XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3046




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

        1. La presente legge, allo scopo di fronteggiare le situazioni di emergenza idrica, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, reca agevolazioni volte a favorire la realizzazione di impianti di dissalazione di acque marine nei territori delle regioni in cui sia stato deliberato lo stato di emergenza idrica, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
        2. Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano esclusivamente agli impianti di dissalazione che si caratterizzano:

            a) per il contenimento dei consumi di energia elettrica impiegata nella lavorazione;

            b) per il ridotto impatto ambientale;

            c) per la produzione di acqua in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001, n. 31, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano.

        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, sono individuate le caratteristiche e le tecniche di dissalazione rispondenti ai requisisti di cui al comma 2.
        4. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono fruibili previa approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee.

Art. 2.

(Contributi per la realizzazione
degli impianti).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, per la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 1 è concesso un contributo, nella forma di credito di imposta, nei limiti massimi di spesa pari a 30 milioni di euro per l'anno 2002 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni fino al 2005.
        2. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e alla determinazione del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
        3. Il credito di imposta è cumulabile con altre misure agevolative, anche di carattere regionale.
        4. Per fruire del contributo le imprese interessate presentano apposita domanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio esamina, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, le domande nel termine di un mese dalla data di ricevimento delle stesse, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Scaduto il termine di cui al periodo precedente, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio non abbia richiesto alle imprese interessate di integrare i dati e le informazioni fornite, le domande si intendono approvate.
        6. Nel caso di richiesta di integrazione, ai sensi del secondo periodo del comma 5, l'impresa è tenuta a trasmettere i dati e le informazioni nel mese successivo alla data di ricevimento della richiesta. In caso di mancata trasmissione, la domanda si intende respinta. Decorsi ulteriori quindici giorni dall'invio dei dati integrativi, in mancanza di formale diniego, la domanda si intende approvata.
        7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da adottare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di trasmissione delle domande e la documentazione da allegare alle stesse. Con il medesimo decreto sono indicati i criteri da assumere per la valutazione delle domande, anche al fine di assicurare l'equilibrata fruizione del contributo da parte delle diverse regioni interessate.


Art. 3.

(Contributi per gli oneri gestionali).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i cinque periodi di imposta successivi, le imprese che gestiscono gli impianti di cui all'articolo 1 possono avvalersi di un contributo, in forma di credito di imposta, per l'abbattimento degli oneri gestionali, stabilito in una misura fissa, da determinare, annualmente, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2002 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
        2. Per la fruizione del contributo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 2.


Art. 4.

(Disposizioni tributarie).

        1. Al comma 2 dell'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "o-ter) utilizzata in impianti di dissalazione di acqua marina realizzati nei territori compresi nelle regioni in cui sia stato deliberato lo stato di emergenza idrica, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ai fini della fruizione dell'agevolazione i produttori trasmettono all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente".

        2. Le province possono disporre l'esenzione dalla applicazione dell'addizionale sull'energia elettrica, di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni.
        3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2, rapportate per ciascuna provincia all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate alla provincia dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi determinati ai sensi del presente comma non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2002 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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