XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3064
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge disciplina le attività motorie e
sportive effettuate in luoghi pubblici o privati, nelle
organizzazioni sportive e dell'associazionismo ricreativo
sociale, con finalità formative, di promozione dello sviluppo
della salute, turistico-ricreative dello recupero, nello sport
di competizione e nello sport sociale, da soggetti che, a
titolo oneroso, svolgono le predette attività, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei
confronti del committente, ovvero sono inseriti in una
organizzazione imprenditoriale, con vincolo di
subordinazione.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Per attività motorie e sportive si intendono le diverse
forme di attività fisica che, attraverso una partecipazione
organizzata, hanno come obiettivi il raggiungimento, il
mantenimento o il ripristino del benessere psico-fisico,
l'espressione e il miglioramento degli stili di vita, lo
sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di
prestazioni gratificanti o competitive.
2. Per luoghi pubblici o privati si intendono:
a) palestre, impianti sportivi, strutture
alberghiere e turistiche o abitazioni private in cui sono
effettuate lezioni o corsi, individuali e collettivi, di
attività motorie, di promozione dello sviluppo della salute,
turistico-ricreative, educative e psico-motorie rivolte a
qualunque tipo di persona;
b) strutture sanitarie e socio-pedagogiche in cui
sono effettuate attività motorie e sportive rivolte a soggetti
che necessitano di attività di recupero, di assistenza, di
rieducazione sociale e civile;
c) palestre, impianti sportivi e strutture in cui
sono svolte attività sportive disciplinate dalle federazioni
sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI);
d) strutture sanitarie, palestre, impianti
sportivi e abitazioni private in cui sono svolte attività
motorie o di recupero dell'efficienza psico-fisica, motoria e
sportiva.
Art. 3.
(Albi professionali regionali).
1. Ogni regione e provincia autonoma istituisce un albo
professionale, di seguito denominato "albo", formato da due
elenchi suddivisi in sezioni:
a) primo elenco, sezione 1: possono accedervi i
soggetti che hanno conseguito una delle lauree in scienze
delle attività motorie e sportive, afferenti alla classe 33 di
cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del
19 ottobre 2000, una laurea in scienze motorie conseguita al
termine dei corsi quadriennali istituiti ai sensi del decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e successive modificazioni,
e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1999, una delle
lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S
di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del
23 gennaio 2001, o un diploma universitario rilasciato da un
istituto superiore di educazione fisica ai sensi della legge 7
febbraio 1958, n. 88, ed equiparato ai sensi della legge 18
giugno 2002, n. 136;
b) primo elenco, sezione 2: possono accedervi i
soggetti che sono in possesso del titolo di maestro di
sport;
c) secondo elenco, sezione 1: possono accedervi i
tecnici sportivi del sistema di formazione del CONI;
d) secondo elenco, sezione 2: possono accedervi,
fino ad esaurimento, coloro, che sprovvisti degli specifici
titoli necessari sono, alla data di entrata in vigore della
presente legge, in possesso di diploma di istruzione
secondaria superiore e documentino di avere prestato attività
lavorativa nella qualità di istruttore per almeno 36 mesi
presso le strutture o gli impianti di cui al comma 2
dell'articolo 2. La loro iscrizione rimane comunque
subordinata al superamento dei corsi di formazione
post-secondaria, istituiti dalle regioni con proprio
provvedimento e gestiti in collaborazione con gli atenei del
territorio.
2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
costituiscono titoli equipollenti ai titoli di cui al comma 1,
lettere a), b), c) e d):
a) il possesso di titoli universitari analoghi a
quelli di cui al comma 1;
b) essere iscritti ad analoghi albi professionali
o elenchi nazionali o regionali nel Paese di provenienza o
avere comunque svolto attività lavorativa nel settore delle
attività motorie e sportive per almeno due anni, sia in Italia
che in uno degli Stati membri dell'Unione europea, nei cinque
anni antecedenti la data della richiesta di iscrizione
all'albo.
Art. 4.
(Profilo professionale).
1. All'atto della iscrizione al primo elenco, sezione 1,
di ciascun albo, è specificata la professionalità tecnica
acquisita e corrispondente ad uno, o più, dei seguenti profili
professionali:
a) esperto in attività fisica e motoria,
psico-motoria e di sport amatoriale e scolastico, con finalità
formative per bambini, giovani, adulti e anziani;
b) esperto in attività di fitness con
finalità di promozione dello sviluppo della salute;
c) esperto in attività ludico-motorie e sportive,
con finalità turistico-ricreative;
d) esperto in attività ludico-motorie, espressive
e sportive, in contesti di disagio personale e sociale;
e) esperto in attività sportive presso
associazioni, enti di promozione sportiva e società sportive
quale preparatore atletico, tecnico e allenatore, nel settore
dello sport di competizione e dello sport sociale;
f) esperto in attività di prevenzione,
mantenimento e riabilitazione della capacità motoria,
conseguente ad eventi patologici a varia eziologia congenita
od acquisita, nonché in interventi di sostegno e di recupero
dell'efficienza sportiva.
2. Il conseguimento della specifica professionalità
tecnica è determinato dal periodo di tirocinio prestato
nell'area specifica, che ciascun ateneo disciplina con proprio
regolamento didattico, ovvero dalle esperienze professionali
maturate.
Art. 5.
(Accesso alle professioni).
1. Possono coordinare o dirigere le attività motorie e
sportive, impartire lezioni o dirigere corsi, individuali o
collettivi, esclusivamente i soggetti iscritti al primo
elenco, sezione 1, degli albi. Il direttore tecnico delle
attività motorie e sportive deve necessariamente essere
iscritto al primo elenco, sezione 1, degli albi regionali.
2. Gli iscritti al primo elenco, sezione 2, degli albi
regionali possono svolgere le attività di cui al comma 1 del
presente articolo limitatamente alle strutture di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c), nella disciplina di
propria competenza.
3. Possono essere impiegati nelle strutture di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c), i soggetti iscritti
al secondo elenco, sezione 1, degli albi purché supervisionati
da personale iscritto al primo elenco dei medesimi albi e
limitatamente alla disciplina sportiva per la quale hanno
conseguito la qualifica tecnica.
4. Possono essere impiegati, in qualità di coadiutori del
personale iscritto al primo elenco degli albi, i soggetti
iscritti alla sezione 2 del secondo elenco dei medesimi
albi.
5. Non sono ammessi a svolgere le attività di cui
all'articolo 1 coloro che non sono iscritti ad uno degli
elenchi degli albi, salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Gli studenti dei corsi di laurea in scienze motorie
possono svolgere attività di tirocinio all'interno delle
strutture pubbliche o private di cui all'articolo 2, comma
2.
7. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di
rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, la
sezione e l'elenco dell'albo di iscrizione.
Art. 6.
(Iscrizione all'albo).
1. Per l'iscrizione all'albo occorre:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea o di uno Stato con cui esista trattamento
di reciprocità;
b) non aver riportato condanne penali per reati
che comportano l'interdizione dalla professione;
c) essere in possesso degli attestati di
formazione stabiliti ai sensi dell'articolo 3.
2. I cittadini italiani possono chiedere l'iscrizione
all'albo della regione in cui sono residenti; i cittadini
dell'Unione europea o di altro Stato con cui esista
trattamento di reciprocità possono chiedere l'iscrizione
all'albo della regione in cui sono domiciliati.
3. Nell'albo devono essere precisati, per ciascun
iscritto, il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita ed
il numero d'ordine di iscrizione.
4. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
o di Stati con cui esista trattamento di reciprocità, la prova
del possesso dei requisiti di cui al comma 1 può essere
fornita attraverso una certificazione, di data non anteriore a
tre mesi, rilasciata a tale fine dalle competenti autorità
giudiziarie o amministrative dello Stato membro di origine o
di provenienza del richiedente.
Art. 7.
(Cancellazione dall'albo).
1. La cancellazione dall'albo è obbligatoria in caso
di:
a) rinuncia da parte dell'iscritto;
b) accertata mancanza di anche uno solo dei
requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6.
Art. 8.
(Formazione dell'albo
e modalità di iscrizione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ciascuna regione e provincia autonoma adotta
le norme relative alla formazione e alle modalità di
iscrizione all'albo.