XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3063




        Onorevoli Colleghi! - Le importanti trasformazioni che hanno avuto luogo negli ultimi dieci anni nell'ambito del sistema bancario hanno visto un aumento del grado di concentrazione del settore, a seguito dell'assorbimento di numerose banche locali e di media dimensione in gruppi di unità di grandi dimensioni, accompagnato da una tendenza allo sviluppo di aree di business diverse da quella del credito alle imprese, con particolare riferimento al risparmio gestito.
        Questi fattori rischiano di procurare rilevanti effetti di "spiazzamento" a danno del segmento delle minori imprese dei settori produttivi, soggetti contrattualmente più deboli e percepiti come rischi di credito elevati e come rapporti di clientela difficilmente standardizzabili e, pertanto, portatori di costi elevati e di esigenze di risorse umane qualificate. La riduzione dell'area delle banche locali ha inoltre allontanato dalle piccole imprese il partner tradizionalmente più sensibile alle loro particolari problematiche e maggiormente in grado di sviluppare rapporti di credito soddisfacenti.
        Le piccole e medie imprese devono così affrontare, già oggi e ancor di più in prospettiva, un mercato del credito bancario duramente selettivo, con una presumibile riduzione dei flussi di finanziamento destinati alle unità che si mostrano patrimonialmente e redditualmente più deboli. Questa situazione non potrà che diventare più difficile a seguito dell'entrata in vigore, a decorrere dal 2006, delle più rigorose norme in materia di rapporto tra qualita del portafoglio di impieghi e consistenza patrimoniale delle banche previste dal nuovo Accordo di Basilea, ormai definito in sede di Banca dei regolamenti internazionali. Le piccole imprese sprovviste di rating attribuito da parte di agenzie specializzate si troveranno così in una situazione di pesante svantaggio e dovranno, inoltre, subire condizioni di tasso di interesse certamente più elevate rispetto alle grandi imprese munite di rating. Si ravvisa pertanto l'opportunità di un intervento legislativo di tipo esclusivamente normativo, finalizzato a razionalizzare l'insieme degli strumenti che direttamente o indirettamente possano migliorare le possibilità di finanziamento delle minori imprese presso il sistema bancario e sul mercato, in un'ottica di diversificazione delle fonti, di miglioramento della capacità e autonomia contrattuali, di diffusione della cultura finanziaria e, più in generale, di miglioramento delle condizioni dell'ambiente finanziario di riferimento. La nuova legge, partendo da una riflessione attenta sui problemi del finanziamento delle piccole imprese nella realtà italiana di oggi, punta a una valorizzazione e a un ampliamento del tradizionale ruolo dei confidi, in quanto organismi non profit di tipo associativo, espressione della base imprenditoriale e ben collegati con le rappresentanze istituzionali delle diverse categorie (industria, commercio, artigianato, eccetera). L'attività tradizionalmente svolta da questi organismi a favore delle imprese minori è focalizzata sulla prestazione di garanzie a carattere mutualistico, con rischio ripartito su un adeguato numero di posizioni e coperto dal deposito di un fondo in denaro e altre attività finanziarie, alla cui formazione concorrono, oltre agli imprenditori aderenti ai confidi, anche, e in misura sempre più significativa, enti sostenitori esterni, pubblici e privati. Dal punto di vista quantitativo, circa 800 confidi oggi operativi in Italia interessano con la loro garanzia finanziamenti bancari per un importo di oltre 12 miliardi di euro al 31 dicembre 2000. Attraverso l'espletamento dell'attività di garante, il confidi accresce le possibilità di credito delle imprese minori associate e aumenta la loro forza contrattuale consentendo l'applicazione delle migliori condizioni del mercato del credito. Inoltre, si dimostra fattore di crescita culturale per tanti piccoli imprenditori riguardo a problemi di gestione finanziaria.
        Nello svolgimento di questa attività, il sistema dei confidi si è inoltre rilevato efficiente ed efficace nell'operare una corretta selezione dei rischi, facendo leva su una posizione di grande vicinanza alle imprese e di elevata capacità di acquisizione e di selezione delle informazioni in sede locale. Ne consegue un'incidenza di perdite sui finanziamenti garantiti sensibilmente inferiore alla media nazionale del sistema bancario. Attraverso un riordino del loro stato giuridico, con alcune mirate modifiche legislative, i confidi possono essere messi in grado di sviluppare le loro potenzialità, di concentrarsi tra loro mediante fusioni, di aumentare la capacità patrimoniale e operativa e, quel che più conta, di diversificare la loro attività per mettere a disposizione delle imprese nuovi strumenti e servizi finanziari. In tal modo essi potranno mettersi in grado di operare a condizioni di mercato, per ridurre gli svantaggi e le difficoltà delle minori imprese all'accesso, non soltanto al credito bancario, ma anche alle fonti di finanziamento che implicano un accesso diretto al mercato del risparmio. Più in dettaglio, il nuovo intervento legislativo deve creare le condizioni affinché i confidi siano in grado di:

                a) svolgere la loro attività tradizionale di garanzia su finanziamenti bancari in modo adeguato alle problematiche emergenti. Nella prospettiva dell'entrata in vigore degli Accordi di Basilea sopra citati, diventa essenziale il passaggio dell'acquisizione di un rating da parte dei confidi, in grado di compensare, attraverso la copertura della garanzia consortile, la mancanza di rating delle imprese aderenti ai fini della ponderazione dei rischi da parte dei finanziatori. Inoltre, è necessario un aumento delle dimensioni unitarie dei confidi da realizzare attraverso un processo di fusioni e di aggregazioni, parallelo a quello che ha interessato negli ultimi anni il sistema bancario;

                b) avere aperta la possibilità di diversificare l'attività mediante la promozione e l'offerta di nuovi servizi finanziari - tradizionali e innovativi - alle piccole imprese, conservando la forma giuridica attuale, pur nel rigoroso rispetto dei requisiti patrimoniali e di capacità amministrativa e operativa richiesti dalle norme di legge, di regolamento e di vigilanza ad oggi vigenti, in concorrenza a parità di condizioni con operatori privati di tipo profit.
        La complessiva attività istituzionale dei confidi prevista dalla legge, nella misura in cui è svolta a favore di una larga massa di imprese e costituisce l'attivazione di un servizio finanziario ad alto rischio e a bassa remunerazione che il mercato non offre altrimenti alle imprese, merita la conferma delle agevolazioni fiscali già oggi in vigore.
        Il contenuto degli articoli è il seguente.

        Articolo 1: contiene i princìpi e gli obiettivi della legge. Articolo 2: rinnova la definizione di confidi e sostituisce i precedenti riferimenti legislativi all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Articolo 3: stabilisce che gli statuti devono essere impostati secondo il principio della mutualità e che ciascun socio dispone in assemblea di un voto. Viene lasciata la possibilità in sede di statuto di rafforzare il ruolo degli eventuali soci sostenitori pubblici e privati e, in particolare, dell'associazione di categoria. Articolo 4: reca i requisiti dimensionali. I requisiti minimi in termini di numero di soci, di capitale sociale e di capitale netto sono decisamente superiori rispetto a quelli originalmente previsti dalla citata legge n. 317 del 1991, al fine di ridurre il notevole livello di frammentazione del sistema dei confidi. Articolo 5: pone le basi giuridiche per un sistema nel quale il rating del confidi garante possa valere, ai fini dell'applicazione degli Accordi di Basilea, a sostegno delle imprese garantite sprovviste di rating o con rating inferiore. La presenza di una controgaranzia - da parte di un consorzio di secondo grado o di un fondo pubblico o altro - dotata di un rating superiore può, a sua volta, sostituire a cascata una carenza di rating da parte del confidi di primo grado, consolidando e razionalizzando il sistema. L'articolo introduce, inoltre, due modifiche alle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la prima limita l'intervento del medesimo esclusivamente alle operazioni di controgaranzia effettuate dai confidi e in cogaranzia con i medesimi; la seconda introduce il principio dell'escutibilità, per intero, a prima richiesta della controgaranzia e cogaranzia concesse dal Fondo, nell'ottica di adeguare le modalità di concessione delle garanzie che assistono i finanziamenti bancari ai requisiti richiesti dagli Accordi di Basilea. Articolo 6: regolamenta la destinazione degli avanzi di gestione, che non possono essere distribuiti tra i soci neppure in caso di scioglimento. Articolo 7: riordina la disciplina fiscale confermando l'impostazione già da tempo in vigore di qualificare l'attività di garanzia collettiva fidi come attività "non commerciale", chiarendo inoltre che in considerazione di tale qualifica anche i confidi sotto forma di cooperativa possono assumere la qualifica di enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Articolo 8: contiene norme intese a eliminare gli ostacoli giuridici e gli oneri fiscali che impediscono le operazioni di fusione tra confidi di forme giuridiche diverse con l'obiettivo di favorire le operazioni di aggregazione in organismi di maggiori dimensioni patrimoniali e operative. Articolo 9: prevede alcuni aggiornamenti della normativa generale sui consorzi di imprese finalizzati ad avvicinarla a quella della società. Articolo 10: istituisce a favore dei confidi aventi un numero minimo di 500 soci e un patrimonio netto di 2,5 milioni di euro la possibilità di assumere la qualifica di consorzio per la fornitura di servizi finanziari integrati (CONSERFI), mediante l'iscrizione ad un apposito albo tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze. I CONSERFI, indipendentemente dalla forma giuridica, sono equiparati alle società per azioni ai fini dell'abilitazione a svolgere attività di intermediazione finanziaria non bancaria e nel campo dei servizi finanziari in generale, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti e previa iscrizione negli elenchi prescritti di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. A tal fine, il capitale netto dei CONSERFI è assimilato al capitale sociale di una società per azioni. Articolo 11: modifica le norme in materia di cambiali finanziarie e di obbligazioni al fine di eliminare gli ostacoli che la pratica operativa ha messo in evidenza alla diffusione di questi importantissimi strumenti di accesso diretto al mercato finanziario, prevedendo le condizioni del possibile intervento a garanzia di un CONSERFI. Sono, in particolare, allargata la durata massima e ridotto l'importo minimo delle cambiali finanziarie e sono stabiliti nuovi limiti all'emersione per le imprese non quotate in borsa, in alternativa ai quali l'emissione potrà avvenire a condizione di essere assistita dalla garanzia di una banca o di un CONSERFI. Articolo 12: viene previsto, come norma di indirizzo, che i CONSERFI possano promuovere la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione a favore di piccole e medie imprese aderenti, prestando garanzie su obbligazioni oggetto dell'operazione. Articolo 13: è aggiornata la normativa della legge n. 317 del 1991 in materia di società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo (SFIS) prevedendo la possibilità per i CONSERFI di assumere tale qualifica. Articolo 14: prevede alcuni aggiornamenti in materia di quote e di azioni dei confidi. Articolo 15: è una norma di indirizzo rivolta alle regioni che possono, nell'ambito delle funzioni delegate, effettuare interventi finanziari per promuovere il conseguimento degli obiettivi della legge. Articolo 16: reca norme transitorie e finali.




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