XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3035




        Onorevoli Colleghi! - Il contratto di servizio sottoscritto il 6 novembre 2000 dalla Rai spa e dal Ministero delle comunicazioni, in attuazione della convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, all'articolo 11 indica quali sono le iniziative che il concessionario deve attuare per la valorizzazione delle culture locali. Con riferimento alla legge 6 agosto 1990, n. 223, cosiddetta "legge Mammì" di disciplina del sistema radiotelevisivo italiano pubblico e privato, l'articolo 8 della stessa convenzione dispone che la concessionaria pubblica trasmette programmi uguali su tutto il territorio nazionale attraverso tre reti televisive, una delle quali - tradizionalmente Rai Tre - idonea anche ad una programmazione regionale o subregionale. Rai Tre, dunque, è destinata a diventare rete federale con parte della programmazione specifica per ogni regione. Il modello della terza rete regionale, sensibile ad una programmazione territoriale e rispettoso delle differenze, ha raccolto fin dal suo esordio un elevato gradimento da parte del pubblico che ha interpretato l'offerta della programmazione delle reti regionali come la più aderente ad un modello "ideale" di servizio pubblico. La risposta in termini di audience è stata una significativa fidelizzazione, particolarmente per quanto riguarda i programmi d'informazione locale.
        Proprio a partire dai risultati ottenuti con il decentramento di alcune aree di programmazione è andata confermandosi nel tempo la convinzione che il servizio pubblico abbia la sua vocazione nella specificità dell'offerta, che può e deve realizzare i propri obiettivi qualitativi al di fuori della diretta concorrenza con le emittenti private, ma senza per questo perdere necessariamente competitività assoluta in termini di mercato. Uno standard qualitativo garantito ed una netta differenziazione con i programmi irradiati dalle reti private implica che il servizio pubblico, innanzitutto, si liberi dalla etero-direzionalità e dal generalismo tipico del modello pubblicitario commerciale e cerchi la propria missione in un servizio sempre più autonomo dalle ideologie nazional-popolari e sempre più pluralista, nel quadro della modifica in senso federalista del titolo V della parte seconda della Costituzione. La ritrovata vocazione federalista del servizio pubblico è confermata dalla delibera del consiglio d'amministrazione Rai del 16 aprile 2002 che rileva tra gli obiettivi primari e immediati quello di un'autentica televisione federalista. Vengono individuate tre linee strategiche di intervento: l'informazione di prossimità attraverso i telegiornali regionali in base all'esperienza di Rai Tre; la valorizzazione dei centri di produzione e la creazione di adeguati spazi quotidiani su Rai Tre e Rai Due, trasmessi in differenti fasce orarie, dedicati alla trasmissione di produzioni realizzate dai centri Rai di Milano e Torino per il nord, Roma per il centro e Napoli per il sud e le isole. Quindi, la riforma pensata per la sola Rai Tre deve ora passare ad una fase più matura ed estendersi ad una segmentazione strategica dell'intero palinsesto, attraverso una programmazione su base macroregionale che coinvolga anche Rai Due e la stessa Rai Uno. E' indifferibile l'adeguamento al nuovo corso devolvendo e decentrando, oltre alla programmazione, anche le sedi di produzione, che devono ritrovare vitalità, capacità ideativa e realizzativa. Si deve incentivare il passaggio di attività verso più centri di produzione togliendo a Roma l'attuale monopolio culturale. La citata delibera del consiglio di amministrazione Rai sottolinea come "le trasmissioni dovranno avvenire in contemporanea differenziandosi per le tre zone geografiche". A tale proposito la presente proposta di legge modifica la citata legge n. 223 che, all'articolo 3, comma 11, definendo l'esercizio in ambito nazionale in termini di copertura territoriale minima, di fatto, implica una programmazione unitaria. Si vuole in tale modo offrire al servizio pubblico radiotelevisivo la possibilità di procedere ad una riorganizzazione dell'intera azienda dal punto di vista culturale nel rispetto delle identità locali.




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