XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3038
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
177, e successive modificazioni, concernenti il trasferimento
di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni, si
applicano per l'intero territorio nazionale limitatamente alle
aree demaniali non destinate all'esercizio della funzione
pubblica, e comunque ad esclusione del demanio marittimo e
lacuale, su cui siano state eseguite, a seguito di regolare
concessione urbanistica ed edilizia, opere di urbanizzazione e
di costruzione realizzate in conformitā alle medesime
concessioni, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.
2. La cessione a titolo oneroso delle aree demaniali di
cui al comma 1 da parte dei comuni ai privati possessori delle
aree medesime, secondo le procedure previste dalla legge 5
febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, č
autorizzata esclusivamente nei casi in cui, con motivata
delibera dell'amministrazione comunale, si dichiari cessato il
pubblico interesse sulle aree stesse, previo deposito di un
avviso nella segreteria comunale per la durata di trenta
giorni consecutivi. Nei trenta giorni successivi possono
essere presentate osservazioni od opposizioni, sulle quali si
esprime il comune contestualmente all'approvazione della
delibera. Il prezzo della cessione delle aree da parte dei
comuni ai privati possessori delle aree medesime č determinato
secondo le procedure dell'articolo 3, comma 1, della citata
legge n. 177 del 1992, e successive modificazioni, per le aree
su cui siano state eseguite opere di pubblica utilitā ovvero
sulla base dei prezzi di mercato per le aree su cui siano
state eseguite opere di interesse privato.