XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3063
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha la finalità di migliorare le
condizioni di accesso delle piccole e medie imprese di ogni
settore al mercato del credito bancario e, più un generale,
alle risorse finanziarie necessarie all'innovazione aziendale,
alla competitività e allo sviluppo, alle migliori condizioni
di qualità e di quantità delle fonti di finanziamento
attivate.
2. Al fine di cui al comma 1 sono dettate le norme di
riferimento degli organismi di garanzia collettiva fidi, di
seguito denominati "confidi", nonché di alcuni strumenti
finanziari innovativi finalizzati all'accesso diretto delle
imprese ai mercati finanziari.
Art. 2.
(Confidi).
1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili,
anche in forma cooperativa, che esercitano in modo prevalente
l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire
la concessione del credito bancario e il finanziamento in
qualsiasi forma delle piccole e medie imprese consorziate o
socie da parte delle banche, di altri intermediari finanziari
o di privati investitori, sono soggetti alle disposizioni
della presente legge. A tale fine, il richiamo ai consorzi
esercenti le attività indicate all'articolo 29 della legge 5
ottobre 1991, n. 317, contenuto nell'articolo 155, comma 4,
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, si intende riferito ai confidi.
2. I confidi possono inoltre prestare direttamente o
comunque attivare, a favore delle imprese consorziate o socie,
tutti i servizi di consulenza e di tecnica e le attività utili
a migliorare le condizioni di accesso delle medesime alle
fonti di finanziamento in conformità agli obiettivi della
presente legge, nel rispetto della normativa vigente per
ciascuna fattispecie. Possono altresi prestare garanzie a
favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate.
3. Possono partecipare ai confidi anche imprese che
eccedono i limiti di piccola e media impresa, entro un limite
del 5 per cento del totale dei soci.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
ai confidi di secondo grado che svolgono le attività indicate
dal presente articolo a favore degli associati o delle piccole
e medie imprese ad essi aderenti.
Art. 3.
(Consorziati e promotori dei confidi).
1. Gli statuti dei confidi sono redatti secondo i princìpi
generali della mutualità e ciascun socio dispone in assemblea
di un voto, indipendentemente dall'importo della quota
versata. Nel caso di società consortili, gli statuti prevedono
la sottoscrizione da parte delle piccole e medie imprese
aderenti di quote del capitale sociale uguali tra loro.
2. Norme particolari possono essere previste dagli statuti
per il rafforzamento del ruolo degli eventuali soci
sostenitori costituiti da enti pubblici e privati, da imprese
e da associazioni di categoria rappresentate all'interno del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), anche
in relazione alla designazione di componenti dell'organo
amministrativo, ed in deroga alla normativa vigente in materia
di società.
Art. 4.
(Requisiti dimensionali dei confidi).
1. Il numero di imprese socie ordinarie di un confidi non
può essere inferiore a 200 unità.
2. Il fondo consortile di apporto o il capitale sociale
di un confidi non può essere inferiore all'importo di 100 mila
euro, fermi restando per le società consortili gli eventuali
diversi ammontari minimi previsti dalla normativa vigente per
le diverse forme di società, se superiori.
3. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può
essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del
capitale sociale, né inferiore all'importo di 250 euro.
4. Il patrimonio netto di un confidi compresi le riserve
costituite con l'accantonamento di avanzi o di contributi di
enti e di amministrazioni pubbliche o di promotori diversi e i
fondi rischi di garanzia generali, esclusi i fondi rischi
costituiti mediante accantonamenti di conto economico per fare
fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate, non
può essere inferiore all'importo di 250 mila euro.
5. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio di
esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per
oltre un terzo del minimo stabilito dal comma 4, l'assemblea
assume gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio
successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è
ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea
delibera l'aumento del fondo consortile o del capitale
sociale, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un
terzo; in caso contrario delibera lo scioglimento del
confidi.
Art. 5.
(Rating dei confidi).
1. Ai fini del calcolo dell'assorbimento patrimoniale
dei finanziamenti bancari erogati a piccole e medie imprese
come definite dalla vigente normativa dell'Unione europea, le
operazioni assistite per una quota di rischio non inferiore al
60 per cento da un confidi dotato di rating da parte di
agenzia di valutazione iscritta in apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia sono ponderate in funzione del rating del
confidi stesso, se superiore o in assenza di rating in
capo all'impresa finanziaria.
2. In caso di attivazione della controgaranzia del fondo
di garanzia di cui al comma 4 in misura non inferiore al 90
per cento del rischio assunto, la garanzia del confidi è
valutata sulla base del rating del fondo di garanzia
stesso, se superiore al rating del confidi.
3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono
definite le norme di attuazione del comma 1. Con regolamento
adottato con decreto del Ministro delle attività produttive
sono definite le norme di attuazione del comma 2. I citati
regolamenti sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. L'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, è riservato alle operazioni di controgaranzia dei
confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonché alle
operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e
la cogaranzia del fondo sono escutibili per intero, a prima
richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei
confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme
recuperate dai confidi sono restituite al fondo nella stessa
percentuale della garanzia da esso prestata.
Art. 6.
(Avanzi di gestione dei confidi).
1. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di
ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o
socie, neppure in caso di scioglimento della cooperativa, del
consorzio o della società consortile, ovvero di recesso,
esclusione o morte del consorzio o del socio.
Art. 7.
(Riordino della disciplina
fiscale dei confidi).
1. In conseguenza delle analogie di oggetto e in
applicazione delle agevolazioni già disposte a favore dei
consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi dal
terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive
modificazioni, richiamate dall'articolo 135 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i confidi
costituiti sotto forma di consorzio e di società cooperativa
sono comunque e a tutti i fini assimilati agli enti pubblici e
privati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
87 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986.
2. Ai confidi costituiti sotto forma di cooperativa non si
applica l'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e
successive modificazioni, in materia di fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
3. Alle attività svolte dai confidi ai sensi della
presente legge non si applica l'imposta sul valore aggiunto
(IVA). L'IVA assolta sugli acquisti non è in ogni caso
detraibile.
Art. 8.
(Disciplina delle fusioni
e delle trasformazioni tra confidi).
1. In attuazione delle finalità di cui alla presente
legge, le operazioni di trasformazione e di fusione tra
confidi finalizzate a un rafforzamento della capacità
patrimoniale e operativa sono comunque consentite qualunque
sia la forma giuridica dei soggetti coinvolti, anche in deroga
alla normativa vigente, a condizione che l'oggetto sociale
risulti conforme alla medesima legge.
2. Alla fusione si applicano gli articoli 2501 e seguenti
del codice civile. Qualora gli statuti dei confidi
partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano
per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo
l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è
necessario redigere la relazione degli esperti prevista
dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. Il
progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base
del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un
criterio di attribuzione proporzionale.
3. Gli eventuali fondi in sospensione di imposta e le
eventuali plusvalenze non si considerano comunque
realizzate.
4. Si intendono confermati i vincoli di destinazione e
tutti gli eventuali impegni contrattuali o extracontrattuali
relativi a fondi e riserve comunque derivanti da apporti
pubblici, anche in caso di trasferimento ad altro confidi in
seguito a fusione.
Art. 9.
(Modifiche legislative
in materia di consorzi).
1. All'articolo 2612 del codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Le modificazioni riguardanti gli elementi indicati nel
numero 2) del secondo comma sono iscritte soltanto una volta
l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale".
2. L'articolo 2615-bis del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 2615-bis. (Situazione patrimoniale).-
Gli amministratori redigono il bilancio d'esercizio con
l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle
società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed, entro trenta
giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata
dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal
verbale di approvazione dell'assemblea, è a cura degli
amministratori depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese.
Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 2621, numero 1) e 2626. Negli atti e nella
corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di
questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale
esso è iscritto e il numero di iscrizione.
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti
dall'articolo 2214, il consorzio tiene:
1) il libro dei consorziati, nel quale sono indicati
la ragione sociale e la sede ovvero il cognome e il nome dei
consorziati e le variazioni nelle persone di questi;
2) il libro delle adunanze delle deliberazioni
dell'assemblea, in cui sono trascritti anche i verbali
eventualmente redatti per atto pubblico;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio direttivo;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
collegio sindacale, se questo esiste.
I libri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del terzo comma sono
tenuti a cura degli amministratori; il libro di cui al numero
4) del medesimo comma è tenuto a cura dei sindaci.
Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri
indicati al terzo comma e, per quelli indicati ai numeri 1) e
2) del medesimo comma, di ottenerne estratti a proprie spese.
Il libro indicato al numero 1) del citato terzo comma può
essere esaminato dai creditori che intendano far valere la
responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi
dell'articolo 2615, secondo comma".
Art. 10.
(Consorzi per la fornitura di servizi
finanziari integrati).
1. I confidi che, in relazione alle finalità di cui
all'articolo 1, intendono diversificare la loro operatività
nei confronti delle imprese socie attraverso l'attivazione di
strumenti finanziari anche diversi dalla garanzia, assumono la
qualifica di consorzio per la fornitura di servizi finanziari
integrati (CONSERFI) e sono iscritti in un apposito albo
tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I CONSERFI, indipendentemente dalla forma giuridica,
sono equiparati alle società per azioni ai fini
dell'abilitazione a svolgere attività di intermediazione
finanziaria non bancaria e nel campo dei servizi finanziari in
generale, nel rispetto della normativa vigente e previa
iscrizione negli elenchi prescritti di cui al testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. A tal fine, il capitale netto del CONSERFI è
assimilato al capitale sociale di una società per azioni.
3. Ai CONSERFI e al complesso delle loro attività si
applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Le attività di
intermediazione finanziaria non bancaria a favore dei soci
diverse dalle prestazioni di garanzie possono anche risultare
prevalenti e sono comunque considerate non commerciali ai fini
delle imposte sui redditi e dell'IVA. Il numero minimo di
imprese socie è elevato a 500 e il patrimonio netto minimo è
elevato a 2,5 milioni di euro.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita
la Banca d'Italia, possono essere stabiliti ulteriori
requisiti di tipo patrimoniale, organizzativo e di competenza
e onorabilità degli esponenti dei CONSERFI.
Art. 11.
(Cambiali finanziarie e obbligazioni).
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994,
n. 43, è sostituito dal seguente:
"1. Le cambiali finanziarie sono dei titoli di
credito emessi in serie e aventi una scadenza non superiore ai
diciotto mesi dalla data di emissione".
2. Possono emettere cambiali finanziarie e obbligazioni
con collocamento al pubblico le seguenti imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica:
a) le società e gli enti con titoli negoziati in un
mercato regolamentato;
b) le imprese diverse da quelle di cui alla
lettera a) ˆâ4entro un limite massimo pro tempore
in essere pari a un importo non superiore a quello del
capitale netto e a condizione di avere gli ultimi tre bilanci
in utile. In alternativa, esse possono effettuare comunque
l'emissione a condizione che la stessa sia assistita dalla
garanzia di una banca o di un CONSERFI per l'intero importo,
interessi inclusi.
3. Le cambiali finanziarie possono essere emesse in forma
dematerializzata e il taglio minimo previsto dalla normativa
vigente è ridotto a 10.000 euro.
4. L'articolo 2410 del codice civile è abrogato.
Art. 12.
(Cartolarizzazione dei crediti d'impresa).
1. I CONSERFI possono promuovere la realizzazione di
operazioni di cartolarizzazione a favore delle piccole e medie
imprese aderenti, prestando garanzia, totale o parziale, sulle
obbligazioni oggetto dell'operazione.
Art. 13.
(Società finanziarie per l'innovazione
e lo sviluppo).
1. I CONSERFI possono assumere la qualifica di società
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e
successive modificazioni, senza l'onere riguardante
l'esclusività dell'oggetto sociale previsto nel comma 1 del
citato articolo 2. Le partecipazioni possono anche assumere la
natura di apporti di capitale nel quadro di contratti di
associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549 e
seguenti del codice civile, stipulati con piccole e medie
imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica.
Art. 14.
(Quote e azioni dei confidi).
1. Ai confidi costituiti sotto forma di società
cooperativa non si applica il primo comma dell'articolo 2521
del codice civile.
2. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo
1983, n. 72, è abrogato.
Art. 15.
(Interventi delle regioni).
1. Per favorire il conseguimento delle finalità della
presente legge, le regioni possono, nell'ambito delle
rispettive funzioni, prevedere interventi finanziari per lo
sviluppo della capacità operativa dei confidi, per incentivare
le fusioni tra confidi e per promuovere l'ottenimento del
rating ai fini di cui all'articolo 5.
Art. 16.
(Norme transitorie e finali).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i confidi già costituiti alla predetta data
sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla
medesima legge; le eventuali modifiche di statuto sono
effettuate, anche in deroga a norme di legge e di statuto,
nelle forme e con le maggioranze dell'assemblea ordinaria.
3. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
criteri di bilancio conseguenti all'applicazione della
presente legge o del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, e successive modificazioni, non comportano violazioni
delle disposizioni del codice civile e di altre leggi in
materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.