XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3046




        Onorevoli Colleghi! - La crisi idrica sta assumendo, in alcune regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna), dimensioni obiettivamente drammatiche. Si tratta di una situazione che in parte discende dal progressivo allargamento del differenziale tra fabbisogni crescenti e disponibilità di risorse idriche, fortemente ridotte negli ultimi anni. Si assiste, in altri termini, ad una divaricazione tra la domanda di acqua, in costante aumento, e l'offerta, che risulta sempre più scarsa anche a causa della diminuzione delle precipitazioni. L'incidenza dell'andamento meteorologico non ha consentito un adeguato approvvigionamento degli invasi; nel Mezzogiorno, dove la disponibilità di acqua è assicurata prevalentemente dall'accumulazione della stessa nei serbatoi artificiali, il perdurante stato di siccità rischia di mettere a repentaglio interi comparti economici, a partire dal settore agricolo, e crea gravi difficoltà alla popolazione.
        Dagli ultimi dati disponibili, elaborati dall'INEA, risulta che nelle quattro regioni citate in precedenza, il deficit di risorse idriche sarebbe quantificabile, nell'arco dell'ultimo anno, nell'ordine del 65 per cento in Basilicata, del 57 per cento in Puglia, del 37 per cento in Sicilia e del 62 per cento in Sardegna.
        Negli anni scorsi alcune iniziative sono già state adottate allo scopo di affrontare strutturalmente i problemi connessi alla carenza di risorse idriche; va in questo ambito ricordata, in particolare, la ratifica ai sensi della legge n. 170 del 1997, della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, in base alla quale il nostro Paese si è impegnato ad elaborare un Programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione che affronti gli aspetti ambientali e socio-economici della siccità e della desertificazione. Il Programma, approvato con deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, quantificava nell'ordine del 5,5 per cento del territorio nazionale le aree già prossime ad una situazione di vera e propria desertificazione; tali aree sono tutte concentrate nelle zone costiere della Sardegna, della Sicilia, della Basilicata, della Calabria e della Puglia.
        La gravità della situazione impone l'adozione di misure ulteriori e diversificate, che affrontino - oltre al problema della scarsità dell'acqua - le diverse cause dalle quali la crisi attuale deriva: dalla vetustà delle reti distributive al funzionamento degli enti di gestione, dagli sprechi nell'utilizzazione dell'acqua al trattamento delle acque reflue.
        La presente proposta di legge, tuttavia, intende affrontare uno solo di questi problemi, quello della scarsa disponibilità delle risorse idriche, con uno dei possibili mezzi per affrontarla, il ricorso a impianti di dissalazione.
        Il vantaggio di questa tecnologia è dato dalla disponibilità virtualmente illimitata della materia prima - l'acqua del mare - e della relativa facilità di accesso ad essa proprio per le regioni che si trovano attualmente in situazione di crisi drammatica.
        La presente proposta di legge ha l'obiettivo di rendere utilizzabile questo vantaggio, attraverso la rimozione, o la drastica riduzione, degli ostacoli che attualmente si frappongono al ricorso alla dissalazione dell'acqua marina.
        In sostanza, si tratta di utilizzare l'acqua del mare, da sottoporre ad un processo di lavorazione volto ad abbattere drasticamente la concentrazione salina, allo scopo di trasformarla in acqua impiegabile per usi produttivi e per il consumo della popolazione.
        L'industria nazionale è già in grado di produrre impianti di dissalazione adeguati allo scopo; resta tuttavia, quale impedimento ad un intenso ricorso alla tecnologia della desalinizzazione, il problema costituito dall'elevato livello dei costi di produzione dell'acqua, in larga parte attribuibile al consumo di energia elettrica.
        In linea di massima, e a titolo esemplificativo, si può prevedere che la realizzazione di un impianto di dissalazione che faccia ricorso alla tecnica della osmosi inversa (particolarmente apprezzabile in ragione del suo ridotto impianto ambientale e del contenimento dei consumi energetici), in grado di produrre acqua desalinizzata per un quantitativo pari a 20 milioni di metri cubi all'anno, comporti un onere valutabile nell'ordine di circa 65 milioni di euro. Si tratta di un costo notevole, che tuttavia potrebbe risultare ammortizzato alla luce dei consistenti volumi di acqua che possono essere prodotti.
        Più complessa pare la valutazione dei costi di esercizio di un impianto di tali dimensioni; è comunque ragionevole valutare che essi possano quantificarsi complessivamente nell'ordine di 0,45 euro al metro cubo. Una parte consistente di tali costi è addebitabile, come ricordato in precedenza, agli oneri derivanti dal consumo di energia elettrica. A questo proposito, merita rilevare che il consumo per unità di prodotto può quantificarsi nell'ordine di 4 Kwh al metro cubo.
        Considerato il carattere prioritario che ormai riveste l'emergenza idrica nelle regioni cui si è fatto riferimento in precedenza, e tenuto conto che la tecnica di desalinizzazione offre l'opportunità di aumentare in misura considerevole l'offerta di acqua, appare quindi necessario adottare le misure adeguate a consentire la realizzazione di tali impianti.
        Per questo motivo, la proposta di legge prospetta una riduzione dei costi connessi all'uso di energia elettrica per la desalinizzazione per le regioni che versino in crisi idrica. A tale scopo si prevede l'esenzione dall'applicazione della accisa prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. L'esenzione non avrebbe, peraltro, carattere generalizzato in quanto si applicherebbe esclusivamente agli impianti che utilizzino tecnologie in grado di contenere i consumi energetici e di assicurare un ridotto impianto ambientale. Viene inoltre prospettato un ulteriore requisito per la fruizione dell'agevolazione, consistente nella conformità alla normativa italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001, n. 31, e alla disciplina comunitaria in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano.
        Allo stesso tempo, la proposta di legge prospetta l'erogazione di contributi, a carico dello Stato, per la realizzazione degli impianti e per la riduzione degli oneri gestionali sostenuti dalle imprese esercenti gli impianti stessi. In entrambi i casi, si tratterebbe di contributi erogati in forma di credito di imposta. Ciò consentirebbe una agevole fruizione degli stessi, in quanto se ne prevede l'utilizzo in sede di compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il carattere automatico dei contributi è parzialmente temperato dalla previsione di un limite di spesa, per ovvie ragioni di garanzia dei saldi di finanza pubblica. A tale fine è prevista una specifica procedura per l'accesso al beneficio, che non dovrebbe comportare eccessivi oneri ed adempimenti gravosi per le imprese interessate; allo stesso tempo la procedura dovrebbe assicurare una equa distribuzione, tra le diverse regioni, delle risorse stanziate. Per quanto riguarda specificamente i contributi per gli oneri gestionali, si può ritenere che lo stanziamento previsto consenta di abbattere di circa 0,15 euro al metro cubo i costi industriali per la produzione di acqua desalinizzata; in questo modo si ridurrebbe drasticamente il differenziale di costo rispetto alle altre modalità di raccolta di acqua.
        La previsione di un tempo limitato per tali interventi, oltreché uniformarsi all'ordinamento comunitario, dovrebbe indirettamente indurre gli enti interessati a utilizzare quell'arco temporale al fine di intervenire per un più razionale uso delle risorse e degli impianti esistenti.
        I contributi previsti risulterebbero pienamente compatibili con l'ordinamento comunitario, alla luce del dettato dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge n. 209 del 1998, che consente la concessione di aiuti in presenza di gravi calamità naturali. E' indiscutibile che la crisi idrica determinatasi in alcune aree del nostro Paese ha ormai assunto le caratteristiche di una vera e propria calamità. In ogni caso, per ragioni prudenziali si prevede la preventiva approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee ai fini della fruizione dell'agevolazione.
        In sostanza, si intende offrire un valido incentivo agli enti territoriali che vogliano promuovere la realizzazione di impianti di desalinizzazione, nella consapevolezza che il relativo onere a carico della finanza pubblica sarebbe largamente compensato dal vantaggio complessivo che la disponibilità di adeguate risorse idriche potrebbe assicurare non soltanto alla popolazione residente, ma anche allo svolgimento delle attività produttive nei territori interessati.




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