XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3063
Onorevoli Colleghi! - Le importanti trasformazioni che
hanno avuto luogo negli ultimi dieci anni nell'ambito del
sistema bancario hanno visto un aumento del grado di
concentrazione del settore, a seguito dell'assorbimento di
numerose banche locali e di media dimensione in gruppi di
unità di grandi dimensioni, accompagnato da una tendenza allo
sviluppo di aree di business diverse da quella del
credito alle imprese, con particolare riferimento al risparmio
gestito.
Questi fattori rischiano di procurare rilevanti effetti di
"spiazzamento" a danno del segmento delle minori imprese dei
settori produttivi, soggetti contrattualmente più deboli e
percepiti come rischi di credito elevati e come rapporti di
clientela difficilmente standardizzabili e, pertanto,
portatori di costi elevati e di esigenze di risorse umane
qualificate. La riduzione dell'area delle banche locali ha
inoltre allontanato dalle piccole imprese il partner
tradizionalmente più sensibile alle loro particolari
problematiche e maggiormente in grado di sviluppare rapporti
di credito soddisfacenti.
Le piccole e medie imprese devono così affrontare, già
oggi e ancor di più in prospettiva, un mercato del credito
bancario duramente selettivo, con una presumibile riduzione
dei flussi di finanziamento destinati alle unità che si
mostrano patrimonialmente e redditualmente più deboli. Questa
situazione non potrà che diventare più difficile a seguito
dell'entrata in vigore, a decorrere dal 2006, delle più
rigorose norme in materia di rapporto tra qualita del
portafoglio di impieghi e consistenza patrimoniale delle
banche previste dal nuovo Accordo di Basilea, ormai definito
in sede di Banca dei regolamenti internazionali. Le piccole
imprese sprovviste di rating attribuito da parte di
agenzie specializzate si troveranno così in una situazione di
pesante svantaggio e dovranno, inoltre, subire condizioni di
tasso di interesse certamente più elevate rispetto alle grandi
imprese munite di rating. Si ravvisa pertanto
l'opportunità di un intervento legislativo di tipo
esclusivamente normativo, finalizzato a razionalizzare
l'insieme degli strumenti che direttamente o indirettamente
possano migliorare le possibilità di finanziamento delle
minori imprese presso il sistema bancario e sul mercato, in
un'ottica di diversificazione delle fonti, di miglioramento
della capacità e autonomia contrattuali, di diffusione della
cultura finanziaria e, più in generale, di miglioramento delle
condizioni dell'ambiente finanziario di riferimento. La nuova
legge, partendo da una riflessione attenta sui problemi del
finanziamento delle piccole imprese nella realtà italiana di
oggi, punta a una valorizzazione e a un ampliamento del
tradizionale ruolo dei confidi, in quanto organismi non
profit di tipo associativo, espressione della base
imprenditoriale e ben collegati con le rappresentanze
istituzionali delle diverse categorie (industria, commercio,
artigianato, eccetera). L'attività tradizionalmente svolta da
questi organismi a favore delle imprese minori è focalizzata
sulla prestazione di garanzie a carattere mutualistico, con
rischio ripartito su un adeguato numero di posizioni e coperto
dal deposito di un fondo in denaro e altre attività
finanziarie, alla cui formazione concorrono, oltre agli
imprenditori aderenti ai confidi, anche, e in misura sempre
più significativa, enti sostenitori esterni, pubblici e
privati. Dal punto di vista quantitativo, circa 800 confidi
oggi operativi in Italia interessano con la loro garanzia
finanziamenti bancari per un importo di oltre 12 miliardi di
euro al 31 dicembre 2000. Attraverso l'espletamento
dell'attività di garante, il confidi accresce le possibilità
di credito delle imprese minori associate e aumenta la loro
forza contrattuale consentendo l'applicazione delle migliori
condizioni del mercato del credito. Inoltre, si dimostra
fattore di crescita culturale per tanti piccoli imprenditori
riguardo a problemi di gestione finanziaria.
Nello svolgimento di questa attività, il sistema dei
confidi si è inoltre rilevato efficiente ed efficace
nell'operare una corretta selezione dei rischi, facendo leva
su una posizione di grande vicinanza alle imprese e di elevata
capacità di acquisizione e di selezione delle informazioni in
sede locale. Ne consegue un'incidenza di perdite sui
finanziamenti garantiti sensibilmente inferiore alla media
nazionale del sistema bancario. Attraverso un riordino del
loro stato giuridico, con alcune mirate modifiche legislative,
i confidi possono essere messi in grado di sviluppare le loro
potenzialità, di concentrarsi tra loro mediante fusioni, di
aumentare la capacità patrimoniale e operativa e, quel che più
conta, di diversificare la loro attività per mettere a
disposizione delle imprese nuovi strumenti e servizi
finanziari. In tal modo essi potranno mettersi in grado di
operare a condizioni di mercato, per ridurre gli svantaggi e
le difficoltà delle minori imprese all'accesso, non soltanto
al credito bancario, ma anche alle fonti di finanziamento che
implicano un accesso diretto al mercato del risparmio. Più in
dettaglio, il nuovo intervento legislativo deve creare le
condizioni affinché i confidi siano in grado di:
a) svolgere la loro attività tradizionale di
garanzia su finanziamenti bancari in modo adeguato alle
problematiche emergenti. Nella prospettiva dell'entrata in
vigore degli Accordi di Basilea sopra citati, diventa
essenziale il passaggio dell'acquisizione di un rating
da parte dei confidi, in grado di compensare, attraverso la
copertura della garanzia consortile, la mancanza di
rating delle imprese aderenti ai fini della ponderazione
dei rischi da parte dei finanziatori. Inoltre, è necessario un
aumento delle dimensioni unitarie dei confidi da realizzare
attraverso un processo di fusioni e di aggregazioni, parallelo
a quello che ha interessato negli ultimi anni il sistema
bancario;
b) avere aperta la possibilità di diversificare
l'attività mediante la promozione e l'offerta di nuovi servizi
finanziari - tradizionali e innovativi - alle piccole imprese,
conservando la forma giuridica attuale, pur nel rigoroso
rispetto dei requisiti patrimoniali e di capacità
amministrativa e operativa richiesti dalle norme di legge, di
regolamento e di vigilanza ad oggi vigenti, in concorrenza a
parità di condizioni con operatori privati di tipo
profit.
La complessiva attività istituzionale dei confidi prevista
dalla legge, nella misura in cui è svolta a favore di una
larga massa di imprese e costituisce l'attivazione di un
servizio finanziario ad alto rischio e a bassa remunerazione
che il mercato non offre altrimenti alle imprese, merita la
conferma delle agevolazioni fiscali già oggi in vigore.
Il contenuto degli articoli è il seguente.
Articolo 1: contiene i princìpi e gli obiettivi della
legge. Articolo 2: rinnova la definizione di confidi e
sostituisce i precedenti riferimenti legislativi all'articolo
29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Articolo 3: stabilisce
che gli statuti devono essere impostati secondo il principio
della mutualità e che ciascun socio dispone in assemblea di un
voto. Viene lasciata la possibilità in sede di statuto di
rafforzare il ruolo degli eventuali soci sostenitori pubblici
e privati e, in particolare, dell'associazione di categoria.
Articolo 4: reca i requisiti dimensionali. I requisiti minimi
in termini di numero di soci, di capitale sociale e di
capitale netto sono decisamente superiori rispetto a quelli
originalmente previsti dalla citata legge n. 317 del 1991, al
fine di ridurre il notevole livello di frammentazione del
sistema dei confidi. Articolo 5: pone le basi giuridiche per
un sistema nel quale il rating del confidi garante possa
valere, ai fini dell'applicazione degli Accordi di Basilea, a
sostegno delle imprese garantite sprovviste di rating o
con rating inferiore. La presenza di una controgaranzia
- da parte di un consorzio di secondo grado o di un fondo
pubblico o altro - dotata di un rating superiore può, a
sua volta, sostituire a cascata una carenza di rating da
parte del confidi di primo grado, consolidando e
razionalizzando il sistema. L'articolo introduce, inoltre, due
modifiche alle modalità operative del fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la
prima limita l'intervento del medesimo esclusivamente alle
operazioni di controgaranzia effettuate dai confidi e in
cogaranzia con i medesimi; la seconda introduce il principio
dell'escutibilità, per intero, a prima richiesta della
controgaranzia e cogaranzia concesse dal Fondo, nell'ottica di
adeguare le modalità di concessione delle garanzie che
assistono i finanziamenti bancari ai requisiti richiesti dagli
Accordi di Basilea. Articolo 6: regolamenta la destinazione
degli avanzi di gestione, che non possono essere distribuiti
tra i soci neppure in caso di scioglimento. Articolo 7:
riordina la disciplina fiscale confermando l'impostazione già
da tempo in vigore di qualificare l'attività di garanzia
collettiva fidi come attività "non commerciale", chiarendo
inoltre che in considerazione di tale qualifica anche i
confidi sotto forma di cooperativa possono assumere la
qualifica di enti non commerciali di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986. Articolo 8: contiene norme intese a eliminare
gli ostacoli giuridici e gli oneri fiscali che impediscono le
operazioni di fusione tra confidi di forme giuridiche diverse
con l'obiettivo di favorire le operazioni di aggregazione in
organismi di maggiori dimensioni patrimoniali e operative.
Articolo 9: prevede alcuni aggiornamenti della normativa
generale sui consorzi di imprese finalizzati ad avvicinarla a
quella della società. Articolo 10: istituisce a favore dei
confidi aventi un numero minimo di 500 soci e un patrimonio
netto di 2,5 milioni di euro la possibilità di assumere la
qualifica di consorzio per la fornitura di servizi finanziari
integrati (CONSERFI), mediante l'iscrizione ad un apposito
albo tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze. I
CONSERFI, indipendentemente dalla forma giuridica, sono
equiparati alle società per azioni ai fini dell'abilitazione a
svolgere attività di intermediazione finanziaria non bancaria
e nel campo dei servizi finanziari in generale, nel rispetto
delle norme di legge e di regolamento vigenti e previa
iscrizione negli elenchi prescritti di cui al testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. A tal fine, il
capitale netto dei CONSERFI è assimilato al capitale sociale
di una società per azioni. Articolo 11: modifica le norme in
materia di cambiali finanziarie e di obbligazioni al fine di
eliminare gli ostacoli che la pratica operativa ha messo in
evidenza alla diffusione di questi importantissimi strumenti
di accesso diretto al mercato finanziario, prevedendo le
condizioni del possibile intervento a garanzia di un CONSERFI.
Sono, in particolare, allargata la durata massima e ridotto
l'importo minimo delle cambiali finanziarie e sono stabiliti
nuovi limiti all'emersione per le imprese non quotate in
borsa, in alternativa ai quali l'emissione potrà avvenire a
condizione di essere assistita dalla garanzia di una banca o
di un CONSERFI. Articolo 12: viene previsto, come norma di
indirizzo, che i CONSERFI possano promuovere la realizzazione
di operazioni di cartolarizzazione a favore di piccole e medie
imprese aderenti, prestando garanzie su obbligazioni oggetto
dell'operazione. Articolo 13: è aggiornata la normativa della
legge n. 317 del 1991 in materia di società finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo (SFIS) prevedendo la possibilità
per i CONSERFI di assumere tale qualifica. Articolo 14:
prevede alcuni aggiornamenti in materia di quote e di azioni
dei confidi. Articolo 15: è una norma di indirizzo rivolta
alle regioni che possono, nell'ambito delle funzioni delegate,
effettuare interventi finanziari per promuovere il
conseguimento degli obiettivi della legge. Articolo 16: reca
norme transitorie e finali.