XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3051
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:
"3. Fermi restando i limiti di reddito di cui al
comma 1 nel caso di concorso di due o più pensioni,
l'integrazione di cui al medesimo comma 1 spetta una sola
volta ed è liquidata sulla pensione che risulta di importo a
calcolo meno elevato".