XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3021
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si
applicano ai giornalisti professionisti, praticanti e
pubblicisti iscritti nell'Albo professionale, relativamente ai
nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie
di carattere fiduciario nell'esercizio della loro
professione".