XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3051




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

        "3. Fermi restando i limiti di reddito di cui al comma 1 nel caso di concorso di due o più pensioni, l'integrazione di cui al medesimo comma 1 spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione che risulta di importo a calcolo meno elevato".



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