XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3038




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riprende una norma, a suo tempo inserita nella legge finanziaria per il 2002 (articolo 71 della legge n. 448 del 2001) successivamente abrogata (articolo 16-bis del decreto-legge n. 452 del 2001, convertito con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002), quindi reinserita nel collegato in materia di infrastrutture alla manovra di finanza pubblica per il 2002 (articolo 34, comma 5, del testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura - atto Camera n. 2032-B), ma soppressa in sede di esame da parte del Senato della Repubblica, relativa al trasferimento di aree demaniali ai comuni per la successiva cessione, a titolo oneroso, ai privati. Da diverse regioni del Paese giunge istanza di regolarizzare la situazione relativa ad edifici adibiti ad abitazioni private, opifici ed aziende turistiche sorti su aree demaniali, in gran parte regolarmente autorizzati o successivamente condonati o in via di sanatoria.
        Si tratta invero di insediamenti minori, prime case ed edifici di pubblico interesse, quali alberghi, bar, ristoranti, frutto di uno stato di necessità e senza alcun fine speculativo, attesa la mancanza di aree private edificabili, tanto è vero che nel corso degli anni le amministrazioni comunali li hanno dotati di infrastrutture primarie e secondarie togliendoli dalla precarietà tipica delle costruzioni abusive.
        Anche qui occorre dare risposta al desiderio di ritorno alla legalità dei cittadini che, nei decenni scorsi, hanno occupato per motivi di necessità aree pubbliche. Per coloro che intendessero sollevare obiezioni di tipo politico, va ricordato che questa norma trae origine da un progetto parlamentare della sinistra della X legislatura, relativo ad aree demaniali dei rispettivi collegi. Richiesta - questa sì - discutibile, in quanto relativa ad un interesse particolare e non generale.
        Pertanto sulla base di queste considerazioni devono ritenersi inaccettabili e pertanto rinviate al mittente tutte le considerazioni moralistiche che da quella parte dovessero provenire.




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