XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3068




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

NORME PER LA TUTELA DEGLI UTENTI DI LOCALI DA BALLO E DI
INTRATTENIMENTO


Art. 1.

(Orario di chiusura).

        1. Al fine di tutelare la sicurezza e la salute degli utenti dei locali da ballo e di intrattenimento, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce una fascia oraria di chiusura omogenea su tutto il territorio nazionale dei predetti locali, anche annessi alle strutture ricettive definite ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e per i circoli privati ove si svolgono attività musicali o danzanti, che le regioni recepiscono con proprio provvedimento. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni.
        2. La fascia oraria di cui al comma 1 deve essere sufficientemente ampia da consentire il deflusso dei frequentatori e contrastare il nomadismo notturno.
        3. E' vietata l'organizzazione di intrattenimenti privati a carattere non familiare successivamente all'orario di chiusura dei locali stabilita ai sensi del comma 1.
        4. Possono essere previste deroghe alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nella stagione estiva, in determinati periodi dell'anno, in determinate festività o in occasione di ricorrenze di particolare importanza.

Art. 2.

(Limiti del livello di pressione sonora).

        1. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 14 novembre 1997, all'interno dei luoghi indicati all'articolo 1, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base all'indice di misura LAcq, definito dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1^ aprile 1998, sono fissati in 95dB (A) LAcq.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 1999, n. 215, conseguenti a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
        3. I gestori dei locali di cui all'articolo 1 riducono progressivamente i battiti per minuto della musica, un'ora prima della chiusura. Nel corso dell'ora di deflusso possono essere adottate misure che limitano l'uso di luci stroboscopiche.
        4. All'interno dei locali di cui all'articolo 1, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche. Nel corso del periodo di deflusso è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
        5. I locali di cui all'articolo 1:

            a) garantiscono, durante tutta la serata, condizioni climatiche adeguate all'effettiva capienza del locale e un facile accesso alle fonti di distribuzione di acqua corrente fresca per affrontare eventuali problemi di ipertermia maligna e del calore;
            b) riservano spazi idonei con aria fresca, spazi di riposo, possibilità di dialogo, per consentire agli utenti la decompressione e il raffreddamento.

        6. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative della categoria delle discoteche e dei locali da ballo, stabilisce la disciplina attuativa delle norme contenute nei commi 3, 4 e 5, che il Ministero della salute approva con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Capo II

DISPOSIZIONI FISCALI
E AMMINISTRATIVE


Art. 3.

(Revisione dell'imposta
sugli intrattenimenti).

        1. Al punto 1 della tariffa di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, le parole: "anche in discoteche e sale da ballo" sono soppresse.


Art. 4.

(Agevolazioni fiscali).

        1. Il numero 7) della tabella annessa alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
        2. All'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "ivi compresi gli impianti elettrici," sono inserite le seguenti: "impianti di luci e stereofonici,".
        3. All'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal comma 2 del presente articolo, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

        "h-bis) esercenti attività di discoteche e sale da ballo".

Art. 5.

(Autorizzazioni, licenze e permessi).

        1. L'autorizzazione per la somministrazione di bevande alcoliche di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 è, rilasciata ai locali da ballo e di intrattenimento che rispettano le disposizioni di cui alla presente legge.
        2. La licenza all'esercizio di spettacoli o trattenimenti di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è rilasciata esclusivamente ai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
        3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai trattenimenti danzanti effettuati all'interno di feste organizzate da partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali.
        4. Il permesso di utilizzazione di opere musicali per trattenimenti danzanti è rilasciato dalla Società italiana degli autori ed editori esclusivamente per trattenimenti danzanti organizzati in luoghi riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


Capo III

NORME PER LA SICUREZZA NEI LOCALI DA BALLO E DI
INTRATTENIMENTO


Art. 6.

(Vigilanza privata nelle discoteche).

        1. All'articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le discoteche, le sale da ballo e le attività affini possono destinare alla vigilanza privata esclusivamente guardie particolari senza porto d'armi, in possesso della licenza di cui all'articolo 134".
        2. Le guardie destinate alla vigilanza nei locali di cui all'articolo 1 esercitano la propria attività nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni ad essi riconosciute dalla legislazione vigente e partecipano obbligatoriamente a corsi di formazione e di aggiornamento gratuiti, organizzati dalle regioni, tenuti da esperti delle Forze di polizia e da personale specializzato nella conoscenza del mondo giovanile, tutela della salute e prevenzione di comportamenti a rischio.
        3. Per l'installazione nei locali di cui all'articolo 1 di dispositivi di difesa passiva, quali apparati fissi di controllo radiogeno (metal detector) e di connessione con sistemi di tele-allarme collegati con le Forze di polizia e per la manutenzione degli impianti di sicurezza sono stanziati 50 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004, le cui modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 7.

(Formazione del personale).

        1. Le regioni provvedono alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale dei locali di cui all'articolo 1, attraverso l'organizzazione di corsi gratuiti, la cui frequenza è obbligatoria, nelle seguenti materie:

            a) prevenzione di comportamenti a rischio, rapporti con i servizi pubblici preposti alla tutela sanitaria e dell'ordine pubblico;

            b) primo intervento sanitario in caso di malori , collassi, crisi di panico ed altre eventuali emergenze sanitarie.
        2. I gestori dei locali di cui all'articolo 1 consentono, di intesa con le strutture sociosanitarie locali, l'intervento di operatori sociali all'interno e all'esterno dei locali medesimi, per lo svolgimento di attività di prevenzione informazione, sensibilizzazione e contenimento dei rischi.
        3. Nei locali di cui all'articolo 1 appositi spazi sono destinati ad accogliere materiali informativi predisposti nell'ambito di campagne pubbliche sui pericoli derivanti dall'uso di alcolici e di stupefacenti, per la prevenzione di malattie a trasmissione sessuale e per la sicurezza stradale.
        4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono stanziati 2,5 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004, le cui modalità di ripartizione e di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 8.

(Divieto di accesso).

        1. L'articolo 187 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, non si applica ai gestori dei locali di cui all'articolo 1 nel caso in cui il rifiuto delle prestazioni dell'esercizio avvenga nei confronti di coloro che risultano condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
        2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, condannati, anche con sentenza non definitiva, il questore può stabilire il divieto di accesso ai locali di cui all'articolo 1. Tale divieto ha effetto dalla sua notifica all'interessato e non può avere durata superiore ad un anno.
        3. La violazione del divieto di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 260 euro a 1.550 euro.
        4. Qualora i gestori dei locali di cui all'articolo 1 rilevino la presenza nei locali di persone sottoposte al divieto di cui al comma 2 ovvero di persone che ritengono possano essere fonte di turbativa per il normale svolgimento dell'attività, hanno l'obbligo di avvertire l'autorità di pubblica sicurezza ai fini del loro allontanamento.
        5. L'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica ai gestori dei locali di cui all'articolo 1 ove sia dimostrata una loro responsabilità diretta e soggettiva nei fatti verificatisi all'interno del locale.
        6. Un rappresentante delle associazioni dei locali da ballo maggiormente rappresentative a livello locale partecipa ai lavori del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quando sono trattati problemi relativi ai locali di cui alla presente legge.


Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 9.

(Sistema sanzionatorio).

        1. In caso di prima violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 è inflitta la sanzione pecuniaria di 1.550 euro. Alla seconda violazione la sanzione è elevata a 2.582 euro. A partire dalla terza violazione è disposta la chiusura dell'esercizio per un mese per ogni violazione accertata.
        2. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, è inflitta la sanzione pecuniaria di 1.033 euro, 1.550 euro e 2.582 euro, rispettivamente per la prima, la seconda e la terza violazione. A ciascuna violazione successiva si applica una sanzione pecuniaria di 2.582 euro.


Art. 10.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere costituito dalle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell' interno.
        2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, comma 3, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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