XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3046
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).
1. La presente legge, allo scopo di fronteggiare le
situazioni di emergenza idrica, ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 2, lettera b), del Trattato che istituisce la
Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di
cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, reca agevolazioni volte
a favorire la realizzazione di impianti di dissalazione di
acque marine nei territori delle regioni in cui sia stato
deliberato lo stato di emergenza idrica, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano
esclusivamente agli impianti di dissalazione che si
caratterizzano:
a) per il contenimento dei consumi di energia
elettrica impiegata nella lavorazione;
b) per il ridotto impatto ambientale;
c) per la produzione di acqua in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2
febbraio 2001, n. 31, in materia di qualità delle acque
destinate al consumo umano.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività
produttive, sono individuate le caratteristiche e le tecniche
di dissalazione rispondenti ai requisisti di cui al comma
2.
4. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono
fruibili previa approvazione da parte della Commissione delle
Comunità europee.
Art. 2.
(Contributi per la realizzazione
degli impianti).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al 31 dicembre 2005, per la
realizzazione degli impianti di cui all'articolo 1 è concesso
un contributo, nella forma di credito di imposta, nei limiti
massimi di spesa pari a 30 milioni di euro per l'anno 2002 e a
60 milioni di euro per ciascuno degli anni fino al 2005.
2. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione
della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e alla
determinazione del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive, né ai fini
del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, è utilizzabile esclusivamente
in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni.
3. Il credito di imposta è cumulabile con altre misure
agevolative, anche di carattere regionale.
4. Per fruire del contributo le imprese interessate
presentano apposita domanda al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio esamina, di concerto con i Ministeri delle attività
produttive e dell'economia e delle finanze, le domande nel
termine di un mese dalla data di ricevimento delle stesse,
secondo l'ordine cronologico di presentazione. Scaduto il
termine di cui al periodo precedente, qualora il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio non abbia
richiesto alle imprese interessate di integrare i dati e le
informazioni fornite, le domande si intendono approvate.
6. Nel caso di richiesta di integrazione, ai sensi del
secondo periodo del comma 5, l'impresa è tenuta a trasmettere
i dati e le informazioni nel mese successivo alla data di
ricevimento della richiesta. In caso di mancata trasmissione,
la domanda si intende respinta. Decorsi ulteriori quindici
giorni dall'invio dei dati integrativi, in mancanza di formale
diniego, la domanda si intende approvata.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio da adottare, di concerto con i Ministri delle
attività produttive e dell'economia e delle finanze, entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità di trasmissione delle domande e la
documentazione da allegare alle stesse. Con il medesimo
decreto sono indicati i criteri da assumere per la valutazione
delle domande, anche al fine di assicurare l'equilibrata
fruizione del contributo da parte delle diverse regioni
interessate.
Art. 3.
(Contributi per gli oneri gestionali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e per i cinque periodi di imposta successivi,
le imprese che gestiscono gli impianti di cui all'articolo 1
possono avvalersi di un contributo, in forma di credito di
imposta, per l'abbattimento degli oneri gestionali, stabilito
in una misura fissa, da determinare, annualmente, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2002 e a
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005.
2. Per la fruizione del contributo si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 2.
Art. 4.
(Disposizioni tributarie).
1. Al comma 2 dell'articolo 52 del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre
1995 n. 504, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine,
la seguente lettera:
"o-ter) utilizzata in impianti di dissalazione di
acqua marina realizzati nei territori compresi nelle regioni
in cui sia stato deliberato lo stato di emergenza idrica, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ai
fini della fruizione dell'agevolazione i produttori
trasmettono all'ufficio tecnico di finanza competente per
territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al
consumo del mese precedente".
2. Le province possono disporre l'esenzione dalla
applicazione dell'addizionale sull'energia elettrica, di cui
al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988,
n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1989, n. 20, e successive modificazioni.
3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma
2, rapportate per ciascuna provincia all'entità riscossa
nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate alla
provincia dallo Stato secondo modalità da stabilire con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti
aggiuntivi determinati ai sensi del presente comma non sono
soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di
legge.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2002 e a 100
milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.