XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3031
Onorevoli Colleghi! - Il diritto all'identità personale
rappresenta, nelle società contemporanee, un bene giuridico di
vitale importanza, sia per quanto attiene alle forme della
soggettività, sia per quel che riguarda i processi relazionali
tra l'individuo e la collettività, ovvero tra il cittadino e
l'ordinamento normativo pubblico. In questa dimensione
legislativa e culturale, per molti profili nuova rispetto alle
più tradizionali concezioni dei diritti soggettivi e delle
libertà in versione prevalentemente privatistica, si collocano
recenti pronunce costituzionali e specifiche affermazioni
espresse dalle Carte, europee ed internazionali, volte a
sottolineare i significati più propriamente comunitari e
sociali dell'identità personale e della sua stessa ontologia.
Nondimeno, anche nelle posizioni istituzionali e
giurisprudenziali più avanzate, si registrano rimarchevoli
lacune e non poche contraddizioni. Così, se da una parte si
tende a compendiare nella nozione di identità personale
aspetti e componenti della struttura psicologica e della vita
di relazione, finora inediti o trascurati (l'auto/eterostima,
il ruolo all'interno del proprio contesto, eccetera), per
altri versi emerge il rischio di scadere nel puro formalismo,
enunciativo e dottrinale, che finisce per mortificare dati e
referenti non meno essenziali. La questione del nome (o, più
tecnicamente, del prenome) è, al riguardo, emblematica di un
atteggiamento politico-legislativo decisamente ambivalente.
Infatti, malgrado il nome rappresenti, praticamente da sempre,
il fulcro medesimo dell'identità personale, o, secondo una più
antica terminologia giuridica, il primo dei "segni distintivi
della persona", non soltanto di esso si continua a fornire una
prospettazione stereotipata e nozionistica (il mero "diritto
al nome", statico ed autoreferenziale), ma, grazie a certe
pseudo-riforme delle norme sullo stato civile, i diritti e le
libertà che vi ineriscono risultano ancor più compromesse e
stravolte. E' il caso delle innovazioni, decisamente
peggiorative, introdotte dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che ha
abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, ma che
determina un regime giuridico e procedurale assai restrittivo
in ordine ai presupposti dell'autorizzazione al cambiamento
del nome e restituisce, ad un restaurato "Stato etico" di
infausta memoria, il potere di ingerenza nella sfera delle
scelte soggettive e, persino, del gusto individuale.
Orbene, considerando che l'articolo 22 della Costituzione
sancisce il diritto al nome e lo eleva a rango di bene,
tutelato dalla fonte primaria della legge, questo stesso
diritto dovrebbe riassumere in sé tutte le sue possibili forme
di manifestazione e di applicazione, ivi compresa la facoltà
di cambiarlo, indipendentemente dall'essere, o apparire,
"ridicolo, vergognoso (...)" (articolo 89 del citato
regolamento) o comunque inscriventesi in situazioni di
dileggio o compromissione del decoro personale. Tuttavia, è
evidente come la libertà di scegliersi un nome diverso da
quello imposto alla nascita non consista unicamente nel
ritagliare spazi più estesi rispetto alla vigente
regolamentazione ed alle attuali preclusioni, bensì finisca
per implicare una radicale trasformazione, percettiva e
politica, dei rapporti fra Stato-ordinamento e diritti civili,
almeno in questo ambito.
Ciò si riflette essenzialmente nel salto qualitativo di
cui beneficia la posizione dell'eventuale richiedente che, da
portatore di un semplice interesse legittimo, sottoposto ad
autorizzazione amministrativa (seppur formalmente affidata
alla magistratura nell'ibrida veste della volontaria
giurisdizione), assume il ruolo di titolare di diritti
soggettivi, per di più personalissimi, dotati di ben maggiore
protezione nei confronti del potere pubblico. La qualcosa, tra
l'altro, assume ulteriore rilevanza specificamente dopo la
sedicente riforma del 2000, che ha preteso di accentuare
l'"amministrativizzazione" della procedura relativa al cambio
del prenome spostandone la competenza dall'autorità
giudiziaria al prefetto ed al Ministro dell'interno,
esasperando, così, il controllo poliziesco su tali materie.
In secondo luogo, non è difficile constatare come,
attestandosi uniformemente sull'imprescindibilità dei
requisiti del nome "ridicolo, vergognoso, (...)", tanto il
legislatore del 1939, quanto quello del 2000, abbiano inteso
conferire all'istanza (o, dicasi pure, al desiderio) di
scegliere un nome diverso da quello imposto alla nascita, una
veste prettamente residuale ed eccezionale, ovvero
esercitabile solo in presenza di fattori macroscopici di
indecorosità e denigrazione lessicale in danno del
titolare.
Riconoscere, allora, il diritto al cambiamento del nome,
senza alcun limite, ossia in difetto di quei requisiti, e
sancirne il libero esercizio riattribuito integralmente a chi
ne sia interessato, non equivale soltanto alla piena
attuazione dei princìpi contenuti (e garantiti) dall'articolo
22 della Carta costituzionale, ma concorre a normalizzare i
contenuti e gli obiettivi della scelta individuale che diviene
giuridicamente prioritaria e protetta da qualunque
"affievolimento" di tipo amministrativistico. Con l'effetto,
anche sul piano procedurale di invertire, in fatto e in
diritto, i ruoli normativi tra richiedente e pubblica
autorità, e segnatamente in ordine all'inversione dell'onere
della prova, in tal senso, non è più compito dell'interessato
dimostrare la sussistenza di elementi idonei ad ottenere il
cambio del nome, bensì è l'organo, preposto a ricevere
l'istanza, ad opporre eventuali motivazioni (gravi) ostative
all'accoglimento della domanda. Infine, nella prospettiva del
decentramento e delle autonomie territoriali, nonché
dell'attribuzione di competenze esclusive in tema di stato
civile all'ente locale, è opportuno individuare nel sindaco
l'unico, naturale referente del procedimento di cambiamento
del nome anche per chiare esigenze di snellimento burocratico
e di semplificazione decisionale.
Agli stessi criteri inerenti la scelta del nuovo prenome
deve, poi, corrispondere la procedura diretta ad ottenere
anche il cambiamento del nome nel suo genere. Per molti versi,
anzi, questa seconda tipologia di istanze abbisogna,
attualmente, di una incisiva "civilizzazione" che, nel
contempo, de-medicalizzi le problematiche esistenziali e
giuridiche che sono a monte dell'identità personale in
connessione all'identità di genere, e riduca, entro termini
costituzionalmente accettabili, l'ingerenza dei poteri
pubblici nella sfera della sessualità e dei comportamenti
soggettivi.
Se, dunque, da una parte, de-medicalizzare (o, meglio,
de-psichiatrizzare) l'ambito dei segni distintivi della
personalità, ove questi debbano accordarsi anche ad una scelta
di genere, equivale al definitivo superamento di ogni
pregiudizialità patologica nei confronti di quanti si (auto)
determinino a chiamarsi Maria, anziché Mario, o viceversa,
dall'altra, reiscrivere tale aspettativa in un'ordinaria
procedura da espletare presso gli uffici comunali, ne sancisce
la natura giuridica esclusivamente civilistica.
Dal punto di vista normativo, codesta civilizzazione del
cambiamento di nome anche nel genere, produce la netta
separazione della questione della correzione anagrafica
dall'ambito di incidenza della certificazione
dell'attribuzione di sesso disciplinata dalla legge 14 aprile
1982, n. 164, e procedente dalla modificazione chirurgica
degli organi della riproduzione.
Infatti, grazie all'affermata autonomia reciproca dei due
procedimenti, la richiesta di cambiamento del nome non
presenta più alcuna contiguità e/o subalternità rispetto
all'insieme delle problematiche, segnatamente mediche,
psicopatologiche, peritali e chirurgiche che restano di
esclusiva competenza previsionale delle norme sul mutamento
somatico del sesso e sui suoi effetti di stato civile. In
questo senso, la nuova legge sul cambiamento del nome anche
nel genere dimostra di andare persino oltre quelle, pur
apprezzabili, "piccole soluzioni" che, sul modello della
"kleine Losung" tedesca, consentono la modificazione
onomastica del transessuale, pur senza la conversione
chirurgica, vincolandola, però, alla sottoposizione ad
accertamenti di carattere medico-psicologico. Del resto, non è
casuale come tale procedura, denominata "piccola soluzione",
si rapporti anche etimologicamente alla "grande soluzione",
rappresentata dalla trasformazione chirurgica, ovvero resti
invariabilmente inscritta nella logica patologistica della
transessualità, configurandone soltanto un'ipotesi "minore" o
meno grave.
Per contro, la nuova regolamentazione contenuta nella
presente proposta di legge si muove sulla linea e sul modello
dell'atto notorio: eliminata ogni indagine psicodiagnostica o
clinica sullo stato psicofisico del richiedente, il supporto
probatorio della scelta individuale è affidato esclusivamente
alle sommarie informazioni fornite da tre testimoni, indicati
dall'interessato, che siano in grado di evidenziare la
coincidenza dello stile di comportamento di costui con
l'istanza di cambiare nome anche nel genere. In più, rispetto
alla procedura del semplice cambio del prenome, v'è la
previsione dell'intervento del giudice tutelare, la cui
partecipazione rimane rigorosamente circoscritta ad un
controllo di legalità che, oltre ad assolvere esigenze di
correttezza formale e di conformità ai princìpi generali
dell'ordinamento giuridico, può rivelarsi utile a dirimere
eventuali contrasti (o violazioni procedimentali) fra il
richiedente e il sindaco o gli organismi comunali
competenti.
Nondimeno, ed al fine di rafforzare il sistema delle
garanzie a tutela dell'interessato, la proposta di legge
prevede una forma di appello al tribunale competente per
territorio avverso decisioni eventualmente sfavorevoli del
giudice tutelare che possano essere affette da vizi di
legittimità.
Sempre nell'ottica dei diritti soggettivi, la proposta di
legge contiene norme a tutela della privacy,
segnatamente per quanto attiene alla cancellazione del nome
precedente, nonché riconosce il cosiddetto "diritto di
pentimento", ovvero di ripristino del prenome originario,
anche nel genere, qualora l'interessato intenda tornare
all'identità personale assegnata alla nascita. Infine, per
sopperire a possibili situazioni di emergenza in cui si
manifesti la volontà del soggetto di ottenere un nome e/o un
nome di genere diverso, sono previste ipotesi di cambiamento
del nome in casi particolari con le relative specificità
sostanziali e procedimentali.
Con questi obiettivi e con questi presupposti, la presente
proposta di legge tende ad esaudire aspettative culturali,
motivazionali e finanche estetiche ultrasecolari presenti
nella collettività e mai riconosciute giuridicamente, almeno
fino ad oggi. Il diritto alla scelta del nome, liberato dai
limiti e dalle riserve di legislazioni comunque autoritarie,
può fondatamente ritenersi che concorrerà a restituire alla
persona una parte estremamente importante della sua capacità
autodeterminativa, in consonanza con l'immagine esterna che
ciascun cittadino intende ed intenderà costruirsi secondo le
proprie attitudini e preferenze. Ad identiche esigenze potrà
corrispondere la facoltà di cambiare nome anche nel genere,
sia per consentire un'armonizzazione dell'Io e del Sé sociale
senza l'obbligo (sovente, il ricatto) della sottoposizione ad
interventi chirurgici devastanti e frequentemente non voluti,
sia per definire, una volta per tutte, un nuovo diritto di
genere, pluralistico e polimorfo, imperniato unicamente
sull'identità (e l'immagine) personale, ovvero oltrepassante
lo schematismo manicheo del sistema binario
maschile-femminile.