XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3053
Onorevoli Colleghi! - La legge 26 febbraio 1992, n.
211, recante "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto
rapido di massa", prevede all'articolo 2 che "Gli enti locali
di cui all'articolo 1, per la realizzazione e la gestione,
anche disgiunte, dei programmi di interventi di cui alla
presente legge, possono avvalersi di società costituite ai
sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
ovvero delle società di cui all'articolo 2 della legge 15
dicembre 1990, n. 385, nonché di aziende e società già
concessionarie di reti metropolitane a guida vincolata".
E' di palmare evidenza che simili interventi sono idonei a
stravolgere in maniera rilevante il tessuto urbano e il
sistema viabilistico dei comuni interessati, imponendo uno
sforzo continuo nella pianificazione della mobilità in ambito
urbano, stante la necessità delle misure collettive tecniche
in corso d'opera e della ponderazione delle legittime istanze
dei cittadini interessati dall'intervento.
La progressiva realizzazione dell'intervento causerà
quindi una oggettiva e grave incertezza riguardo alla
estensione e allo sviluppo dei servizi di linea che dovrebbero
essere affidati - successivamente alla scadenza del periodo
transitorio, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 -
tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, comma
2, lettera a) del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, ed una conseguente indeterminatezza dell'oggetto del
contratto di servizio che dovrà essere stipulato dall'ente
affidante ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 422 del 1997.
Tale situazione dinamica, oltre a rendere estremamente
mobili ed incerti i confini del servizio affidato, è altresì
idonea a ingenerare un elevato contenzioso con l'eventuale
impresa privata affidataria del servizio di trasporto su gomma
che potrà legittimamente vantare il diritto a forme di
risarcimento e di indennizzo a fronte dell'inevitabile
contrazione, variazione o sospensione delle linee esercite. La
realizzazione di un sistema di trasporto di siffatta portata
necessita, viceversa, di una azione coordinata e combinata da
parte di un medesimo soggetto pubblico, affinché siano
garantite la sicurezza e la regolarità del servizio di
trasporto in ambito urbano.
Le esposte considerazioni giustificano, pertanto, la
previsione di una deroga temporanea, nei casi tassativi
determinati dai provvedimenti del competente Ministero,
all'obbligo di affidare mediante procedure concorsuali i
servizi di trasporto su gomma in ambito urbano e suburbano.
L'esigenza della deroga temporanea all'obbligo della gara
verrà meno - e quindi riprenderà vigore il regime ordinario -
all'esito del collaudo definitivo del programma di intervento,
oppure, qualora l'ente locale decida di gestire la fase di
messa in funzione del sistema - periodo temporalmente
limitato, che non potrà comunque oltrepassare i due anni - al
termine di tale fase iniziale.
I casi di potenziale esenzione temporanea sono tassativi
ed in numero limitato, per cui non verrebbe pregiudicato il
processo di superamento degli assetti monopolistici e di
liberalizzazione del mercato del trasporto pubblico in ambito
nazionale, rimanendo salve le finalità perseguite dalla
normativa vigente.