XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3064
Onorevoli Colleghi! - In Italia, il panorama della
formazione degli operatori dello sport appare frammentario,
contraddittorio e nel complesso inadeguato se rapportato al
mutamento dei contesti e delle esigenze operative. La forte
disomogeneità, l'instabilità del quadro di riferimento, la
mancanza di percorsi di crescita professionale che riescano ad
integrare efficacemente l'esperienza, sono ormai elementi
costanti nel processo di formazione di queste figure
professionali del mondo dello sport e dell'educazione fisica,
con preoccupanti conseguenze pratiche.
Nella maggior parte dei casi infatti, questi operatori
sportivi sono stati dei veri e propri autodidatti, motivati
soprattutto dall'entusiasmo e dallo spirito associativo.
Soltanto una frazione minoritaria può vantare, allo stato
attuale, una preparazione generale di carattere
scientifico-pedagogico, acquisita negli istituti superiori di
educazione fisica (ISEF) o più recentemente nelle università,
mentre la gran parte dei quadri dirigenziali non ha avuto
alcun genere di formazione né di preparazione.
Servono delle, regole chiare e precise e la proposta di
legge in esame mira proprio a questo obiettivo: lo sport e le
attività motorie, per unanime riconoscimento, contribuiscono
al benessere psico-fisico dell'individuo, per cui è necessario
eliminare il pericolo di un insegnamento delle discipline in
questione ad opera di personale non adeguatamente formato.
Tutto ciò, non solo per tutelare gli utenti dello sport e
dell'attività fisica in generale e per garantire il diritto di
ogni cittadino europeo, quindi anche del cittadino italiano,
alla pratica sportiva, come sancisce la risoluzione (76)41 del
Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, nota come la
"Carta europea dello sport per tutti", ma anche per tutelare
la professionalità acquisita dagli stessi operatori
sportivi.
Se consideriamo, inoltre, che in Italia, a parte alcune
leggi regionali, non esiste alcuna legge sulla qualificazione
professionale degli insegnanti e dei gestori delle palestre
private, con la conseguenza che gli stessi, molto spesso,
ricoprono anche ruoli medico-sportivi, intervenendo con
consigli o suggerimenti non sempre conformi alle finalità,
salutistiche o ricreative, che la disciplina sportiva ha, si
comprende come una adeguata conoscenza di biomedica, di
psicologia e di pedagogia, oggi richiesta ad un laureato in
scienze motore, possa essere una soluzione iniziale anche
contro il fenomeno del doping, che molto spesso si
alimenta proprio in contesti di inadeguata formazione o
addirittura di carenza di cultura sportiva.
Con i suoi otto articoli, in definitiva, la proposta di
legge cerca di rispondere alle notevoli ed improvvise
trasformazioni nel settore delle attività motorie e sportive
considerando sia il mutato ruolo degli operatori per i quali,
infatti, si pretende un iter formativo rigoroso e
completo, sia il mutato utilizzo delle strutture.
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, non
trascurando la nuova interpretazione assunta dal concetto di
sport, ormai allargato fino a comprendere termini quali
fitness e wellness. Il significato meno
restrittivo, in termini sociali, ormai riservato non soltanto
agli atleti, ma alla popolazione sportiva in generale, porta a
sottolineare i diversi scopi salutistici, di prevenzione e di
benessere psico-fisico.
L'articolo 2 dà una definizione delle attività motorie e
sportive puntando sulle loro finalità, conformemente ai nuovi
orizzonti raggiunti a seguito delle suddette
trasformazioni.
L'articolo 3, fulcro della portata innovativa della
proposta di legge, istituisce gli albi professionali regionali
garantendo così la preparazione tecnica degli operatori e
tutelandone la professionalità. L'albo regionale consta di due
elenchi, ripartiti a propria volta in due sezioni.
L'appartenenza al suddetto albo permetterà l'esercizio della
professione, mentre le diverse sezioni avranno la funzione di
esplicare il grado di formazione, proporzionato all'iter
formativo e ai titoli acquisiti.
Con l'istituzione di questo albo professionale a livello
regionale la proposta di legge viene inoltre a riconoscere il
ruolo dei tecnici sportivi qualificati dal sistema di
formazione del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Per quanto riguarda gli operatori sprovvisti di una
qualificazione, sia universitaria, sia erogata dal citato
sistema di formazione, la proposta di legge prevede una
sanatoria, ovviamente secondo le modalità stabilite, nonché la
possibilità per questi di regolarizzare la propria posizione
con la partecipazione ad appositi corsi di formazione.
In questo modo si tiene conto altresì degli accordi
intercorsi tra il CONI ed il mondo universitario che prevedono
un sistema di mutuo riconoscimento dei percorsi formativi in
ambito sportivo e la collaborazione nella definizione delle
competenze e dei contenuti, con la finalità di innalzare
complessivamente il livello degli operatori e combattere così
la degenerazione del fenomeno sportivo, dovuta anche alle
carenze della cultura sportiva nel nostro Paese.
La professionalità tecnica viene disciplinata
dall'articolo 4 in cui, inoltre, è previsto un profilo
professionale rapportato alla specifica finalità e al
particolare ambito soggettivo di insegnamento. Non viene
tralasciata l'importanza del tirocinio, dell'esperienza
professionale e di ulteriori percorsi formativi per i giovani
che mirano a completare la propria formazione in un
determinato settore di interesse.
L'accesso alle professioni è ovviamente condizionato
dall'elenco e dalla sezione di appartenenza dell'albo
professionale regionale, presupponendo ogni sezione un diverso
grado di professionalità. Così nell'articolo 5 si prevede che
le attività motorie e sportive potranno essere coordinate,
insegnate o dirette esclusivamente da laureati in scienze
motorie o diplomati ISEF, oggi equiparati dalla legge 18
giugno 2002, n. 136. I tecnici dovranno invece essere
supervisionati nell'espletamento delle proprie funzioni,
mentre gli operatori oggetto della sanatoria potranno essere
utilizzati soltanto come coadiutori.
Gli articoli 6 e 7 prevedono infine le condizioni
necessarie per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo
professionale regionale, perché la formazione e le modalità di
iscrizione sono demandate a ciascuna regione espressamente
dall'articolo 8.
Onorevoli colleghi, l'obiettivo è pertanto inequivocabile:
garantire, in tempi adeguati, anche nel nostro Paese, la
certezza sulle competenze degli operatori del settore ed un
livello di qualificazione che possa complessivamente
salvaguardare la tutela della salute pubblica.