XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3027
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere
perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni e nell'espletamento dei
compiti loro affidati quali rappresentanti della sovranità
popolare.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
procedimento penale, nè può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà in qualunque modo, o sottoposto a
qualunque misura cautelare personale o a qualunque misura
coercitiva prevista dalle norme di diritto penale e di diritto
processuale penale generali o speciali, salvo che sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio
l'arresto in flagranza.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a misure di
intercettazione telefonica ambientale e comunque su mezzi di
comunicazione elettrici o elettronici, nonché a provvedimenti
che costituiscano eccezione al diritto alla libertà e
segretezza delle comunicazioni postali e telegrafiche. Nessuna
intercettazione di conversazione o di comunicazione alle quali
prenda parte un membro del Parlamento può essere in qualunque
modo e per qualunque fine utilizzata senza l'autorizzazione
della Camera di cui il membro del Parlamento fa parte. Di tali
intercettazioni indirette l'autorità giudiziaria o l'autorità
di polizia deve dare immediata comunicazione alla Camera di
appartenenza.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o
mantenere in detenzione, anche in esecuzione di una sentenza
irrevocabile, un membro del Parlamento o chi al Parlamento
venga eletto".
Art. 2.
1. Il quarto comma dell'articolo 122 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Ai consiglieri regionali e ai membri delle altre
Assemblee rappresentative legislative previste per le Regioni
a statuto speciale sono estese le prerogative e le immunità
accordate ai membri del Parlamento".