XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3021
Onorevoli Colleghi! - Nel nostro ordinamento il segreto
professionale rappresenta la specifica tutela riconosciuta a
determinati soggetti, in virtù della attività svolta, che
consente a costoro di non avere l'obbligo, nel corso di un
accertamento giudiziario, di riferire quanto appreso e
conosciuto per ragioni afferenti il loro ministero, il loro
ufficio o la loro professione.
Il segreto professionale sulle fonti delle notizie,
rappresenta la peculiare garanzia che caratterizza l'attività
giornalistica svolta nell'interesse della informazione
destinata alla intera collettività.
Detto segreto è riconosciuto, nell'assetto normativo, da
specifiche disposizioni e tutelato, altresì, anche da una
recente raccomandazione emessa dal Comitato dei ministri del
Consiglio d'Europa (la n. 7 dell'8 marzo 2001).
L'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, infatti,
espressamente impone al giornalista il rispetto del segreto
professionale sulla fonte delle notizie quando "ciò sia
richiesto dal carattere fiduciario di esse".
Se da una parte, quindi, il segreto viene non solo
consentito ma imposto al giornalista dal citato articolo 2,
inserito nella legge istitutiva dell'ordinamento
professionale, dall'altra, le regole del processo penale,
cristallizzate dal codice di procedura penale, non offrono la
medesima ampiezza applicativa, finendo per frustrarne la
stessa ratio.
Invero, l'articolo 200 del codice di procedura penale, che
riconosce il principio della tutela del segreto professionale
anche per i giornalisti, fissa, al comma 3, limiti angusti per
la sua concreta applicazione.
La richiamata norma prevede, infatti, che il giudice possa
ordinare al giornalista di rivelare la fonte della
informazione acquisita qualora le notizie risultino
"indispensabili" ai fini della prova del reato per cui si
procede e la loro veridicità sia accertabile solo attraverso
l'identificazione della fonte.
In sostanza, anche in presenza di notizie di carattere
fiduciario assunte dal giornalista, si riconosce al giudice il
potere di imporre al professionista di indicarne la fonte, se
sussistono determinate condizioni afferenti l'oggetto del
giudizio e la prova del fatto reato per cui si procede.
La norma si riferisce esclusivamente al "giudice" e non
estende al pubblico ministero la titolarità del medesimo
potere.
A ben vedere, tuttavia, l'articolo 362 del codice di
procedura penale, richiama, in relazione alle assunzioni di
informazioni da parte del pubblico ministero, ritenendolo
espressamente applicabile, proprio le norme contenute
nell'articolo 200.
Prescindendo dalla problematica individuazione della
specificazione in ordine alla legittimazione afferente
l'"imposizione" della rivelazione della fonte - che sembra,
comunque, fare escludere in capo al pubblico ministero un
autonomo potere - è la norma nel suo complesso a non ritenersi
pienamente condivisibile.
L'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 200 del
codice di procedura penale, infatti, si presta, nelle
applicazioni pratiche, ad una forma eccessivamente estesa ed
incontrollata di discrezionalità da parte del giudice nella
valutazione afferente l'obbligo di deporre (obbligo relativo
alla rivelazione della fonte). Così, in concreto, il segreto
professionale riconosciuto (ed imposto) dalla legge al
giornalista, viene concepito come una garanzia di stile, priva
della necessaria ampiezza riconosciuta, per le analoghe
fattispecie tipiche delle altre categorie individuate dal
citato articolo 200 del codice di procedura penale.
Ne discende, inevitabilmente, una compressione massima del
diritto-dovere di cronaca riconosciuto nel nostro ordinamento
a chi opera, professionalmente, nel campo della informazione,
dalla quale non possono che scaturire effetti distorsivi della
medesima previsione normativa.
I recenti episodi verificatisi in occasione di indagini
relative alla rivelazione di notizie acquisite in modo
riservato e confidenziale dai giornalisti, come è noto, sono
stati caratterizzati anche da perquisizioni domiciliari e
sequestri di strumenti di lavoro.
Anche tali ultime clamorose vicende, accompagnate da
reazioni decise degli organismi professionali e da iniziative
di sindacato ispettivo proposte nelle sedi parlamentari, si
sono rivelate il frutto di una norma che, come detto, presta
il fianco ad inevitabili incursioni ed attraversamenti della
attività investigativa e delle iniziative giudiziarie anche
nel patrimonio di informazioni riservate custodite dai
professionisti che operano nel campo della informazione.
Mantenere la attuale formulazione dell'articolo 200 del
codice di procedura penale equivale, dunque, a consentire una
sostanziale privazione, per i giornalisti impegnati nell'opera
di informazione della collettività, della garanzia posta a
tutela della libertà e della autonomia della stessa attività
legittimamente svolta.
Alla luce di tali rilievi, si è ritenuta indispensabile
una specifica iniziativa legislativa diretta a correggere una
norma rivelatasi, nelle concrete applicazioni, non in linea
con l'assetto normativo relativo alla tutela del rispetto del
segreto professionale riconosciuto ai giornalisti sulla fonte
delle notizie.
Attraverso la presente proposta di legge, infatti, si è
inteso modificare il comma 3 dell'articolo 200 del codice di
procedura penale, estendendo ai giornalisti ed a coloro che
operano legittimamente nel campo della informazione, le
medesime garanzie riconosciute, al comma 1, alle altre
specifiche categorie professionali.