XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3068
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
NORME PER LA TUTELA DEGLI UTENTI DI LOCALI DA BALLO E DI
INTRATTENIMENTO
Art. 1.
(Orario di chiusura).
1. Al fine di tutelare la sicurezza e la salute degli
utenti dei locali da ballo e di intrattenimento, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce una fascia
oraria di chiusura omogenea su tutto il territorio nazionale
dei predetti locali, anche annessi alle strutture ricettive
definite ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001,
n. 135, e per i circoli privati ove si svolgono attività
musicali o danzanti, che le regioni recepiscono con proprio
provvedimento. I comuni provvedono a fissare tale orario
secondo i criteri stabiliti dalle regioni.
2. La fascia oraria di cui al comma 1 deve essere
sufficientemente ampia da consentire il deflusso dei
frequentatori e contrastare il nomadismo notturno.
3. E' vietata l'organizzazione di intrattenimenti privati
a carattere non familiare successivamente all'orario di
chiusura dei locali stabilita ai sensi del comma 1.
4. Possono essere previste deroghe alle disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 nella stagione estiva, in determinati
periodi dell'anno, in determinate festività o in occasione di
ricorrenze di particolare importanza.
Art. 2.
(Limiti del livello di pressione sonora).
1. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela
dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico,
fissati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 14 novembre 1997, all'interno dei
luoghi indicati all'articolo 1, i valori dei livelli massimi
di pressione sonora consentiti, determinati in base all'indice
di misura LAcq, definito dal decreto del Ministro
dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 1^ aprile 1998, sono fissati in 95dB
(A) LAcq.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le modificazioni
al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 16 aprile 1999, n. 215, conseguenti a quanto
previsto al comma 1 del presente articolo.
3. I gestori dei locali di cui all'articolo 1 riducono
progressivamente i battiti per minuto della musica, un'ora
prima della chiusura. Nel corso dell'ora di deflusso possono
essere adottate misure che limitano l'uso di luci
stroboscopiche.
4. All'interno dei locali di cui all'articolo 1, il costo
delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento
del costo di quelle alcoliche. Nel corso del periodo di
deflusso è vietata la vendita e la somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche.
5. I locali di cui all'articolo 1:
a) garantiscono, durante tutta la serata,
condizioni climatiche adeguate all'effettiva capienza del
locale e un facile accesso alle fonti di distribuzione di
acqua corrente fresca per affrontare eventuali problemi di
ipertermia maligna e del calore;
b) riservano spazi idonei con aria fresca, spazi
di riposo, possibilità di dialogo, per consentire agli utenti
la decompressione e il raffreddamento.
6. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative
della categoria delle discoteche e dei locali da ballo,
stabilisce la disciplina attuativa delle norme contenute nei
commi 3, 4 e 5, che il Ministero della salute approva con
proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Capo II
DISPOSIZIONI FISCALI
E AMMINISTRATIVE
Art. 3.
(Revisione dell'imposta
sugli intrattenimenti).
1. Al punto 1 della tariffa di cui alla tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, le parole: "anche in
discoteche e sale da ballo" sono soppresse.
Art. 4.
(Agevolazioni fiscali).
1. Il numero 7) della tabella annessa alla legge 18
ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
2. All'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo le parole: "ivi compresi gli impianti elettrici,"
sono inserite le seguenti: "impianti di luci e
stereofonici,".
3. All'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, come modificato dal comma 2 del presente articolo,
dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
"h-bis) esercenti attività di discoteche e sale da
ballo".
Art. 5.
(Autorizzazioni, licenze e permessi).
1. L'autorizzazione per la somministrazione di bevande
alcoliche di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n.
287 è, rilasciata ai locali da ballo e di intrattenimento che
rispettano le disposizioni di cui alla presente legge.
2. La licenza all'esercizio di spettacoli o trattenimenti
di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, è rilasciata esclusivamente ai
soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 2 della
legge 25 agosto 1991, n. 287.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai
trattenimenti danzanti effettuati all'interno di feste
organizzate da partiti politici, organizzazioni sindacali e
sociali.
4. Il permesso di utilizzazione di opere musicali per
trattenimenti danzanti è rilasciato dalla Società italiana
degli autori ed editori esclusivamente per trattenimenti
danzanti organizzati in luoghi riconosciuti idonei ai sensi
dell'articolo 80 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
Capo III
NORME PER LA SICUREZZA NEI LOCALI DA BALLO E DI
INTRATTENIMENTO
Art. 6.
(Vigilanza privata nelle discoteche).
1. All'articolo 133, primo comma, del testo unico delle
leggi pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
discoteche, le sale da ballo e le attività affini possono
destinare alla vigilanza privata esclusivamente guardie
particolari senza porto d'armi, in possesso della licenza di
cui all'articolo 134".
2. Le guardie destinate alla vigilanza nei locali di cui
all'articolo 1 esercitano la propria attività nel rispetto
delle competenze e delle attribuzioni ad essi riconosciute
dalla legislazione vigente e partecipano obbligatoriamente a
corsi di formazione e di aggiornamento gratuiti, organizzati
dalle regioni, tenuti da esperti delle Forze di polizia e da
personale specializzato nella conoscenza del mondo giovanile,
tutela della salute e prevenzione di comportamenti a
rischio.
3. Per l'installazione nei locali di cui all'articolo 1 di
dispositivi di difesa passiva, quali apparati fissi di
controllo radiogeno (metal detector) e di connessione
con sistemi di tele-allarme collegati con le Forze di polizia
e per la manutenzione degli impianti di sicurezza sono
stanziati 50 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004,
le cui modalità di erogazione sono stabilite con decreto del
Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro
dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 7.
(Formazione del personale).
1. Le regioni provvedono alla formazione e
all'aggiornamento professionale del personale dei locali di
cui all'articolo 1, attraverso l'organizzazione di corsi
gratuiti, la cui frequenza è obbligatoria, nelle seguenti
materie:
a) prevenzione di comportamenti a rischio,
rapporti con i servizi pubblici preposti alla tutela sanitaria
e dell'ordine pubblico;
b) primo intervento sanitario in caso di malori ,
collassi, crisi di panico ed altre eventuali emergenze
sanitarie.
2. I gestori dei locali di cui all'articolo 1 consentono,
di intesa con le strutture sociosanitarie locali, l'intervento
di operatori sociali all'interno e all'esterno dei locali
medesimi, per lo svolgimento di attività di prevenzione
informazione, sensibilizzazione e contenimento dei rischi.
3. Nei locali di cui all'articolo 1 appositi spazi sono
destinati ad accogliere materiali informativi predisposti
nell'ambito di campagne pubbliche sui pericoli derivanti
dall'uso di alcolici e di stupefacenti, per la prevenzione di
malattie a trasmissione sessuale e per la sicurezza
stradale.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono
stanziati 2,5 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004,
le cui modalità di ripartizione e di erogazione sono stabilite
con decreto del Ministro della salute, di intesa con il
Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 8.
(Divieto di accesso).
1. L'articolo 187 del regolamento per l'esecuzione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, non si applica ai gestori dei
locali di cui all'articolo 1 nel caso in cui il rifiuto delle
prestazioni dell'esercizio avvenga nei confronti di coloro che
risultano condannati, anche con sentenza non definitiva, per
uno dei delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope
di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1,
condannati, anche con sentenza non definitiva, il questore può
stabilire il divieto di accesso ai locali di cui all'articolo
1. Tale divieto ha effetto dalla sua notifica all'interessato
e non può avere durata superiore ad un anno.
3. La violazione del divieto di cui al comma 2 è punita
con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma da 260 euro a 1.550 euro.
4. Qualora i gestori dei locali di cui all'articolo 1
rilevino la presenza nei locali di persone sottoposte al
divieto di cui al comma 2 ovvero di persone che ritengono
possano essere fonte di turbativa per il normale svolgimento
dell'attività, hanno l'obbligo di avvertire l'autorità di
pubblica sicurezza ai fini del loro allontanamento.
5. L'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si
applica ai gestori dei locali di cui all'articolo 1 ove sia
dimostrata una loro responsabilità diretta e soggettiva nei
fatti verificatisi all'interno del locale.
6. Un rappresentante delle associazioni dei locali da
ballo maggiormente rappresentative a livello locale partecipa
ai lavori del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica, quando sono trattati problemi relativi ai locali di
cui alla presente legge.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9.
(Sistema sanzionatorio).
1. In caso di prima violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1 è inflitta la sanzione pecuniaria di 1.550
euro. Alla seconda violazione la sanzione è elevata a 2.582
euro. A partire dalla terza violazione è disposta la chiusura
dell'esercizio per un mese per ogni violazione accertata.
2. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, è inflitta la sanzione
pecuniaria di 1.033 euro, 1.550 euro e 2.582 euro,
rispettivamente per la prima, la seconda e la terza
violazione. A ciascuna violazione successiva si applica una
sanzione pecuniaria di 2.582 euro.
Art. 10.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere costituito dalle minori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell' interno.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4,
pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6,
comma 3, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7,
comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.