XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3035




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 3, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Nell'ambito della radiodiffusione televisiva nazionale, al servizio radiotelevisivo pubblico è consentita una programmazione diversificata con riferimento a tre macroaree di utenza, ciascuna con una copertura fino ad un massimo di otto regioni purchè contigue, e per un tempo non superiore ad un terzo della programmazione giornaliera".



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