XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3021




        Onorevoli Colleghi! - Nel nostro ordinamento il segreto professionale rappresenta la specifica tutela riconosciuta a determinati soggetti, in virtù della attività svolta, che consente a costoro di non avere l'obbligo, nel corso di un accertamento giudiziario, di riferire quanto appreso e conosciuto per ragioni afferenti il loro ministero, il loro ufficio o la loro professione.
        Il segreto professionale sulle fonti delle notizie, rappresenta la peculiare garanzia che caratterizza l'attività giornalistica svolta nell'interesse della informazione destinata alla intera collettività.
        Detto segreto è riconosciuto, nell'assetto normativo, da specifiche disposizioni e tutelato, altresì, anche da una recente raccomandazione emessa dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (la n. 7 dell'8 marzo 2001).
        L'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, infatti, espressamente impone al giornalista il rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie quando "ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse".
        Se da una parte, quindi, il segreto viene non solo consentito ma imposto al giornalista dal citato articolo 2, inserito nella legge istitutiva dell'ordinamento professionale, dall'altra, le regole del processo penale, cristallizzate dal codice di procedura penale, non offrono la medesima ampiezza applicativa, finendo per frustrarne la stessa ratio.
        Invero, l'articolo 200 del codice di procedura penale, che riconosce il principio della tutela del segreto professionale anche per i giornalisti, fissa, al comma 3, limiti angusti per la sua concreta applicazione.
        La richiamata norma prevede, infatti, che il giudice possa ordinare al giornalista di rivelare la fonte della informazione acquisita qualora le notizie risultino "indispensabili" ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità sia accertabile solo attraverso l'identificazione della fonte.
        In sostanza, anche in presenza di notizie di carattere fiduciario assunte dal giornalista, si riconosce al giudice il potere di imporre al professionista di indicarne la fonte, se sussistono determinate condizioni afferenti l'oggetto del giudizio e la prova del fatto reato per cui si procede.
        La norma si riferisce esclusivamente al "giudice" e non estende al pubblico ministero la titolarità del medesimo potere.
        A ben vedere, tuttavia, l'articolo 362 del codice di procedura penale, richiama, in relazione alle assunzioni di informazioni da parte del pubblico ministero, ritenendolo espressamente applicabile, proprio le norme contenute nell'articolo 200.
        Prescindendo dalla problematica individuazione della specificazione in ordine alla legittimazione afferente l'"imposizione" della rivelazione della fonte - che sembra, comunque, fare escludere in capo al pubblico ministero un autonomo potere - è la norma nel suo complesso a non ritenersi pienamente condivisibile.
        L'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale, infatti, si presta, nelle applicazioni pratiche, ad una forma eccessivamente estesa ed incontrollata di discrezionalità da parte del giudice nella valutazione afferente l'obbligo di deporre (obbligo relativo alla rivelazione della fonte). Così, in concreto, il segreto professionale riconosciuto (ed imposto) dalla legge al giornalista, viene concepito come una garanzia di stile, priva della necessaria ampiezza riconosciuta, per le analoghe fattispecie tipiche delle altre categorie individuate dal citato articolo 200 del codice di procedura penale.
        Ne discende, inevitabilmente, una compressione massima del diritto-dovere di cronaca riconosciuto nel nostro ordinamento a chi opera, professionalmente, nel campo della informazione, dalla quale non possono che scaturire effetti distorsivi della medesima previsione normativa.
        I recenti episodi verificatisi in occasione di indagini relative alla rivelazione di notizie acquisite in modo riservato e confidenziale dai giornalisti, come è noto, sono stati caratterizzati anche da perquisizioni domiciliari e sequestri di strumenti di lavoro.
        Anche tali ultime clamorose vicende, accompagnate da reazioni decise degli organismi professionali e da iniziative di sindacato ispettivo proposte nelle sedi parlamentari, si sono rivelate il frutto di una norma che, come detto, presta il fianco ad inevitabili incursioni ed attraversamenti della attività investigativa e delle iniziative giudiziarie anche nel patrimonio di informazioni riservate custodite dai professionisti che operano nel campo della informazione.
        Mantenere la attuale formulazione dell'articolo 200 del codice di procedura penale equivale, dunque, a consentire una sostanziale privazione, per i giornalisti impegnati nell'opera di informazione della collettività, della garanzia posta a tutela della libertà e della autonomia della stessa attività legittimamente svolta.
        Alla luce di tali rilievi, si è ritenuta indispensabile una specifica iniziativa legislativa diretta a correggere una norma rivelatasi, nelle concrete applicazioni, non in linea con l'assetto normativo relativo alla tutela del rispetto del segreto professionale riconosciuto ai giornalisti sulla fonte delle notizie.
        Attraverso la presente proposta di legge, infatti, si è inteso modificare il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo ai giornalisti ed a coloro che operano legittimamente nel campo della informazione, le medesime garanzie riconosciute, al comma 1, alle altre specifiche categorie professionali.




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