XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3038
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
riprende una norma, a suo tempo inserita nella legge
finanziaria per il 2002 (articolo 71 della legge n. 448 del
2001) successivamente abrogata (articolo 16-bis del
decreto-legge n. 452 del 2001, convertito con modificazioni,
dalla legge n. 16 del 2002), quindi reinserita nel collegato
in materia di infrastrutture alla manovra di finanza pubblica
per il 2002 (articolo 34, comma 5, del testo approvato dalla
Camera dei deputati in prima lettura - atto Camera n. 2032-B),
ma soppressa in sede di esame da parte del Senato della
Repubblica, relativa al trasferimento di aree demaniali ai
comuni per la successiva cessione, a titolo oneroso, ai
privati. Da diverse regioni del Paese giunge istanza di
regolarizzare la situazione relativa ad edifici adibiti ad
abitazioni private, opifici ed aziende turistiche sorti su
aree demaniali, in gran parte regolarmente autorizzati o
successivamente condonati o in via di sanatoria.
Si tratta invero di insediamenti minori, prime case ed
edifici di pubblico interesse, quali alberghi, bar,
ristoranti, frutto di uno stato di necessità e senza alcun
fine speculativo, attesa la mancanza di aree private
edificabili, tanto è vero che nel corso degli anni le
amministrazioni comunali li hanno dotati di infrastrutture
primarie e secondarie togliendoli dalla precarietà tipica
delle costruzioni abusive.
Anche qui occorre dare risposta al desiderio di ritorno
alla legalità dei cittadini che, nei decenni scorsi, hanno
occupato per motivi di necessità aree pubbliche. Per coloro
che intendessero sollevare obiezioni di tipo politico, va
ricordato che questa norma trae origine da un progetto
parlamentare della sinistra della X legislatura, relativo ad
aree demaniali dei rispettivi collegi. Richiesta - questa sì -
discutibile, in quanto relativa ad un interesse particolare e
non generale.
Pertanto sulla base di queste considerazioni devono
ritenersi inaccettabili e pertanto rinviate al mittente tutte
le considerazioni moralistiche che da quella parte dovessero
provenire.