XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3021




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti iscritti nell'Albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione".



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