XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3035
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 3, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n.
223, dopo il quarto periodo è inserito il seguente:
"Nell'ambito della radiodiffusione televisiva nazionale, al
servizio radiotelevisivo pubblico è consentita una
programmazione diversificata con riferimento a tre macroaree
di utenza, ciascuna con una copertura fino ad un massimo di
otto regioni purchè contigue, e per un tempo non superiore ad
un terzo della programmazione giornaliera".