XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3068
Onorevoli Colleghi! - Il problema della
regolamentazione delle attività delle discoteche, delle sale
da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni per quanto
riguarda gli orari di apertura e di chiusura e la vendita in
questi locali di bevande alcoliche non può certo essere
trattato come un mero problema di ordine pubblico.
Una tale impostazione non tiene infatti in considerazione
il dato di fondo: le attività e le imprese che gravitano
nell'ambito dell'intrattenimento musicale e danzante esplicano
un ruolo economico e sociale non indifferente. L'industria del
divertimento nel nostro Paese è infatti una importante fonte
di reddito e di occupazione e si inserisce quale elemento
rilevante, e a volte decisivo, nella nostra offerta turistica.
I locali da ballo e di intrattenimento, siano essi discoteche
o circoli, impiegano inoltre decine di migliaia di persone
(oltre 100 mila addetti) e realizzano un indotto altrettanto
rilevante. Il fatturato derivante da queste attività è di gran
lunga superiore rispetto a quello prodotto nel nostro Paese da
settori quali lo spettacolo ed il cinema.
Si tratta quindi di un settore significativo della nostra
economia che va considerato per la capacità di offrire una
ulteriore attrattiva ad una offerta turistica il cui modello
sta invecchiando rapidamente.
Limitare o modificare queste attività può quindi essere
fortemente penalizzante sotto il profilo economico ed
occupazionale, per le modalità di svolgimento delle attività
delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e
dei locali notturni.
Il settore è già fortemente penalizzato da un'imposizione
eccessiva relativamente alle attività di spettacolo, ed è
necessario ricordare che l'Italia è l'unico Paese in ambito
comunitario dove esista una tale imposizione.
Si pensi che l'imposizione dello Stato sui trattenimenti
danzanti (16 per cento di imposta sugli spettacoli che va
aggiunta all'imposta sul valore aggiunto pari al 20 per cento)
ammonta al 36 per cento.
L'approccio a questo problema richiede tuttavia una
scelta, non soltanto economica, ma culturale. L'idea che la
vita notturna presso i locali di intrattenimento sia di per sé
rischiosa e portatrice di pericoli si accompagna evidentemente
ad un atteggiamento di natura proibizionistica che tende a
limitare l'attività di questi locali e più in generale, la
possibilità per i cittadini, soprattutto nei periodi di
vacanza, di vivere il proprio tempo libero anche durante le
ore notturne e nei locali in cui si effettua il trattenimento
musicale.
L'impostazione culturale che sottende la presente proposta
di legge muove dalla considerazione che i locali di
intrattenimento e le discoteche debbano divenire, come in
molti casi già avviene, punti di ritrovo e spazi di
aggregazione. I locali in cui si effettua intrattenimento
musicale non possono certo essere considerati luoghi della
devianza o del disagio, come un'idea distorta tende a
definirli, bensì spazi destinati all'incontro e al
divertimento. Per questo motivo si propone una
regolamentazione delle attività e delle condizioni ambientali
che parte dalla necessità di vivere questi spazi nella maniera
più corretta, pur non ignorando le giuste motivazioni legate
al divertimento e al tempo libero che restano il riferimento
principale per la frequentazione. In questo modo si riesce a
venire incontro alle esigenze dei frequentatori dei locali e
all'apprensione delle famiglie, realizzando delle regole
semplici e chiare e un ben definito sistema di controllo che
permette ai locali di intrattenimento e alle discoteche di
divenire un punto di riferimento per l'aggregazione,
soprattutto per le giovani generazioni.
Questi locali sono, peraltro, già sottoposti a rigorose
norme di controllo e ad una disciplina, per gli adempimenti
amministrativi e fiscali, piuttosto severa.
Negli ultimi anni si è assistito alla crescita degli
incidenti stradali, molto spesso mortali, durante le ore
notturne ed in molti casi all'uscita dai locali di
intrattenimento e dalle discoteche. All'origine del fenomeno è
l'elevata velocità dei guidatori e, in alcuni casi, lo stato
di alterazione degli stessi. I dati del Ministero dell'interno
mostrano come l'aumento dei controlli e della vigilanza sulle
strade sia riuscito, nel momento in cui è stato effettuato, a
ridimensionare la portata di questo fenomeno.
In molti casi le Forze dell'ordine e la polizia stradale
sono addirittura intervenute, durante la stagione estiva, a
richiedere il prolungamento dell'apertura dei locali per
evitare i rischi derivanti dal deflusso e soprattutto da
un'uscita anticipata. Infatti, in molte occasioni gli
incidenti sono riconducibili alla partecipazione alle feste
illegali, denominate rave, che si svolgono dopo la
chiusura delle discoteche ed in cui circolano in abbondanza
alcolici e stupefacenti. Norme restrittive della chiusura dei
locali di intrattenimento e delle discoteche realizzano quindi
l'effetto opposto a quello voluto e risultano essere
controproducenti.
Inoltre la proibizione fin dalle prime ore della
somministrazione di alcolici e di superalcolici spinge
evidentemente a quel consumo estremo che è in molti casi una
delle concause del fenomeno delle cosiddette "stragi del
sabato sera".
Con la presente proposta di legge si propone pertanto una
regolamentazione delle attività e degli orari dei locali che
effettuano intrattenimento musicale e danzante, volta a
permettere un maggiore controllo e regolamentazione di tali
attività, ma anche il contenimento degli incidenti
stradali.
La presente proposta di legge riprende in larga parte gli
impegni e le proposte contenuti nel protocollo d'intesa
sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal
Sindacato italiano locali da ballo (SILB) in data 7 dicembre
1999 e nel protocollo d'intesa tra Ministero dell'interno e
SILB sottoscritto in data 26 febbraio 2001.
Per quanto riguarda il quadro normativo le discoteche
rientrano nella categoria dei pubblici esercizi esclusi dalla
riforma della disciplina relativa al settore del commercio
(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e disciplinati
dalla legge 25 agosto 1991, n. 287. Più precisamente, le
discoteche rientrano nella tipologia di esercizi di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c), della citata legge
n. 287 del 1991, in cui l'attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande (anche a contenuto alcolico) si
accompagna ad "attività di trattenimento e svago, in sale da
ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari
ed esercizi similari".
L'apertura e il trasferimento di sede dei pubblici
esercizi sono subordinati al rilascio di autorizzazione da
parte del sindaco il quale, ai sensi dell'articolo 8 della
legge, provvede, altresì, alla determinazione dell'orario
minimo e massimo di attività di tali esercizi.
L'articolo 8 della legge n. 287 del 1991, tuttavia,
esclude l'applicabilità delle disposizioni in materia di
orario contenute nella legge stessa ai locali in cui il
trattenimento e lo spettacolo risultino prevalenti
sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Sulla base di tale impostazione il presupposto del
provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attività
degli esercizi di trattenimento va ricercato nell'articolo 68
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che disciplina attività
diverse da quelle di somministrazione di alimenti e bevande,
quali "rappresentazioni teatrali o cinematografiche,
accademie, feste da ballo (...)", nonché nell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, che attribuisce esclusivamente alla competenza dei comuni
le funzioni amministrative di cui al citato regio decreto n.
773 del 1931, tra cui la concessione della licenza per le
attività elencate all'articolo 68 del testo unico, riservando
al Ministero dell'interno la potestà di impartire direttive ai
sindaci, che sono tenuti ad osservarle, per esigenze di
pubblica sicurezza.
Anche l'articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attribuisce funzioni di
determinazione degli orari di apertura e di chiusura dei
pubblici esercizi di vendita e di consumo di alimenti e di
bevande ai comuni.
Attualmente la determinazione dell'orario di attività
delle discoteche compete al sindaco essendo stato dichiarato
illegittimo il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato in materia il 25 maggio 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1990.
Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri recante "Direttiva alle regioni a statuto ordinario
in materia di orari di apertura e di chiusura di esercizi che
esplicano attività di trattenimento e di svago", dopo essere
stato impugnato dal comune di Rimini, unitamente agli atti
della regione Emilia-Romagna e Basilicata adottati in
ottemperanza a tale provvedimento, è stato infatti annullato
con sentenza n. 507 del 1991 dal tribunale amministrativo
regionale. L'annullamento, basato sul presupposto che la
disciplina degli orari degli esercizi pubblici notturni sia
materia di polizia amministrativa, in quanto di "interesse
esclusivamente locale" ai sensi dell'articolo 118 della
Costituzione, è stato successivamente confermato dal Consiglio
di Stato con decisione della IV sezione n. 504 del 1992. Il
Consiglio di Stato tuttavia, non ha condiviso l'impostazione
del TAR dell'Emilia-Romagna in ordine alla natura dei predetti
esercizi notturni in quanto li ha consideranti come esercizi
rientranti nella categoria generale del commercio,
riconoscendo in tal modo allo Stato la titolarità della
funzione di indirizzo e di coordinamento, e quindi del potere
di emanazione di direttive, in materia di orari di apertura e
di chiusura dei locali notturni.
Attualmente, con l'entrata in vigore della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 4, recante "Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione", non esiste
alcun dubbio sulla competenza esclusiva delle regioni in
materia di commercio.
La presente proposta di legge si limita quindi a prevedere
che, con decisione della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano si stabilisca una fascia oraria unica di chiusura su
tutto il territorio nazionale, per ragioni di pubblica
sicurezza e di tutela della salute dei cittadini-utenti.
La proposta di legge è suddivisa in quattro capi. Il capo
I contiene norme finalizzate alla tutela degli utenti di
locali da ballo e di intrattenimento.
L'articolo 1 disciplina gli orari di chiusura, prevedendo
che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
stabilisca una fascia oraria omogenea di chiusura su tutto il
territorio nazionale, per i locali di pubblico
intrattenimento, compresi quelli annessi alle strutture
ricettive e per i circoli privati ove si svolgono attività
musicali o danzanti, che le regioni recepiscono con proprio
provvedimento. I comuni, a loro volta, provvedono a fissare
tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni. La
fascia oraria deve essere sufficientemente ampia da consentire
il deflusso dei frequentatori e contrastare il nomadismo
notturno. La proposta di legge vieta espressamente
l'organizzazione di intrattenimenti privati a carattere non
familiare successivamente all'orario di chiusura dei locali
disciplinati dalla medesima. Sono previste deroghe agli orari
di chiusura in occasione di ricorrenze di particolare
importanza e nella stagione estiva, in determinati periodi
dell'anno e in determinate festività.
L'articolo 2 contiene disposizioni sui limiti del livello
di pressione sonora.
Si prevede inoltre che i locali disciplinati dalla
presente proposta di legge riducano progressivamente i battiti
per minuto, un'ora prima della chiusura. Nel corso dell'ora di
deflusso possono anche essere adottate misure che limitino
l'uso di luci stroboscopiche.
Si stabilisce altresì che nei locali oggetto della
presente proposta di legge, il costo delle bevande analcoliche
non superi il 50 per cento del costo di quelle alcoliche;
inoltre nel corso del periodo di deflusso è vietata la vendita
e la somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche.
I predetti locali dovranno, inoltre, garantire, durante
tutta la serata, condizioni climatiche adeguate all'effettiva
capienza del locale e facile accesso alle fonti di
distribuzione di acqua corrente fresca per affrontare
eventuali problemi di ipertermia maligna e del calore e
riservare spazi idonei con aria fresca, spazi di riposo,
possibilità di dialogo, per consentire ai clienti la
decompressione e il raffreddamento.
Il capo II reca disposizioni fiscali e amministrative. In
particolare l'articolo 3 esclude le discoteche e le sale da
ballo dal versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui
al punto 1 della tariffa di cui alla Tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni.
L'articolo 4 estende l'applicazione delle agevolazioni
previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, anche agli esercenti attività di discoteche e
sale da ballo. Per agevolare ulteriormente i gestori di
discoteche e sale da ballo ai beni strumentali agevolabili
vengono aggiunti anche impianti di luci e stereofonici.
L'articolo 5 prevede che l'autorizzazione per la
somministrazione di bevande alcoliche, sia rilasciata dal
sindaco in conformità alle norme di cui alla legge. Si prevede
inoltre che la licenza per l'esercizio di trattenimenti
danzanti sia rilasciata esclusivamente a chi è iscritto nel
registro di cui all'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n.
287, con esclusione dei trattenimenti danzanti effettuati
all'interno di feste organizzate da partiti politici,
organizzazioni sindacali e sociali.
Si prevede, infine, che il permesso di esecuzione musicale
per trattenimenti danzanti è rilasciato dalla Società italiana
degli autori ed editori esclusivamente per trattenimenti
danzanti organizzati in luoghi riconosciuti idonei ai sensi
dell'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Il Capo III reca norme per la sicurezza nei locali di
intrattenimento. Si tratta di norme riguardanti la vigilanza
effettuata da guardie private e di norme relative all'ordine
pubblico.
L'articolo 6 prevede che la vigilanza privata nei locali
di cui alla presente proposta di legge sia svolta
esclusivamente da soggetti riconosciuti dal vigente
ordinamento giuridico quali guardie particolari giurate e
dipendenti da istituti di vigilanza, in possesso della licenza
di cui all'articolo 134 del citato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza. I predetti soggetti dovranno esercitare
l'attività di salvaguardia delle persone e delle strutture nel
rispetto delle competenze e delle attribuzioni ad essi
riconosciute dalla vigente legislazione e partecipare a corsi
di formazione gratuiti, organizzati dalle regioni, con esperti
delle Forze di polizia e con personale specializzato nella
conoscenza del mondo giovanile, nella tutela della salute e
nella prevenzione di comportamenti a rischio.
Con lo scopo di sostenere i gestori di discoteche e sale
da ballo nel mantenimento di condizioni di vivibilità dei
locali, l'articolo 6 prevede altresì che, per l'installazione
nei locali di cui alla presente proposta di legge di
dispositivi di difesa passiva per impedire l'ingresso a
persone munite di armi, quali apparati fissi di controllo
radiogeno (metal detector), di connessione con sistemi
di tele-allarme collegati con le Forze di polizia e per la
manutenzione degli impianti di sicurezza, siano stanziati 50
milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004, le cui
modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro
delle attività produttive, d'intesa con il Ministro
dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge.
L'articolo 7 si occupa della formazione e
dell'aggiornamento professionale del personale dei locali
disciplinati dalla presente proposta di legge. Le regioni
organizzano a tale fine corsi gratuiti, la cui frequenza è
obbligatoria, sulle seguenti materie:
prevenzione di comportamenti a rischio, rapporti con i
servizi pubblici preposti alla tutela sanitaria e dell'ordine
pubblico;
primo intervento sanitario in caso di malori, collassi,
crisi di panico ed altre eventuali emergenze sanitarie.
I gestori dei predetti locali consentono, d'intesa con le
strutture socio-sanitarie locali, l'intervento di operatori
sociali all'interno e all'esterno dei locali medesimi, per lo
svolgimento di attività di prevenzione, informazione,
sensibilizzazione e contenimento dei rischi; riservano inoltre
al proprio interno spazi appositi destinati ad accogliere
materiali informativi predisposti nell'ambito di campagne
pubbliche sui pericoli derivanti dall'uso di alcolici e
stupefacenti, per la prevenzione di malattie a trasmissione
sessuale e per la sicurezza stradale.
L'articolo 8 tratta del delicato tema del divieto
d'accesso nei locali disciplinati dalla presente proposta di
legge, con lo scopo di prevenire comportamenti violenti e a
rischio.
In primo luogo si stabilisce che l'articolo 187 del
regolamento per l'esclusione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, non si applica ai gestori dei locali disciplinati dalla
presente proposta di legge, nel caso in cui il rifiuto delle
prestazioni dell'esercizio avvenga nei confronti di coloro che
risultano condannati, anche con sentenza non definitiva, per
uno dei delitti di cui all'articolo 73 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni.
Nei confronti dei predetti soggetti il questore può
stabilire il divieto di accesso ai locali; tale divieto ha
effetto dalla sua notifica all'interessato e non può avere
durata superiore ad un anno. Chi viola il predetto divieto è
sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 260 a 1.550 euro.
Qualora i gestori rilevino la presenza di persone
sottoposte al divieto d'accesso e di quelle che ritengono
possano essere fonte di turbativa per il normale svolgimento
dell'attività, hanno l'obbligo di avvertire l'autorità di
pubblica sicurezza per il loro allontanamento.
Viene inoltre specificato che l'articolo 100 del citato
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (che prevede la
sospensione della licenza di un esercizio nel quale siano
avvenuti tumulti gravi o gravi disordini), si applica ai
gestori dei locali di cui alla presente proposta di legge,
solo nel caso in cui sia dimostrata una responsabilità diretta
e soggettiva dell'esercente nei fatti verificatisi all'interno
del locale. Inoltre, si stabilisce che un rappresentante delle
associazioni dei locali da ballo maggiormente rappresentative
a livello locale partecipi ai lavori del Comitato provinciale
per l'ordine e la sicurezza pubblica, quando sono trattati
problemi relativi ai locali di cui alla presente proposta di
legge.
Il capo IV contiene disposizioni finali. L'articolo 9
contiene disposizioni sanzionatorie, l'articolo 10, infine,
reca la copertura finanziaria.