XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3068




        Onorevoli Colleghi! - Il problema della regolamentazione delle attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni per quanto riguarda gli orari di apertura e di chiusura e la vendita in questi locali di bevande alcoliche non può certo essere trattato come un mero problema di ordine pubblico.
        Una tale impostazione non tiene infatti in considerazione il dato di fondo: le attività e le imprese che gravitano nell'ambito dell'intrattenimento musicale e danzante esplicano un ruolo economico e sociale non indifferente. L'industria del divertimento nel nostro Paese è infatti una importante fonte di reddito e di occupazione e si inserisce quale elemento rilevante, e a volte decisivo, nella nostra offerta turistica. I locali da ballo e di intrattenimento, siano essi discoteche o circoli, impiegano inoltre decine di migliaia di persone (oltre 100 mila addetti) e realizzano un indotto altrettanto rilevante. Il fatturato derivante da queste attività è di gran lunga superiore rispetto a quello prodotto nel nostro Paese da settori quali lo spettacolo ed il cinema.
        Si tratta quindi di un settore significativo della nostra economia che va considerato per la capacità di offrire una ulteriore attrattiva ad una offerta turistica il cui modello sta invecchiando rapidamente.
        Limitare o modificare queste attività può quindi essere fortemente penalizzante sotto il profilo economico ed occupazionale, per le modalità di svolgimento delle attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni.
        Il settore è già fortemente penalizzato da un'imposizione eccessiva relativamente alle attività di spettacolo, ed è necessario ricordare che l'Italia è l'unico Paese in ambito comunitario dove esista una tale imposizione.
        Si pensi che l'imposizione dello Stato sui trattenimenti danzanti (16 per cento di imposta sugli spettacoli che va aggiunta all'imposta sul valore aggiunto pari al 20 per cento) ammonta al 36 per cento.
        L'approccio a questo problema richiede tuttavia una scelta, non soltanto economica, ma culturale. L'idea che la vita notturna presso i locali di intrattenimento sia di per sé rischiosa e portatrice di pericoli si accompagna evidentemente ad un atteggiamento di natura proibizionistica che tende a limitare l'attività di questi locali e più in generale, la possibilità per i cittadini, soprattutto nei periodi di vacanza, di vivere il proprio tempo libero anche durante le ore notturne e nei locali in cui si effettua il trattenimento musicale.
        L'impostazione culturale che sottende la presente proposta di legge muove dalla considerazione che i locali di intrattenimento e le discoteche debbano divenire, come in molti casi già avviene, punti di ritrovo e spazi di aggregazione. I locali in cui si effettua intrattenimento musicale non possono certo essere considerati luoghi della devianza o del disagio, come un'idea distorta tende a definirli, bensì spazi destinati all'incontro e al divertimento. Per questo motivo si propone una regolamentazione delle attività e delle condizioni ambientali che parte dalla necessità di vivere questi spazi nella maniera più corretta, pur non ignorando le giuste motivazioni legate al divertimento e al tempo libero che restano il riferimento principale per la frequentazione. In questo modo si riesce a venire incontro alle esigenze dei frequentatori dei locali e all'apprensione delle famiglie, realizzando delle regole semplici e chiare e un ben definito sistema di controllo che permette ai locali di intrattenimento e alle discoteche di divenire un punto di riferimento per l'aggregazione, soprattutto per le giovani generazioni.
        Questi locali sono, peraltro, già sottoposti a rigorose norme di controllo e ad una disciplina, per gli adempimenti amministrativi e fiscali, piuttosto severa.
        Negli ultimi anni si è assistito alla crescita degli incidenti stradali, molto spesso mortali, durante le ore notturne ed in molti casi all'uscita dai locali di intrattenimento e dalle discoteche. All'origine del fenomeno è l'elevata velocità dei guidatori e, in alcuni casi, lo stato di alterazione degli stessi. I dati del Ministero dell'interno mostrano come l'aumento dei controlli e della vigilanza sulle strade sia riuscito, nel momento in cui è stato effettuato, a ridimensionare la portata di questo fenomeno.
        In molti casi le Forze dell'ordine e la polizia stradale sono addirittura intervenute, durante la stagione estiva, a richiedere il prolungamento dell'apertura dei locali per evitare i rischi derivanti dal deflusso e soprattutto da un'uscita anticipata. Infatti, in molte occasioni gli incidenti sono riconducibili alla partecipazione alle feste illegali, denominate rave, che si svolgono dopo la chiusura delle discoteche ed in cui circolano in abbondanza alcolici e stupefacenti. Norme restrittive della chiusura dei locali di intrattenimento e delle discoteche realizzano quindi l'effetto opposto a quello voluto e risultano essere controproducenti.
        Inoltre la proibizione fin dalle prime ore della somministrazione di alcolici e di superalcolici spinge evidentemente a quel consumo estremo che è in molti casi una delle concause del fenomeno delle cosiddette "stragi del sabato sera".
        Con la presente proposta di legge si propone pertanto una regolamentazione delle attività e degli orari dei locali che effettuano intrattenimento musicale e danzante, volta a permettere un maggiore controllo e regolamentazione di tali attività, ma anche il contenimento degli incidenti stradali.
        La presente proposta di legge riprende in larga parte gli impegni e le proposte contenuti nel protocollo d'intesa sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Sindacato italiano locali da ballo (SILB) in data 7 dicembre 1999 e nel protocollo d'intesa tra Ministero dell'interno e SILB sottoscritto in data 26 febbraio 2001.
        Per quanto riguarda il quadro normativo le discoteche rientrano nella categoria dei pubblici esercizi esclusi dalla riforma della disciplina relativa al settore del commercio (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287. Più precisamente, le discoteche rientrano nella tipologia di esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della citata legge n. 287 del 1991, in cui l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (anche a contenuto alcolico) si accompagna ad "attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari".
        L'apertura e il trasferimento di sede dei pubblici esercizi sono subordinati al rilascio di autorizzazione da parte del sindaco il quale, ai sensi dell'articolo 8 della legge, provvede, altresì, alla determinazione dell'orario minimo e massimo di attività di tali esercizi.
        L'articolo 8 della legge n. 287 del 1991, tuttavia, esclude l'applicabilità delle disposizioni in materia di orario contenute nella legge stessa ai locali in cui il trattenimento e lo spettacolo risultino prevalenti sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
        Sulla base di tale impostazione il presupposto del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attività degli esercizi di trattenimento va ricercato nell'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che disciplina attività diverse da quelle di somministrazione di alimenti e bevande, quali "rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo (...)", nonché nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che attribuisce esclusivamente alla competenza dei comuni le funzioni amministrative di cui al citato regio decreto n. 773 del 1931, tra cui la concessione della licenza per le attività elencate all'articolo 68 del testo unico, riservando al Ministero dell'interno la potestà di impartire direttive ai sindaci, che sono tenuti ad osservarle, per esigenze di pubblica sicurezza.
        Anche l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attribuisce funzioni di determinazione degli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi di vendita e di consumo di alimenti e di bevande ai comuni.
        Attualmente la determinazione dell'orario di attività delle discoteche compete al sindaco essendo stato dichiarato illegittimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in materia il 25 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1990.
        Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Direttiva alle regioni a statuto ordinario in materia di orari di apertura e di chiusura di esercizi che esplicano attività di trattenimento e di svago", dopo essere stato impugnato dal comune di Rimini, unitamente agli atti della regione Emilia-Romagna e Basilicata adottati in ottemperanza a tale provvedimento, è stato infatti annullato con sentenza n. 507 del 1991 dal tribunale amministrativo regionale. L'annullamento, basato sul presupposto che la disciplina degli orari degli esercizi pubblici notturni sia materia di polizia amministrativa, in quanto di "interesse esclusivamente locale" ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, è stato successivamente confermato dal Consiglio di Stato con decisione della IV sezione n. 504 del 1992. Il Consiglio di Stato tuttavia, non ha condiviso l'impostazione del TAR dell'Emilia-Romagna in ordine alla natura dei predetti esercizi notturni in quanto li ha consideranti come esercizi rientranti nella categoria generale del commercio, riconoscendo in tal modo allo Stato la titolarità della funzione di indirizzo e di coordinamento, e quindi del potere di emanazione di direttive, in materia di orari di apertura e di chiusura dei locali notturni.
        Attualmente, con l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 4, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", non esiste alcun dubbio sulla competenza esclusiva delle regioni in materia di commercio.
        La presente proposta di legge si limita quindi a prevedere che, con decisione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si stabilisca una fascia oraria unica di chiusura su tutto il territorio nazionale, per ragioni di pubblica sicurezza e di tutela della salute dei cittadini-utenti.
        La proposta di legge è suddivisa in quattro capi. Il capo I contiene norme finalizzate alla tutela degli utenti di locali da ballo e di intrattenimento.
        L'articolo 1 disciplina gli orari di chiusura, prevedendo che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisca una fascia oraria omogenea di chiusura su tutto il territorio nazionale, per i locali di pubblico intrattenimento, compresi quelli annessi alle strutture ricettive e per i circoli privati ove si svolgono attività musicali o danzanti, che le regioni recepiscono con proprio provvedimento. I comuni, a loro volta, provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni. La fascia oraria deve essere sufficientemente ampia da consentire il deflusso dei frequentatori e contrastare il nomadismo notturno. La proposta di legge vieta espressamente l'organizzazione di intrattenimenti privati a carattere non familiare successivamente all'orario di chiusura dei locali disciplinati dalla medesima. Sono previste deroghe agli orari di chiusura in occasione di ricorrenze di particolare importanza e nella stagione estiva, in determinati periodi dell'anno e in determinate festività.
        L'articolo 2 contiene disposizioni sui limiti del livello di pressione sonora.
        Si prevede inoltre che i locali disciplinati dalla presente proposta di legge riducano progressivamente i battiti per minuto, un'ora prima della chiusura. Nel corso dell'ora di deflusso possono anche essere adottate misure che limitino l'uso di luci stroboscopiche.
        Si stabilisce altresì che nei locali oggetto della presente proposta di legge, il costo delle bevande analcoliche non superi il 50 per cento del costo di quelle alcoliche; inoltre nel corso del periodo di deflusso è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
        I predetti locali dovranno, inoltre, garantire, durante tutta la serata, condizioni climatiche adeguate all'effettiva capienza del locale e facile accesso alle fonti di distribuzione di acqua corrente fresca per affrontare eventuali problemi di ipertermia maligna e del calore e riservare spazi idonei con aria fresca, spazi di riposo, possibilità di dialogo, per consentire ai clienti la decompressione e il raffreddamento.
        Il capo II reca disposizioni fiscali e amministrative. In particolare l'articolo 3 esclude le discoteche e le sale da ballo dal versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al punto 1 della tariffa di cui alla Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
        L'articolo 4 estende l'applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche agli esercenti attività di discoteche e sale da ballo. Per agevolare ulteriormente i gestori di discoteche e sale da ballo ai beni strumentali agevolabili vengono aggiunti anche impianti di luci e stereofonici.
        L'articolo 5 prevede che l'autorizzazione per la somministrazione di bevande alcoliche, sia rilasciata dal sindaco in conformità alle norme di cui alla legge. Si prevede inoltre che la licenza per l'esercizio di trattenimenti danzanti sia rilasciata esclusivamente a chi è iscritto nel registro di cui all'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con esclusione dei trattenimenti danzanti effettuati all'interno di feste organizzate da partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali.
        Si prevede, infine, che il permesso di esecuzione musicale per trattenimenti danzanti è rilasciato dalla Società italiana degli autori ed editori esclusivamente per trattenimenti danzanti organizzati in luoghi riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
        Il Capo III reca norme per la sicurezza nei locali di intrattenimento. Si tratta di norme riguardanti la vigilanza effettuata da guardie private e di norme relative all'ordine pubblico.
        L'articolo 6 prevede che la vigilanza privata nei locali di cui alla presente proposta di legge sia svolta esclusivamente da soggetti riconosciuti dal vigente ordinamento giuridico quali guardie particolari giurate e dipendenti da istituti di vigilanza, in possesso della licenza di cui all'articolo 134 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. I predetti soggetti dovranno esercitare l'attività di salvaguardia delle persone e delle strutture nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni ad essi riconosciute dalla vigente legislazione e partecipare a corsi di formazione gratuiti, organizzati dalle regioni, con esperti delle Forze di polizia e con personale specializzato nella conoscenza del mondo giovanile, nella tutela della salute e nella prevenzione di comportamenti a rischio.
        Con lo scopo di sostenere i gestori di discoteche e sale da ballo nel mantenimento di condizioni di vivibilità dei locali, l'articolo 6 prevede altresì che, per l'installazione nei locali di cui alla presente proposta di legge di dispositivi di difesa passiva per impedire l'ingresso a persone munite di armi, quali apparati fissi di controllo radiogeno (metal detector), di connessione con sistemi di tele-allarme collegati con le Forze di polizia e per la manutenzione degli impianti di sicurezza, siano stanziati 50 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004, le cui modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
        L'articolo 7 si occupa della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale dei locali disciplinati dalla presente proposta di legge. Le regioni organizzano a tale fine corsi gratuiti, la cui frequenza è obbligatoria, sulle seguenti materie:

            prevenzione di comportamenti a rischio, rapporti con i servizi pubblici preposti alla tutela sanitaria e dell'ordine pubblico;

            primo intervento sanitario in caso di malori, collassi, crisi di panico ed altre eventuali emergenze sanitarie.

        I gestori dei predetti locali consentono, d'intesa con le strutture socio-sanitarie locali, l'intervento di operatori sociali all'interno e all'esterno dei locali medesimi, per lo svolgimento di attività di prevenzione, informazione, sensibilizzazione e contenimento dei rischi; riservano inoltre al proprio interno spazi appositi destinati ad accogliere materiali informativi predisposti nell'ambito di campagne pubbliche sui pericoli derivanti dall'uso di alcolici e stupefacenti, per la prevenzione di malattie a trasmissione sessuale e per la sicurezza stradale.
        L'articolo 8 tratta del delicato tema del divieto d'accesso nei locali disciplinati dalla presente proposta di legge, con lo scopo di prevenire comportamenti violenti e a rischio.
        In primo luogo si stabilisce che l'articolo 187 del regolamento per l'esclusione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, non si applica ai gestori dei locali disciplinati dalla presente proposta di legge, nel caso in cui il rifiuto delle prestazioni dell'esercizio avvenga nei confronti di coloro che risultano condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
        Nei confronti dei predetti soggetti il questore può stabilire il divieto di accesso ai locali; tale divieto ha effetto dalla sua notifica all'interessato e non può avere durata superiore ad un anno. Chi viola il predetto divieto è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 260 a 1.550 euro.
        Qualora i gestori rilevino la presenza di persone sottoposte al divieto d'accesso e di quelle che ritengono possano essere fonte di turbativa per il normale svolgimento dell'attività, hanno l'obbligo di avvertire l'autorità di pubblica sicurezza per il loro allontanamento.
        Viene inoltre specificato che l'articolo 100 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (che prevede la sospensione della licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti gravi o gravi disordini), si applica ai gestori dei locali di cui alla presente proposta di legge, solo nel caso in cui sia dimostrata una responsabilità diretta e soggettiva dell'esercente nei fatti verificatisi all'interno del locale. Inoltre, si stabilisce che un rappresentante delle associazioni dei locali da ballo maggiormente rappresentative a livello locale partecipi ai lavori del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quando sono trattati problemi relativi ai locali di cui alla presente proposta di legge.
        Il capo IV contiene disposizioni finali. L'articolo 9 contiene disposizioni sanzionatorie, l'articolo 10, infine, reca la copertura finanziaria.




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