XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3027




        Onorevoli Colleghi! - Sotto la spinta passionale del cosiddetto fenomeno di "Mani pulite" e a causa dello scontro politico aggravatosi, ingiustamente, nel Paese e soprattutto in Parlamento, a motivo del diniego di autorizzazione a procedere nei confronti di un ex-Presidente del Consiglio dei ministri, diniego che, anche per l'atteggiamento assunto da una specifica procura della Repubblica, che a questa autorizzazione a procedere aveva richiesto, sollevò la opposizione largamente strumentale di una parte delle Camere e dello schieramento politico, il Parlamento innovò profondamente il sistema delle prerogative e immunità dei membri del Parlamento contenuto nell'articolo 68 della Costituzione.
        In particolare, fu di fatto soppressa la tradizionale guarentigia della inviolabilità, che è insieme una conseguenza della "primazia" che il Parlamento ha in ogni ordinamento democratico rappresentativo e della divisione dei poteri. Guarentigia costantemente accordata ai membri delle Assemblee rappresentative da oltre duecento anni e contenuta nelle più antiche Costituzioni europee e americane, così come nelle nuove Costituzioni degli Stati dell'Europa orientale quando sono ritornati a un regime di libertà.
        Recenti avvenimenti hanno palesato chiaramente come l'assenza di questa guarentigia non solo esponga il parlamentare alla minaccia della prevalenza del potere del giudice ma anche di pubblici ministeri nei suoi confronti, ma aggravi la situazione di conflittualità e di diffidenza della classe politica nei confronti della magistratura.
        Sembra pertanto opportuno un "ritorno alla Costituzione", ad una Costituzione che fu adottata dall'Assemblea Costituente quasi all'unanimità e certo dai partiti che ne rappresentavano insieme l'ideologia o il mito storico fondante.
        Si tenga conto tra l'altro che della prerogativa dell'inviolabilità, nelle identiche forme in cui era prevista dal precedente testo dell'articolo 68 della Costituzione, hanno continuato a godere i membri della Corte costituzionale, certo organo supremo di garanzia costituzionale in forma contenziosa ma non diretta espressione della sovranità popolare.
        Quello che qui si propone è pertanto un "ritorno alla Costituzione", con le aggiunte e i chiarimenti resi necessari dalla più forte incidenza nella sfera della libertà che le moderne tecniche, metodi e strumenti di indagine hanno posto nelle mani dei pubblici ministeri, dei giudici istruttori e delle stesse forze di polizia.
        E' bene ricordare ancora una volta che la guarentigia o la prerogativa dell'inviolabilità è un riflesso della posizione di supremazia del Parlamento e del principio della divisione dei poteri. Essa è volta non soltanto a tutelare il Parlamento nei suoi membri da indebite minacce o pressioni da parte di organi dell'ordine giudiziario, ma anche a garantire la integrità, non solo numerica ma anche politica, delle due Camere.
        Attesa la grande trasformazione intervenuta nell'attribuzione dei poteri dei Consigli regionali per effetto della devoluzione in senso federalista di larga parte delle competenze dello Stato alle regioni, è venuta a innovarsi profondamente la posizione costituzionale delle Assemblee regionali stesse. Per cui sembra conforme ai princìpi generali dell'ordinamento costituzionale estendere anche ai membri delle Assemblee e dei Consigli regionali le guarentigie previste per i membri del Parlamento.




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