XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3051
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
prefigge di ripristinare la volontà del legislatore in materia
di integrazione del trattamento minimo di pensione, così come
chiaramente espressa dall'articolo 6 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638. L'intento del legislatore era,
con tutta evidenza, quella di garantire al pensionato,
titolare di più pensioni inferiori al trattamento minimo,
l'integrazione di maggior favore. Infatti, il comma 3 del
citato articolo 6 stabilisce che, fermi restando i limiti di
reddito di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, nel caso
di concorso di due o più pensioni, l'integrazione spetta una
volta sola ed è liquidata sulla pensione che eroga il
trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di
importo, sulla gestione che ha liquidato la pensione avente
decorrenza più remota. E' palese quindi, in questo caso, la
volontà del legislatore di garantire al pensionato il
trattamento più favorevole.
La stessa disposizione legislativa stabilisce anche che,
nel caso di contitolarità di pensioni dirette ed ai superstiti
inferiori al trattamento minimo a carico della stessa
gestione, l'integrazione al minimo spetta sulla pensione
diretta. Nel caso però in cui una delle pensioni risulti
costituita per effetto di un numero di settimane di
contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa non
inferiore a 781 contributi settimanali, l'integrazione al
trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione. Anche in
questo caso la volontà del legislatore è evidentemente quella
di garantire il trattamento più favorevole. Infatti, le
pensioni liquidate in virtù di una anzianità contributiva
superiore a 781 settimane godevano di un trattamento minimo di
importo più elevato rispetto a quelli erogati in favore delle
altre pensioni.
Purtroppo, la successiva evoluzione della normativa in
materia pensionistica non solo ha praticamente vanificato la
volontà del legislatore, ma ha prodotto l'effetto inverso,
danneggiando il pensionato che si vede spesso riconosciuta
l'integrazione al minimo meno favorevole. Infatti dal 1^
gennaio 1988 gli importi dei trattamenti minimi fra gestioni e
categorie diverse risultano equiparati, mentre l'aumento
previsto dall'articolo 14-quater del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, in favore delle pensioni con
più di 781 contributi non viene più riconosciuto alle pensioni
con decorrenza successiva al 31 dicembre 1989. L'integrazione
al minimo viene quindi oggi determinata in base agli altri
criteri (decorrenza - pensione diretta) che non solo non
garantiscono al pensionato l'erogazione del trattamento minimo
più favorevole, ma demandano alla casualità e non alla
razionalità la scelta della pensione da integrare. Al fine di
ripristinare l'originale volontà del legislatore e di ovviare
ad una evidente incongruenza basterebbe quindi modificare il
comma 3 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 463 del
1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del
1983, nel senso di garantire l'integrazione al trattamento
minimo sulla pensione di importo meno elevato. In questo modo
il pensionato avrebbe la garanzia di vedersi riconosciuta
l'integrazione al trattamento minimo a lui più favorevole,
così come prevedeva la primitiva volontà del legislatore e
così come reclamano i più elementari princìpi di equità.