.
(Gestioni aeroportuali).
1. Il gestore aeroportuale svolge funzioni di
coordinamento tecnico dei diversi soggetti privati operanti in
aeroporto e di tutti i servizi da essi svolti in ambito
aeroportuale.
2. Il gestore aeroportuale ha l'obbligo, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di:
a) attuare la regolamentazione in materia di
sicurezza;
b) impiegare personale qualificato e dotato di
esperienza per effettuare tutte le attività sensibili per la
manutenzione e le operazioni dell'aeroporto;
c) operare e mantenere l'aeroporto in conformità
alle procedure stabilite nel manuale di aeroporto nonché
assicurare una appropriata ed efficiente manutenzione delle
installazioni aeroportuali;
d) predisporre un sistema volto a garantire la
sicurezza dell'aeroporto, indicando organizzazione, compiti,
poteri e responsabilità all'interno della struttura.
3. Ai fini del coordinamento dei servizi in ambito
aeroportuale, il gestore aeroportuale può emanare direttive di
carattere tecnico-organizzativo. Qualora gli operatori
aeroportuali non si adeguino alle direttive del gestore,
questi può adire l'ENAC, che decide, nel contraddittorio tra
le parti, entro un mese.
Art. 6.
(Compiti del direttore di aeroporto).
1. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica
dell'ENAC, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice
della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e
regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:
a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei
gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla
normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;
b) per garantire la sicurezza dell'aeroporto,
dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni
aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni
scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo,
il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi
impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi
tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo
dal direttore di aeroporto;
c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che
effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad
ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti
e ne controlla l'ottemperanza.
Art. 7.
(Agenzia nazionale
per le investigazioni aeronautiche).
1. L'Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche
è dotata di personalità giuridica e di autonomia
amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e
finanziaria ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Essa opera con indipendenza di
giudizio e di valutazione rispetto agli enti, alle
amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati che operano
nel settore aeronautico. L'Agenzia conduce le investigazioni
tecniche con il solo obiettivo di prevenire incidenti
aeronautici, escludendo ogni valutazione di colpa e di
responsabilità. Essa provvede alla diffusione dei risultati
delle investigazioni ai soggetti interessati e alla pubblicità
degli atti relativi alle inchieste.
Art. 8.
(Disposizioni finali).
1. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto
legislativo recante il nuovo codice della navigazione aerea.
Il decreto legislativo recante il nuovo codice della
navigazione aerea è adottato in attuazione delle direttive
comunitarie e della normativa internazionale di settore, in
conformità alla normativa generale comunitaria, ai princìpi
della Costituzione, alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, alla presente legge, ed in particolare, ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare l'organizzazione del sistema della
navigazione aerea;
b) disciplinare gli aeroporti privati con riguardo
alla loro istituzione, al controllo e all'eventuale impiego da
parte della pubblica autorità in casi eccezionali;
c) prevedere una specifica normativa per gli
eliporti, tenendo conto della loro ubicazione, nonché delle
particolari caratteristiche degli aeromobili che li
utilizzano;
d) disciplinare l'attività di volo su
aviosuperfici, in correlazione alle loro caratteristiche
strutturali e di impiego;
e) prevedere vincoli, limiti ed obblighi della
proprietà privata in connessione con la sicurezza e l'adeguato
svolgimento del traffico aereo;
f) prevedere la concessione per i servizi di linea
e l'autorizzazione per i servizi non di linea, per i servizi
notturni e postali, per il lavoro aereo e per le scuole di
pilotaggio, attraverso procedimenti adeguati alle
caratteristiche dei servizi ed alle modalità del loro
esercizio;
g) definire l'aeromobile in base al concetto
dell'attitudine autonoma alla navigazione, tenute presenti le
esigenze determinate dal progresso tecnico;
h) connettere l'iscrizione dell'aeromobile a
requisiti di nazionalità rispondenti alla tutela degli
interessi nazionali, nel rispetto dei princìpi della normativa
comunitaria; prevedere, in casi specificamente stabiliti, la
possibilità di iscrizione nei registri nazionali di aeromobili
che siano soltanto nella disponibilità di soggetti
nazionali;
i) disciplinare gli adempimenti del comandante
dell'aeromobile e delle autorità aeroportuali alla partenza ed
all'arrivo degli aeromobili;
l) disciplinare la polizia di bordo;
m) disciplinare le funzioni di ufficiale di stato
civile del comandante dell'aeromobile durante la navigazione e
i relativi atti;
n) disciplinare i contratti di utilizzazione
dell'aeromobile nei tipi fondamentali della locazione e del
trasporto, prevedendo altresì il comodato e la locazione
finanziaria;
o) disciplinare le assicurazioni, riordinando e
semplificando la normativa vigente in materia, con particolare
riguardo alle caratteristiche delle assicurazioni aeronautiche
peculiari della materia aeronautica nell'ambito della
disciplina stabilita dal codice civile e tenute presenti le
esigenze emerse nella pratica; distinguere le categorie con
riferimento alle cose e alla responsabilità;
p) disciplinare il sistema delle norme
sanzionatorie nelle materie oggetto del nuovo codice della
navigazione aerea;
q) disciplinare un compiuto sistema di informativa
degli incidenti e degli inconvenienti al fine di favorirne la
prevenzione.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro per la funzione pubblica, determina, su proposta
dell'ENAC, la dotazione organica del personale dipendente
dall'Ente.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
individua, con uno o più decreti, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i mezzi
e le risorse da destinare allo svolgimento delle funzioni
disciplinate dalla presente legge, e provvede all'attribuzione
degli stessi all'ENAC e all'ENAV spa.