XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3038




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, concernenti il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni, si applicano per l'intero territorio nazionale limitatamente alle aree demaniali non destinate all'esercizio della funzione pubblica, e comunque ad esclusione del demanio marittimo e lacuale, su cui siano state eseguite, a seguito di regolare concessione urbanistica ed edilizia, opere di urbanizzazione e di costruzione realizzate in conformitā alle medesime concessioni, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.
        2. La cessione a titolo oneroso delle aree demaniali di cui al comma 1 da parte dei comuni ai privati possessori delle aree medesime, secondo le procedure previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, č autorizzata esclusivamente nei casi in cui, con motivata delibera dell'amministrazione comunale, si dichiari cessato il pubblico interesse sulle aree stesse, previo deposito di un avviso nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi. Nei trenta giorni successivi possono essere presentate osservazioni od opposizioni, sulle quali si esprime il comune contestualmente all'approvazione della delibera. Il prezzo della cessione delle aree da parte dei comuni ai privati possessori delle aree medesime č determinato secondo le procedure dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 177 del 1992, e successive modificazioni, per le aree su cui siano state eseguite opere di pubblica utilitā ovvero sulla base dei prezzi di mercato per le aree su cui siano state eseguite opere di interesse privato.



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