XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3051




      Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di ripristinare la volontà del legislatore in materia di integrazione del trattamento minimo di pensione, così come chiaramente espressa dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. L'intento del legislatore era, con tutta evidenza, quella di garantire al pensionato, titolare di più pensioni inferiori al trattamento minimo, l'integrazione di maggior favore. Infatti, il comma 3 del citato articolo 6 stabilisce che, fermi restando i limiti di reddito di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, nel caso di concorso di due o più pensioni, l'integrazione spetta una volta sola ed è liquidata sulla pensione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, sulla gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. E' palese quindi, in questo caso, la volontà del legislatore di garantire al pensionato il trattamento più favorevole.
        La stessa disposizione legislativa stabilisce anche che, nel caso di contitolarità di pensioni dirette ed ai superstiti inferiori al trattamento minimo a carico della stessa gestione, l'integrazione al minimo spetta sulla pensione diretta. Nel caso però in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa non inferiore a 781 contributi settimanali, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione. Anche in questo caso la volontà del legislatore è evidentemente quella di garantire il trattamento più favorevole. Infatti, le pensioni liquidate in virtù di una anzianità contributiva superiore a 781 settimane godevano di un trattamento minimo di importo più elevato rispetto a quelli erogati in favore delle altre pensioni.
        Purtroppo, la successiva evoluzione della normativa in materia pensionistica non solo ha praticamente vanificato la volontà del legislatore, ma ha prodotto l'effetto inverso, danneggiando il pensionato che si vede spesso riconosciuta l'integrazione al minimo meno favorevole. Infatti dal 1^ gennaio 1988 gli importi dei trattamenti minimi fra gestioni e categorie diverse risultano equiparati, mentre l'aumento previsto dall'articolo 14-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in favore delle pensioni con più di 781 contributi non viene più riconosciuto alle pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1989. L'integrazione al minimo viene quindi oggi determinata in base agli altri criteri (decorrenza - pensione diretta) che non solo non garantiscono al pensionato l'erogazione del trattamento minimo più favorevole, ma demandano alla casualità e non alla razionalità la scelta della pensione da integrare. Al fine di ripristinare l'originale volontà del legislatore e di ovviare ad una evidente incongruenza basterebbe quindi modificare il comma 3 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, nel senso di garantire l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di importo meno elevato. In questo modo il pensionato avrebbe la garanzia di vedersi riconosciuta l'integrazione al trattamento minimo a lui più favorevole, così come prevedeva la primitiva volontà del legislatore e così come reclamano i più elementari princìpi di equità.




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