XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3053
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo
20 settembre 1999, n. 400, gli enti locali che, per la
realizzazione e la gestione, anche disgiunte, dei programmi e
degli interventi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e
successive modificazioni, si avvalgono di società esercenti
servizi di trasporto costituite ai sensi dell'articolo 113 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, ovvero di aziende e di società già
concessionarie di reti metropolitane a guida vincolata, sono
temporaneamente esentati dall'obbligo, stabilito dall'articolo
18, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 422
del 1997, e successive modificazioni, di attivare,
successivamente al periodo transitorio ivi previsto, le
procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di
trasporto interessati o coinvolti dal medesimo programma di
intervento di cui alla citata legge n. 211 del 1992.
2. L'esenzione temporanea stabilita al comma 1 cessa
all'esito del collaudo definitivo del programma di intervento
previsto al medesimo comma 1, ovvero al termine della fase di
avvio gestionale del nuovo sistema di trasporto che non può
comunque essere superiore a due anni.
3. Nei casi di esenzione temporanea previsti al comma 1
del presente articolo, l'ente locale può qualora sussistano
ragioni di pubblico interesse, sciogliere il vincolo della
proprietà pubblica maggioritaria in base allo schema
societario stabilito dall'articolo 116 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni.