XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3027




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni e nell'espletamento dei compiti loro affidati quali rappresentanti della sovranità popolare.
        Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà in qualunque modo, o sottoposto a qualunque misura cautelare personale o a qualunque misura coercitiva prevista dalle norme di diritto penale e di diritto processuale penale generali o speciali, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza.
        Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a misure di intercettazione telefonica ambientale e comunque su mezzi di comunicazione elettrici o elettronici, nonché a provvedimenti che costituiscano eccezione al diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni postali e telegrafiche. Nessuna intercettazione di conversazione o di comunicazione alle quali prenda parte un membro del Parlamento può essere in qualunque modo e per qualunque fine utilizzata senza l'autorizzazione della Camera di cui il membro del Parlamento fa parte. Di tali intercettazioni indirette l'autorità giudiziaria o l'autorità di polizia deve dare immediata comunicazione alla Camera di appartenenza.
        Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione, anche in esecuzione di una sentenza irrevocabile, un membro del Parlamento o chi al Parlamento venga eletto".


Art. 2.

        1. Il quarto comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Ai consiglieri regionali e ai membri delle altre Assemblee rappresentative legislative previste per le Regioni a statuto speciale sono estese le prerogative e le immunità accordate ai membri del Parlamento".



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