XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3064




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. La presente legge disciplina le attività motorie e sportive effettuate in luoghi pubblici o privati, nelle organizzazioni sportive e dell'associazionismo ricreativo sociale, con finalità formative, di promozione dello sviluppo della salute, turistico-ricreative dello recupero, nello sport di competizione e nello sport sociale, da soggetti che, a titolo oneroso, svolgono le predette attività, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente, ovvero sono inseriti in una organizzazione imprenditoriale, con vincolo di subordinazione.


Art. 2.

(Definizioni).

        1. Per attività motorie e sportive si intendono le diverse forme di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata, hanno come obiettivi il raggiungimento, il mantenimento o il ripristino del benessere psico-fisico, l'espressione e il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di prestazioni gratificanti o competitive.
        2. Per luoghi pubblici o privati si intendono:

                a) palestre, impianti sportivi, strutture alberghiere e turistiche o abitazioni private in cui sono effettuate lezioni o corsi, individuali e collettivi, di attività motorie, di promozione dello sviluppo della salute, turistico-ricreative, educative e psico-motorie rivolte a qualunque tipo di persona;
                b) strutture sanitarie e socio-pedagogiche in cui sono effettuate attività motorie e sportive rivolte a soggetti che necessitano di attività di recupero, di assistenza, di rieducazione sociale e civile;

                c) palestre, impianti sportivi e strutture in cui sono svolte attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

                d) strutture sanitarie, palestre, impianti sportivi e abitazioni private in cui sono svolte attività motorie o di recupero dell'efficienza psico-fisica, motoria e sportiva.


Art. 3.

(Albi professionali regionali).

        1. Ogni regione e provincia autonoma istituisce un albo professionale, di seguito denominato "albo", formato da due elenchi suddivisi in sezioni:

                a) primo elenco, sezione 1: possono accedervi i soggetti che hanno conseguito una delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive, afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, una laurea in scienze motorie conseguita al termine dei corsi quadriennali istituiti ai sensi del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1999, una delle lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, o un diploma universitario rilasciato da un istituto superiore di educazione fisica ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, ed equiparato ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136;

                b) primo elenco, sezione 2: possono accedervi i soggetti che sono in possesso del titolo di maestro di sport;

                c) secondo elenco, sezione 1: possono accedervi i tecnici sportivi del sistema di formazione del CONI;

                d) secondo elenco, sezione 2: possono accedervi, fino ad esaurimento, coloro, che sprovvisti degli specifici titoli necessari sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e documentino di avere prestato attività lavorativa nella qualità di istruttore per almeno 36 mesi presso le strutture o gli impianti di cui al comma 2 dell'articolo 2. La loro iscrizione rimane comunque subordinata al superamento dei corsi di formazione post-secondaria, istituiti dalle regioni con proprio provvedimento e gestiti in collaborazione con gli atenei del territorio.

        2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea costituiscono titoli equipollenti ai titoli di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d):

                a) il possesso di titoli universitari analoghi a quelli di cui al comma 1;

                b) essere iscritti ad analoghi albi professionali o elenchi nazionali o regionali nel Paese di provenienza o avere comunque svolto attività lavorativa nel settore delle attività motorie e sportive per almeno due anni, sia in Italia che in uno degli Stati membri dell'Unione europea, nei cinque anni antecedenti la data della richiesta di iscrizione all'albo.


Art. 4.

(Profilo professionale).

        1. All'atto della iscrizione al primo elenco, sezione 1, di ciascun albo, è specificata la professionalità tecnica acquisita e corrispondente ad uno, o più, dei seguenti profili professionali:

                a) esperto in attività fisica e motoria, psico-motoria e di sport amatoriale e scolastico, con finalità formative per bambini, giovani, adulti e anziani;

                b) esperto in attività di fitness con finalità di promozione dello sviluppo della salute;

                c) esperto in attività ludico-motorie e sportive, con finalità turistico-ricreative;

                d) esperto in attività ludico-motorie, espressive e sportive, in contesti di disagio personale e sociale;

                e) esperto in attività sportive presso associazioni, enti di promozione sportiva e società sportive quale preparatore atletico, tecnico e allenatore, nel settore dello sport di competizione e dello sport sociale;

                f) esperto in attività di prevenzione, mantenimento e riabilitazione della capacità motoria, conseguente ad eventi patologici a varia eziologia congenita od acquisita, nonché in interventi di sostegno e di recupero dell'efficienza sportiva.

        2. Il conseguimento della specifica professionalità tecnica è determinato dal periodo di tirocinio prestato nell'area specifica, che ciascun ateneo disciplina con proprio regolamento didattico, ovvero dalle esperienze professionali maturate.


Art. 5.

(Accesso alle professioni).

        1. Possono coordinare o dirigere le attività motorie e sportive, impartire lezioni o dirigere corsi, individuali o collettivi, esclusivamente i soggetti iscritti al primo elenco, sezione 1, degli albi. Il direttore tecnico delle attività motorie e sportive deve necessariamente essere iscritto al primo elenco, sezione 1, degli albi regionali.
        2. Gli iscritti al primo elenco, sezione 2, degli albi regionali possono svolgere le attività di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alle strutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), nella disciplina di propria competenza.
        3. Possono essere impiegati nelle strutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), i soggetti iscritti al secondo elenco, sezione 1, degli albi purché supervisionati da personale iscritto al primo elenco dei medesimi albi e limitatamente alla disciplina sportiva per la quale hanno conseguito la qualifica tecnica.
        4. Possono essere impiegati, in qualità di coadiutori del personale iscritto al primo elenco degli albi, i soggetti iscritti alla sezione 2 del secondo elenco dei medesimi albi.
        5. Non sono ammessi a svolgere le attività di cui all'articolo 1 coloro che non sono iscritti ad uno degli elenchi degli albi, salvo quanto previsto dal comma 6.
        6. Gli studenti dei corsi di laurea in scienze motorie possono svolgere attività di tirocinio all'interno delle strutture pubbliche o private di cui all'articolo 2, comma 2.
        7. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, la sezione e l'elenco dell'albo di iscrizione.


Art. 6.

(Iscrizione all'albo).

        1. Per l'iscrizione all'albo occorre:

                a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

                b) non aver riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione dalla professione;

                c) essere in possesso degli attestati di formazione stabiliti ai sensi dell'articolo 3.

        2. I cittadini italiani possono chiedere l'iscrizione all'albo della regione in cui sono residenti; i cittadini dell'Unione europea o di altro Stato con cui esista trattamento di reciprocità possono chiedere l'iscrizione all'albo della regione in cui sono domiciliati.
        3. Nell'albo devono essere precisati, per ciascun iscritto, il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita ed il numero d'ordine di iscrizione.
        4. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o di Stati con cui esista trattamento di reciprocità, la prova del possesso dei requisiti di cui al comma 1 può essere fornita attraverso una certificazione, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata a tale fine dalle competenti autorità giudiziarie o amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente.


Art. 7.

(Cancellazione dall'albo).

        1. La cancellazione dall'albo è obbligatoria in caso di:

                a) rinuncia da parte dell'iscritto;

                b) accertata mancanza di anche uno solo dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6.


Art. 8.

(Formazione dell'albo
e modalità di iscrizione).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione e provincia autonoma adotta le norme relative alla formazione e alle modalità di iscrizione all'albo.



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