XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3046
Onorevoli Colleghi! - La crisi idrica sta assumendo, in
alcune regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Puglia, Sicilia e
Sardegna), dimensioni obiettivamente drammatiche. Si tratta di
una situazione che in parte discende dal progressivo
allargamento del differenziale tra fabbisogni crescenti e
disponibilità di risorse idriche, fortemente ridotte negli
ultimi anni. Si assiste, in altri termini, ad una
divaricazione tra la domanda di acqua, in costante aumento, e
l'offerta, che risulta sempre più scarsa anche a causa della
diminuzione delle precipitazioni. L'incidenza dell'andamento
meteorologico non ha consentito un adeguato approvvigionamento
degli invasi; nel Mezzogiorno, dove la disponibilità di acqua
è assicurata prevalentemente dall'accumulazione della stessa
nei serbatoi artificiali, il perdurante stato di siccità
rischia di mettere a repentaglio interi comparti economici, a
partire dal settore agricolo, e crea gravi difficoltà alla
popolazione.
Dagli ultimi dati disponibili, elaborati dall'INEA,
risulta che nelle quattro regioni citate in precedenza, il
deficit di risorse idriche sarebbe quantificabile,
nell'arco dell'ultimo anno, nell'ordine del 65 per cento in
Basilicata, del 57 per cento in Puglia, del 37 per cento in
Sicilia e del 62 per cento in Sardegna.
Negli anni scorsi alcune iniziative sono già state
adottate allo scopo di affrontare strutturalmente i problemi
connessi alla carenza di risorse idriche; va in questo ambito
ricordata, in particolare, la ratifica ai sensi della legge n.
170 del 1997, della Convenzione delle Nazioni Unite sulla
lotta contro la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre
1994, in base alla quale il nostro Paese si è impegnato ad
elaborare un Programma nazionale per la lotta alla siccità e
alla desertificazione che affronti gli aspetti ambientali e
socio-economici della siccità e della desertificazione. Il
Programma, approvato con deliberazione CIPE del 21 dicembre
1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15
febbraio 2000, quantificava nell'ordine del 5,5 per cento del
territorio nazionale le aree già prossime ad una situazione di
vera e propria desertificazione; tali aree sono tutte
concentrate nelle zone costiere della Sardegna, della Sicilia,
della Basilicata, della Calabria e della Puglia.
La gravità della situazione impone l'adozione di misure
ulteriori e diversificate, che affrontino - oltre al problema
della scarsità dell'acqua - le diverse cause dalle quali la
crisi attuale deriva: dalla vetustà delle reti distributive al
funzionamento degli enti di gestione, dagli sprechi
nell'utilizzazione dell'acqua al trattamento delle acque
reflue.
La presente proposta di legge, tuttavia, intende
affrontare uno solo di questi problemi, quello della scarsa
disponibilità delle risorse idriche, con uno dei possibili
mezzi per affrontarla, il ricorso a impianti di
dissalazione.
Il vantaggio di questa tecnologia è dato dalla
disponibilità virtualmente illimitata della materia prima -
l'acqua del mare - e della relativa facilità di accesso ad
essa proprio per le regioni che si trovano attualmente in
situazione di crisi drammatica.
La presente proposta di legge ha l'obiettivo di rendere
utilizzabile questo vantaggio, attraverso la rimozione, o la
drastica riduzione, degli ostacoli che attualmente si
frappongono al ricorso alla dissalazione dell'acqua marina.
In sostanza, si tratta di utilizzare l'acqua del mare, da
sottoporre ad un processo di lavorazione volto ad abbattere
drasticamente la concentrazione salina, allo scopo di
trasformarla in acqua impiegabile per usi produttivi e per il
consumo della popolazione.
L'industria nazionale è già in grado di produrre impianti
di dissalazione adeguati allo scopo; resta tuttavia, quale
impedimento ad un intenso ricorso alla tecnologia della
desalinizzazione, il problema costituito dall'elevato livello
dei costi di produzione dell'acqua, in larga parte
attribuibile al consumo di energia elettrica.
In linea di massima, e a titolo esemplificativo, si può
prevedere che la realizzazione di un impianto di dissalazione
che faccia ricorso alla tecnica della osmosi inversa
(particolarmente apprezzabile in ragione del suo ridotto
impianto ambientale e del contenimento dei consumi
energetici), in grado di produrre acqua desalinizzata per un
quantitativo pari a 20 milioni di metri cubi all'anno,
comporti un onere valutabile nell'ordine di circa 65 milioni
di euro. Si tratta di un costo notevole, che tuttavia potrebbe
risultare ammortizzato alla luce dei consistenti volumi di
acqua che possono essere prodotti.
Più complessa pare la valutazione dei costi di esercizio
di un impianto di tali dimensioni; è comunque ragionevole
valutare che essi possano quantificarsi complessivamente
nell'ordine di 0,45 euro al metro cubo. Una parte consistente
di tali costi è addebitabile, come ricordato in precedenza,
agli oneri derivanti dal consumo di energia elettrica. A
questo proposito, merita rilevare che il consumo per unità di
prodotto può quantificarsi nell'ordine di 4 Kwh al metro
cubo.
Considerato il carattere prioritario che ormai riveste
l'emergenza idrica nelle regioni cui si è fatto riferimento in
precedenza, e tenuto conto che la tecnica di desalinizzazione
offre l'opportunità di aumentare in misura considerevole
l'offerta di acqua, appare quindi necessario adottare le
misure adeguate a consentire la realizzazione di tali
impianti.
Per questo motivo, la proposta di legge prospetta una
riduzione dei costi connessi all'uso di energia elettrica per
la desalinizzazione per le regioni che versino in crisi
idrica. A tale scopo si prevede l'esenzione dall'applicazione
della accisa prevista dal testo unico di cui al decreto
legislativo n. 504 del 1995. L'esenzione non avrebbe,
peraltro, carattere generalizzato in quanto si applicherebbe
esclusivamente agli impianti che utilizzino tecnologie in
grado di contenere i consumi energetici e di assicurare un
ridotto impianto ambientale. Viene inoltre prospettato un
ulteriore requisito per la fruizione dell'agevolazione,
consistente nella conformità alla normativa italiana, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001,
n. 31, e alla disciplina comunitaria in materia di qualità
delle acque destinate al consumo umano.
Allo stesso tempo, la proposta di legge prospetta
l'erogazione di contributi, a carico dello Stato, per la
realizzazione degli impianti e per la riduzione degli oneri
gestionali sostenuti dalle imprese esercenti gli impianti
stessi. In entrambi i casi, si tratterebbe di contributi
erogati in forma di credito di imposta. Ciò consentirebbe una
agevole fruizione degli stessi, in quanto se ne prevede
l'utilizzo in sede di compensazione, ai sensi del decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il carattere automatico dei
contributi è parzialmente temperato dalla previsione di un
limite di spesa, per ovvie ragioni di garanzia dei saldi di
finanza pubblica. A tale fine è prevista una specifica
procedura per l'accesso al beneficio, che non dovrebbe
comportare eccessivi oneri ed adempimenti gravosi per le
imprese interessate; allo stesso tempo la procedura dovrebbe
assicurare una equa distribuzione, tra le diverse regioni,
delle risorse stanziate. Per quanto riguarda specificamente i
contributi per gli oneri gestionali, si può ritenere che lo
stanziamento previsto consenta di abbattere di circa 0,15 euro
al metro cubo i costi industriali per la produzione di acqua
desalinizzata; in questo modo si ridurrebbe drasticamente il
differenziale di costo rispetto alle altre modalità di
raccolta di acqua.
La previsione di un tempo limitato per tali interventi,
oltreché uniformarsi all'ordinamento comunitario, dovrebbe
indirettamente indurre gli enti interessati a utilizzare
quell'arco temporale al fine di intervenire per un più
razionale uso delle risorse e degli impianti esistenti.
I contributi previsti risulterebbero pienamente
compatibili con l'ordinamento comunitario, alla luce del
dettato dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del
Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato
dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge n. 209 del 1998,
che consente la concessione di aiuti in presenza di gravi
calamità naturali. E' indiscutibile che la crisi idrica
determinatasi in alcune aree del nostro Paese ha ormai assunto
le caratteristiche di una vera e propria calamità. In ogni
caso, per ragioni prudenziali si prevede la preventiva
approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee
ai fini della fruizione dell'agevolazione.
In sostanza, si intende offrire un valido incentivo agli
enti territoriali che vogliano promuovere la realizzazione di
impianti di desalinizzazione, nella consapevolezza che il
relativo onere a carico della finanza pubblica sarebbe
largamente compensato dal vantaggio complessivo che la
disponibilità di adeguate risorse idriche potrebbe assicurare
non soltanto alla popolazione residente, ma anche allo
svolgimento delle attività produttive nei territori
interessati.