XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3031
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. Il diritto al nome è personale e inviolabile.
2. E' altresì personale e inviolabile il diritto di ognuno
alla scelta del proprio nome, anche in contrasto con quello
imposto alla nascita che può essere cambiato per libera
determinazione dell'interessato.
3. Salvo i casi previsti dall'articolo 2, è fatto divieto
a qualunque persona, ente o pubblica autorità di inibire,
ostacolare o rendere inefficace l'esercizio dei diritti di cui
al presente articolo.
Art. 2.
(Procedimento).
1. Il cittadino maggiorenne che intende cambiare il
proprio nome o aggiungere al proprio un altro nome, anche
fuori dei casi previsti dall'articolo 89 del regolamento per
la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato
civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, deve farne richiesta al sindaco del
comune di residenza.
2. Entro un mese dal ricevimento della richiesta di cui al
comma 1, il sindaco ordina all'ufficiale di stato civile
l'iscrizione del nuovo nome o del nome aggiunto
all'originario, previo riscontro della correttezza e della
conformità dei dati documentali fornitigli e dopo eventuale
audizione personale, per chiarimenti, del richiedente.
3. Ove sussistano gravi motivazioni di carattere
giudiziario, ovvero amministrativo, il sindaco sospende il
procedimento di cambiamento del nome informandone,
contestualmente, l'interessato. Cessata o rimossa la causa
ostativa, il procedimento è immediatamente riattivato in
assenza di formale rinuncia da parte del richiedente.
4. Avverso il provvedimento di sospensione del sindaco o
in caso di violazione del termine di cui al comma 2, è ammesso
ricorso al giudice tutelare competente per territorio.
Art. 3.
(Onomastica di genere).
1. Salvi i casi disciplinati dall'articolo 2, allo scopo
di armonizzare o adeguare i segni distintivi della persona
alla sua evoluzione esistenziale, può essere richiesto il
cambiamento del nome imposto alla nascita anche per quanto
concerne il genere onomastico dello stesso.
2. Nei casi di richiesta di cambiamento del nome ai sensi
del comma 1 del presente articolo e ad integrazione del
procedimento di cui all'articolo 2, l'interessato deve
indicare i nominativi di tre testimoni, anche legati da
rapporti di parentela o consanguineità con il richiedente, che
ne confermino i contenuti e le motivazioni.
3. Il sindaco provvede, entro quindici giorni dal
ricevimento dell'istanza, alla convocazione dell'interessato e
dei testimoni per la loro audizione da eseguire personalmente
o tramite l'intervento di un funzionario comunale a ciò
delegato. Entro cinque giorni dall'audizione, il parere del
sindaco deve essere notificato, tramite messo comunale, al
giudice tutelare competente per territorio.
4. Il giudice tutelare, assunte le informazioni ed operato
il controllo di conformità circa i requisiti legali
dell'istanza, entro cinque giorni dal ricevimento, provvede
con decreto motivato a convalidare o non convalidare il parere
del sindaco e ne dà immediata comunicazione allo stesso.
5. Contro il provvedimento del giudice tutelare, entro il
termine di un mese, l'interessato può proporre ricorso al
tribunale competente per territorio. Il presidente del
tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti, che
possono stare in giudizio anche senza nominare un difensore, e
può sospendere il provvedimento anche prima della conclusione
del processo, se perviene richiesta in tale senso da parte
dell'interessato. La decisione sul ricorso è assunta in camera
di consiglio.
Art. 4.
(Tutela della riservatezza).
1. Per tutti i casi contemplati dalla presente legge,
l'iscrizione del nuovo nome sui registri di stato civile
produce l'immediata cancellazione del nome imposto alla
nascita dalla documentazione, su materiale cartaceo o
telematico, con assoluto divieto per chiunque di usarlo,
richiamarlo in atti o divulgarlo sotto ogni forma o modo.
2. Ferme restando le disposizioni della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni, l'uso personale o da
parte di terzi del nome precedente è perseguibile a norma
degli articoli 494, 495 e 496 del codice penale, fatta salva
la sussistenza di ulteriori fattispecie delittuose.
Art. 5.
(Reversibilità).
1. La persona che ha ottenuto il cambiamento del nome,
anche per quanto concerne il genere onomastico, può in
qualunque momento riassumere il nome imposto alla nascita.
2. Il diritto di reversibilità di cui al comma 1 si
esercita mediante comunicazione scritta, ovvero dichiarazione
orale resa personalmente al sindaco o al funzionario delegato
del comune presso il quale è stato eseguito il cambiamento del
nome, che procedono al ripristino dell'iscrizione originaria
nei registri dello stato civile.
Art. 6.
(Cambiamento del nome
in casi particolari).
1. In caso di necessità e urgenza, ovvero qualora la
persona versi in condizioni di grave infermità o di pericolo
di vita, in deroga alle norme del procedimento ordinario
previsto agli articoli 2 e 3, deve darsi luogo ad immediato
accoglimento della richiesta o dell'istanza
dell'interessato.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il sindaco del comune di
residenza dell'interessato valuta la documentazione sanitaria
o amministrativa e, verificata la sussistenza delle condizioni
di cui al comma 1, ovvero assunte le informazioni e compiuti
gli eventuali accertamenti, provvede a disporre il cambiamento
del nome entro le quarantotto ore successive al ricevimento
della richiesta o dell'istanza.
Art. 7.
(Abrogazioni).
1. L'articolo 35 e il comma 4 dell'articolo 110 del
regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono
abrogati.
2. Al quinto comma dell'articolo 2 della legge 14 aprile
1982, n. 164, sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo
precedente accoglimento dell'istanza di cambiamento del nome e
del suo genere".