XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3063




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge ha la finalità di migliorare le condizioni di accesso delle piccole e medie imprese di ogni settore al mercato del credito bancario e, più un generale, alle risorse finanziarie necessarie all'innovazione aziendale, alla competitività e allo sviluppo, alle migliori condizioni di qualità e di quantità delle fonti di finanziamento attivate.
        2. Al fine di cui al comma 1 sono dettate le norme di riferimento degli organismi di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati "confidi", nonché di alcuni strumenti finanziari innovativi finalizzati all'accesso diretto delle imprese ai mercati finanziari.


Art. 2.

(Confidi).

        1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano in modo prevalente l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione del credito bancario e il finanziamento in qualsiasi forma delle piccole e medie imprese consorziate o socie da parte delle banche, di altri intermediari finanziari o di privati investitori, sono soggetti alle disposizioni della presente legge. A tale fine, il richiamo ai consorzi esercenti le attività indicate all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, contenuto nell'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, si intende riferito ai confidi.
        2. I confidi possono inoltre prestare direttamente o comunque attivare, a favore delle imprese consorziate o socie, tutti i servizi di consulenza e di tecnica e le attività utili a migliorare le condizioni di accesso delle medesime alle fonti di finanziamento in conformità agli obiettivi della presente legge, nel rispetto della normativa vigente per ciascuna fattispecie. Possono altresi prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate.
        3. Possono partecipare ai confidi anche imprese che eccedono i limiti di piccola e media impresa, entro un limite del 5 per cento del totale dei soci.
        4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai confidi di secondo grado che svolgono le attività indicate dal presente articolo a favore degli associati o delle piccole e medie imprese ad essi aderenti.


Art. 3.

(Consorziati e promotori dei confidi).

        1. Gli statuti dei confidi sono redatti secondo i princìpi generali della mutualità e ciascun socio dispone in assemblea di un voto, indipendentemente dall'importo della quota versata. Nel caso di società consortili, gli statuti prevedono la sottoscrizione da parte delle piccole e medie imprese aderenti di quote del capitale sociale uguali tra loro.
        2. Norme particolari possono essere previste dagli statuti per il rafforzamento del ruolo degli eventuali soci sostenitori costituiti da enti pubblici e privati, da imprese e da associazioni di categoria rappresentate all'interno del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), anche in relazione alla designazione di componenti dell'organo amministrativo, ed in deroga alla normativa vigente in materia di società.


Art. 4.

(Requisiti dimensionali dei confidi).

        1. Il numero di imprese socie ordinarie di un confidi non può essere inferiore a 200 unità.
        2. Il fondo consortile di apporto o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore all'importo di 100 mila euro, fermi restando per le società consortili gli eventuali diversi ammontari minimi previsti dalla normativa vigente per le diverse forme di società, se superiori.
        3. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore all'importo di 250 euro.
        4. Il patrimonio netto di un confidi compresi le riserve costituite con l'accantonamento di avanzi o di contributi di enti e di amministrazioni pubbliche o di promotori diversi e i fondi rischi di garanzia generali, esclusi i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per fare fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate, non può essere inferiore all'importo di 250 mila euro.
        5. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo del minimo stabilito dal comma 4, l'assemblea assume gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea delibera l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso contrario delibera lo scioglimento del confidi.


Art. 5.

(Rating dei confidi).

        1. Ai fini del calcolo dell'assorbimento patrimoniale dei finanziamenti bancari erogati a piccole e medie imprese come definite dalla vigente normativa dell'Unione europea, le operazioni assistite per una quota di rischio non inferiore al 60 per cento da un confidi dotato di rating da parte di agenzia di valutazione iscritta in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia sono ponderate in funzione del rating del confidi stesso, se superiore o in assenza di rating in capo all'impresa finanziaria.
        2. In caso di attivazione della controgaranzia del fondo di garanzia di cui al comma 4 in misura non inferiore al 90 per cento del rischio assunto, la garanzia del confidi è valutata sulla base del rating del fondo di garanzia stesso, se superiore al rating del confidi.
        3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definite le norme di attuazione del comma 1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività produttive sono definite le norme di attuazione del comma 2. I citati regolamenti sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. L'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonché alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata.


Art. 6.

(Avanzi di gestione dei confidi).

        1. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento della cooperativa, del consorzio o della società consortile, ovvero di recesso, esclusione o morte del consorzio o del socio.

Art. 7.

(Riordino della disciplina
fiscale dei confidi).

        1. In conseguenza delle analogie di oggetto e in applicazione delle agevolazioni già disposte a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, richiamate dall'articolo 135 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i confidi costituiti sotto forma di consorzio e di società cooperativa sono comunque e a tutti i fini assimilati agli enti pubblici e privati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
        2. Ai confidi costituiti sotto forma di cooperativa non si applica l'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, in materia di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
        3. Alle attività svolte dai confidi ai sensi della presente legge non si applica l'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'IVA assolta sugli acquisti non è in ogni caso detraibile.


Art. 8.

(Disciplina delle fusioni
e delle trasformazioni tra confidi).

        1. In attuazione delle finalità di cui alla presente legge, le operazioni di trasformazione e di fusione tra confidi finalizzate a un rafforzamento della capacità patrimoniale e operativa sono comunque consentite qualunque sia la forma giuridica dei soggetti coinvolti, anche in deroga alla normativa vigente, a condizione che l'oggetto sociale risulti conforme alla medesima legge.
        2. Alla fusione si applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile. Qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.
        3. Gli eventuali fondi in sospensione di imposta e le eventuali plusvalenze non si considerano comunque realizzate.
        4. Si intendono confermati i vincoli di destinazione e tutti gli eventuali impegni contrattuali o extracontrattuali relativi a fondi e riserve comunque derivanti da apporti pubblici, anche in caso di trasferimento ad altro confidi in seguito a fusione.


Art. 9.

(Modifiche legislative
in materia di consorzi).

        1. All'articolo 2612 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "Le modificazioni riguardanti gli elementi indicati nel numero 2) del secondo comma sono iscritte soltanto una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale".

        2. L'articolo 2615-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

            "Art. 2615-bis. (Situazione patrimoniale).- Gli amministratori redigono il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed, entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea, è a cura degli amministratori depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
        Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2621, numero 1) e 2626. Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.
        Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214, il consorzio tiene:

            1) il libro dei consorziati, nel quale sono indicati la ragione sociale e la sede ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;

            2) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'assemblea, in cui sono trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

            3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

            4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.

        I libri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del terzo comma sono tenuti a cura degli amministratori; il libro di cui al numero 4) del medesimo comma è tenuto a cura dei sindaci.
        Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati al terzo comma e, per quelli indicati ai numeri 1) e 2) del medesimo comma, di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato al numero 1) del citato terzo comma può essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma".


Art. 10.

(Consorzi per la fornitura di servizi
finanziari integrati).

        1. I confidi che, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1, intendono diversificare la loro operatività nei confronti delle imprese socie attraverso l'attivazione di strumenti finanziari anche diversi dalla garanzia, assumono la qualifica di consorzio per la fornitura di servizi finanziari integrati (CONSERFI) e sono iscritti in un apposito albo tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.
        2. I CONSERFI, indipendentemente dalla forma giuridica, sono equiparati alle società per azioni ai fini dell'abilitazione a svolgere attività di intermediazione finanziaria non bancaria e nel campo dei servizi finanziari in generale, nel rispetto della normativa vigente e previa iscrizione negli elenchi prescritti di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. A tal fine, il capitale netto del CONSERFI è assimilato al capitale sociale di una società per azioni.
        3. Ai CONSERFI e al complesso delle loro attività si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Le attività di intermediazione finanziaria non bancaria a favore dei soci diverse dalle prestazioni di garanzie possono anche risultare prevalenti e sono comunque considerate non commerciali ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. Il numero minimo di imprese socie è elevato a 500 e il patrimonio netto minimo è elevato a 2,5 milioni di euro.
        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabiliti ulteriori requisiti di tipo patrimoniale, organizzativo e di competenza e onorabilità degli esponenti dei CONSERFI.


Art. 11.

(Cambiali finanziarie e obbligazioni).

        1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è sostituito dal seguente:

            "1. Le cambiali finanziarie sono dei titoli di credito emessi in serie e aventi una scadenza non superiore ai diciotto mesi dalla data di emissione".
        2. Possono emettere cambiali finanziarie e obbligazioni con collocamento al pubblico le seguenti imprese, indipendentemente dalla forma giuridica:

            a) le società e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;

            b) le imprese diverse da quelle di cui alla lettera a) ˆâ4entro un limite massimo pro tempore in essere pari a un importo non superiore a quello del capitale netto e a condizione di avere gli ultimi tre bilanci in utile. In alternativa, esse possono effettuare comunque l'emissione a condizione che la stessa sia assistita dalla garanzia di una banca o di un CONSERFI per l'intero importo, interessi inclusi.

        3. Le cambiali finanziarie possono essere emesse in forma dematerializzata e il taglio minimo previsto dalla normativa vigente è ridotto a 10.000 euro.
        4. L'articolo 2410 del codice civile è abrogato.


Art. 12.

(Cartolarizzazione dei crediti d'impresa).

        
1. I CONSERFI possono promuovere la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione a favore delle piccole e medie imprese aderenti, prestando garanzia, totale o parziale, sulle obbligazioni oggetto dell'operazione.


Art. 13.

(Società finanziarie per l'innovazione
e lo sviluppo).

        1. I CONSERFI possono assumere la qualifica di società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, senza l'onere riguardante l'esclusività dell'oggetto sociale previsto nel comma 1 del citato articolo 2. Le partecipazioni possono anche assumere la natura di apporti di capitale nel quadro di contratti di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, stipulati con piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica.


Art. 14.

(Quote e azioni dei confidi).

        1. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applica il primo comma dell'articolo 2521 del codice civile.
        2. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.


Art. 15.

(Interventi delle regioni).

        1. Per favorire il conseguimento delle finalità della presente legge, le regioni possono, nell'ambito delle rispettive funzioni, prevedere interventi finanziari per lo sviluppo della capacità operativa dei confidi, per incentivare le fusioni tra confidi e per promuovere l'ottenimento del rating ai fini di cui all'articolo 5.


Art. 16.

(Norme transitorie e finali).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
        2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i confidi già costituiti alla predetta data sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla medesima legge; le eventuali modifiche di statuto sono effettuate, anche in deroga a norme di legge e di statuto, nelle forme e con le maggioranze dell'assemblea ordinaria.
        3. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge o del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile e di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.



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