XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3027
Onorevoli Colleghi! - Sotto la spinta passionale del
cosiddetto fenomeno di "Mani pulite" e a causa dello scontro
politico aggravatosi, ingiustamente, nel Paese e soprattutto
in Parlamento, a motivo del diniego di autorizzazione a
procedere nei confronti di un ex-Presidente del Consiglio dei
ministri, diniego che, anche per l'atteggiamento assunto da
una specifica procura della Repubblica, che a questa
autorizzazione a procedere aveva richiesto, sollevò la
opposizione largamente strumentale di una parte delle Camere e
dello schieramento politico, il Parlamento innovò
profondamente il sistema delle prerogative e immunità dei
membri del Parlamento contenuto nell'articolo 68 della
Costituzione.
In particolare, fu di fatto soppressa la tradizionale
guarentigia della inviolabilità, che è insieme una conseguenza
della "primazia" che il Parlamento ha in ogni ordinamento
democratico rappresentativo e della divisione dei poteri.
Guarentigia costantemente accordata ai membri delle Assemblee
rappresentative da oltre duecento anni e contenuta nelle più
antiche Costituzioni europee e americane, così come nelle
nuove Costituzioni degli Stati dell'Europa orientale quando
sono ritornati a un regime di libertà.
Recenti avvenimenti hanno palesato chiaramente come
l'assenza di questa guarentigia non solo esponga il
parlamentare alla minaccia della prevalenza del potere del
giudice ma anche di pubblici ministeri nei suoi confronti, ma
aggravi la situazione di conflittualità e di diffidenza della
classe politica nei confronti della magistratura.
Sembra pertanto opportuno un "ritorno alla Costituzione",
ad una Costituzione che fu adottata dall'Assemblea Costituente
quasi all'unanimità e certo dai partiti che ne rappresentavano
insieme l'ideologia o il mito storico fondante.
Si tenga conto tra l'altro che della prerogativa
dell'inviolabilità, nelle identiche forme in cui era prevista
dal precedente testo dell'articolo 68 della Costituzione,
hanno continuato a godere i membri della Corte costituzionale,
certo organo supremo di garanzia costituzionale in forma
contenziosa ma non diretta espressione della sovranità
popolare.
Quello che qui si propone è pertanto un "ritorno alla
Costituzione", con le aggiunte e i chiarimenti resi necessari
dalla più forte incidenza nella sfera della libertà che le
moderne tecniche, metodi e strumenti di indagine hanno posto
nelle mani dei pubblici ministeri, dei giudici istruttori e
delle stesse forze di polizia.
E' bene ricordare ancora una volta che la guarentigia o la
prerogativa dell'inviolabilità è un riflesso della posizione
di supremazia del Parlamento e del principio della divisione
dei poteri. Essa è volta non soltanto a tutelare il Parlamento
nei suoi membri da indebite minacce o pressioni da parte di
organi dell'ordine giudiziario, ma anche a garantire la
integrità, non solo numerica ma anche politica, delle due
Camere.
Attesa la grande trasformazione intervenuta
nell'attribuzione dei poteri dei Consigli regionali per
effetto della devoluzione in senso federalista di larga parte
delle competenze dello Stato alle regioni, è venuta a
innovarsi profondamente la posizione costituzionale delle
Assemblee regionali stesse. Per cui sembra conforme ai
princìpi generali dell'ordinamento costituzionale estendere
anche ai membri delle Assemblee e dei Consigli regionali le
guarentigie previste per i membri del Parlamento.