XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3064




        Onorevoli Colleghi! - In Italia, il panorama della formazione degli operatori dello sport appare frammentario, contraddittorio e nel complesso inadeguato se rapportato al mutamento dei contesti e delle esigenze operative. La forte disomogeneità, l'instabilità del quadro di riferimento, la mancanza di percorsi di crescita professionale che riescano ad integrare efficacemente l'esperienza, sono ormai elementi costanti nel processo di formazione di queste figure professionali del mondo dello sport e dell'educazione fisica, con preoccupanti conseguenze pratiche.
        Nella maggior parte dei casi infatti, questi operatori sportivi sono stati dei veri e propri autodidatti, motivati soprattutto dall'entusiasmo e dallo spirito associativo. Soltanto una frazione minoritaria può vantare, allo stato attuale, una preparazione generale di carattere scientifico-pedagogico, acquisita negli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) o più recentemente nelle università, mentre la gran parte dei quadri dirigenziali non ha avuto alcun genere di formazione né di preparazione.
        Servono delle, regole chiare e precise e la proposta di legge in esame mira proprio a questo obiettivo: lo sport e le attività motorie, per unanime riconoscimento, contribuiscono al benessere psico-fisico dell'individuo, per cui è necessario eliminare il pericolo di un insegnamento delle discipline in questione ad opera di personale non adeguatamente formato. Tutto ciò, non solo per tutelare gli utenti dello sport e dell'attività fisica in generale e per garantire il diritto di ogni cittadino europeo, quindi anche del cittadino italiano, alla pratica sportiva, come sancisce la risoluzione (76)41 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, nota come la "Carta europea dello sport per tutti", ma anche per tutelare la professionalità acquisita dagli stessi operatori sportivi.
        Se consideriamo, inoltre, che in Italia, a parte alcune leggi regionali, non esiste alcuna legge sulla qualificazione professionale degli insegnanti e dei gestori delle palestre private, con la conseguenza che gli stessi, molto spesso, ricoprono anche ruoli medico-sportivi, intervenendo con consigli o suggerimenti non sempre conformi alle finalità, salutistiche o ricreative, che la disciplina sportiva ha, si comprende come una adeguata conoscenza di biomedica, di psicologia e di pedagogia, oggi richiesta ad un laureato in scienze motore, possa essere una soluzione iniziale anche contro il fenomeno del doping, che molto spesso si alimenta proprio in contesti di inadeguata formazione o addirittura di carenza di cultura sportiva.
        Con i suoi otto articoli, in definitiva, la proposta di legge cerca di rispondere alle notevoli ed improvvise trasformazioni nel settore delle attività motorie e sportive considerando sia il mutato ruolo degli operatori per i quali, infatti, si pretende un iter formativo rigoroso e completo, sia il mutato utilizzo delle strutture.
        L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, non trascurando la nuova interpretazione assunta dal concetto di sport, ormai allargato fino a comprendere termini quali fitness e wellness. Il significato meno restrittivo, in termini sociali, ormai riservato non soltanto agli atleti, ma alla popolazione sportiva in generale, porta a sottolineare i diversi scopi salutistici, di prevenzione e di benessere psico-fisico.
        L'articolo 2 dà una definizione delle attività motorie e sportive puntando sulle loro finalità, conformemente ai nuovi orizzonti raggiunti a seguito delle suddette trasformazioni.
        L'articolo 3, fulcro della portata innovativa della proposta di legge, istituisce gli albi professionali regionali garantendo così la preparazione tecnica degli operatori e tutelandone la professionalità. L'albo regionale consta di due elenchi, ripartiti a propria volta in due sezioni. L'appartenenza al suddetto albo permetterà l'esercizio della professione, mentre le diverse sezioni avranno la funzione di esplicare il grado di formazione, proporzionato all'iter formativo e ai titoli acquisiti.
        Con l'istituzione di questo albo professionale a livello regionale la proposta di legge viene inoltre a riconoscere il ruolo dei tecnici sportivi qualificati dal sistema di formazione del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Per quanto riguarda gli operatori sprovvisti di una qualificazione, sia universitaria, sia erogata dal citato sistema di formazione, la proposta di legge prevede una sanatoria, ovviamente secondo le modalità stabilite, nonché la possibilità per questi di regolarizzare la propria posizione con la partecipazione ad appositi corsi di formazione.
        In questo modo si tiene conto altresì degli accordi intercorsi tra il CONI ed il mondo universitario che prevedono un sistema di mutuo riconoscimento dei percorsi formativi in ambito sportivo e la collaborazione nella definizione delle competenze e dei contenuti, con la finalità di innalzare complessivamente il livello degli operatori e combattere così la degenerazione del fenomeno sportivo, dovuta anche alle carenze della cultura sportiva nel nostro Paese.
        La professionalità tecnica viene disciplinata dall'articolo 4 in cui, inoltre, è previsto un profilo professionale rapportato alla specifica finalità e al particolare ambito soggettivo di insegnamento. Non viene tralasciata l'importanza del tirocinio, dell'esperienza professionale e di ulteriori percorsi formativi per i giovani che mirano a completare la propria formazione in un determinato settore di interesse.
        L'accesso alle professioni è ovviamente condizionato dall'elenco e dalla sezione di appartenenza dell'albo professionale regionale, presupponendo ogni sezione un diverso grado di professionalità. Così nell'articolo 5 si prevede che le attività motorie e sportive potranno essere coordinate, insegnate o dirette esclusivamente da laureati in scienze motorie o diplomati ISEF, oggi equiparati dalla legge 18 giugno 2002, n. 136. I tecnici dovranno invece essere supervisionati nell'espletamento delle proprie funzioni, mentre gli operatori oggetto della sanatoria potranno essere utilizzati soltanto come coadiutori.
        Gli articoli 6 e 7 prevedono infine le condizioni necessarie per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo professionale regionale, perché la formazione e le modalità di iscrizione sono demandate a ciascuna regione espressamente dall'articolo 8.
        Onorevoli colleghi, l'obiettivo è pertanto inequivocabile: garantire, in tempi adeguati, anche nel nostro Paese, la certezza sulle competenze degli operatori del settore ed un livello di qualificazione che possa complessivamente salvaguardare la tutela della salute pubblica.




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