XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3020
Onorevoli Colleghi! - "Vogliamo tenere assieme cose che
possono apparire impossibili, ma non devono esserlo, cioè un
carcere vivibile in cui la pena non abbia nulla di afflittivo
oltre la perdita della libertà". Sono parole dell'allora
direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, Alessandro Margara, pronunciate l'11 marzo del
1999 durante l'audizione alla II Commissione (Giustizia) della
Camera dei deputati in ordine al nuovo regolamento di
attuazione dell'ordinamento penitenziario. Il diritto
all'affettività in carcere, disse Margara in quella sede, è, e
forse era ritenuto, un tema impossibile. Non lo è più, almeno
nel confronto sociale e culturale. Non dovrebbe esserlo - è la
ragione della presente proposta di legge - nell'ordinamento
penitenziario e nel suo regolamento di esecuzione, di cui,
rispettivamente, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al
regolamento emanato con il decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
La presente proposta di legge costituisce l'esito positivo
di un molteplice lavoro: di analisi, di studio e di confronto
fra le associazioni impegnate in ordine alle problematiche del
carcere; di un lavoro politico e parlamentare svolto nella
XIII legislatura; e, infine, del gruppo tecnico coordinato
appunto dal dottor Alessandro Margara, fra i padri della
"legge Gozzini", il quale come direttore del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e come magistrato di
sorveglianza, ha attribuito e, per così dire, restituito al
mondo penitenziario piena legittimità fra i temi di uno Stato
di diritto.
Alla definizione ed alla valutazione della presente
proposta di legge - da ultimo nella giornata di studi
"Carcere: salviamo gli affetti" che si è tenuta presso la casa
di reclusione di Padova il 10 maggio 2002, a cura della
rivista "Ristretti Orizzonti" - hanno preso parte operatori
penitenziari, avvocati, magistrati di sorveglianza, detenuti,
operatori sociali, esperti in materia come Sergio Segio e
Sergio Cusani e parlamentari di diverse forze politiche. Un
appello della citata rivista e della Conferenza nazionale
volontariato giustizia sui temi del sistema penitenziario, per
un impegno di ordine legislativo e politico, è stato
sottoscritto da oltre cinquanta parlamentari appartenenti ad
ogni schieramento politico. Così come altri appelli ed altre
iniziative sono stati promossi, in questi anni, da
associazioni come Antigone o come il Gruppo Abele, da riviste
come "Fuoriluogo", da organizzazioni internazionali nelle sedi
istituzionali dell'Unione europea nelle realtà più aperte a
esperienze e a progetti di mutamento o in altre realtà dove,
al contrario, più difficili, arretrate e complesse erano e
sono le condizioni in cui operano e vivono tutti i soggetti
che appartengono al sistema penitenziario.
Nella XIII legislatura il tema dell'affettività in carcere
- con la proposta del nuovo regolamento di esecuzione
penitenziario, elaborata sotto la responsabilità dell'allora
sottosegretario alla giustizia, Franco Corleone, e del
direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
Alessandro Margara - da argomento teorico divenne materia di
governo. Il progetto di riforma del regolamento di esecuzione
penitenziario - con i nuovi articoli e la sua innovativa
impostazione di pensiero e di prospettiva, elaborati in
riferimento anche alle misure relative al trattamento
penitenziario previste all'articolo 28 della legge 26 luglio
1975, n. 354 - venne riformulato dopo il parere del Consiglio
di Stato, n. 61 del 2000, con lo stralcio delle misure più
innovative in materia di affettività dal testo definitivo
approvato dal Consiglio dei ministri nel giugno del 2000 ed
attualmente in vigore.
Le obiezioni del Consiglio di Stato erano state motivate
sotto due profili. Da una parte, il "forte divario fra il
modello trattamentale teorico" prefigurato nel nuovo
regolamento penitenziario e l'inadeguatezza del "carcere
reale". Dall'altra parte, con un rilievo di ordine non solo
procedurale, rinviando l'introduzione di norme a favore del
diritto all'affettività a scelte legislative e non al
regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354:
"nel silenzio della legge", si disse, il diritto
all'affettività non è scelta che possa essere legittimamente
effettuata in sede "regolamentare attuativa o esecutiva".
Nella sua versione originaria, lo schema del regolamento -
come ebbe modo di affermare il dottor Margara appunto
nell'audizione, cui abbiamo già fatto riferimento, alla
Commissione Giustizia della Camera dei deputati dell'11 marzo
1999 - all'articolo 58, considerava il tema dell'affettività
"nell'ambito dei rapporti con la famiglia, uno degli elementi
del trattamento previsto dall'articolo 28 della legge
penitenziaria. Nel quadro di tali rapporti - spiegava Margara
- è prevista la possibilità che essi siano mantenuti in forma
diversa dal colloquio: una di esse è la visita, vale a dire un
colloquio in ambiente senza separazioni, con possibilità di
spostamento, come oggi avviene in molte aree verdi presenti in
numerosi istituti italiani. Un altro aspetto è rappresentato
da una sorta di permesso interno, rilasciato dal direttore,
che consente di fruire di incontri con i propri familiari in
ambienti separati dai colloqui". L'espressione concepita nel
progetto di nuovo regolamento, sottolineava Margara, cioè
quella di "unità abitative", era ed è presente nelle normative
di altri Paesi e, aggiungeva Margara, "nelle stesse
indicazioni contenute nelle regole internazionali".
Quel parere del Consiglio di Stato non incise, e non
avrebbe potuto farlo, sul riconoscimento del diritto
all'affettività come parte di una politica per i diritti nel
carcere e per il sistema penitenziario, che nella XIII
legislatura ebbe una sostanziale, seppure non esaustiva,
svolta riformatrice con l'approvazione delle leggi sulle
detenute madri e sul lavoro dei detenuti. Il punto di svolta
di quel progetto di nuovo regolamento e, sostanzialmente, del
nuovo regolamento, era che il carcere non è una dimensione
estranea, esterna, alla società, alle sue istituzioni. Ne è
parte, seppure, e a lungo, il sistema penitenziario sia stato
ritenuto una sorta di "discarica sociale", per usare
un'espressione radicale ma efficace, chiamato a non
riconoscere diritti e prospettive ma a recludere, appunto, e
spesso, molti dei problemi che il sistema sociale o la
politica non ritenevano propri.
"Il no del Consiglio di Stato - osserva, a questo
proposito Franco Corleone, nel suo libro dedicato agli anni di
governo, intitolato La Giustizia come metafora- non al
merito della proposta ma alla possibilità di utilizzare lo
strumento regolamentare, ha impedito l'avvio sperimentale, che
sarebbe stato di grande utilità, di esperienze analoghe a
quelle strutturalmente concepite nei Paesi europei in cui il
carcere non è interpretato come luogo deputato
all'annullamento dei diritti e delle emozioni, della
sessualità e dell'affettività. Il diritto all'affettività è
stato banalmente unificato, per una delle stupide
semplificazioni d'uso corrente, con il diritto alla
sessualità: è una scelta, che il nuovo regolamento riconosceva
come tale, ma non è necessariamente un obbligo alla
sessualità".
Il diritto all'affettività, come già affermato, da anni è
diventato tema effettivo in altri Paesi europei, in primo
luogo in Olanda, e patrimonio comunitario con la risoluzione
sulle condizioni carcerarie approvata dal Parlamento europeo
il 17 dicembre 1998. Una risoluzione in cui si affermava
esplicitamente - in primo luogo nel caso di coniugi entrambi
detenuti, con la previsione di sezioni miste, ma in generale
per tutti i detenuti, ritenendo essenziali i rapporti
affettivi - che "venga preso in considerazione l'ambiente
familiare dei condannati, favorendo soprattutto la detenzione
in un luogo vicino al domicilio della famiglia e promuovendo
l'organizzazione di visite familiari e intime in appositi
locali".
Il tentativo di reinserire il diritto all'affettività,
dopo il parere del Consiglio di Stato negativo sotto i profili
che abbiamo ricordato, nella discussione, alla fine della XIII
legislatura, delle modifiche alla legge Simeone-Saraceni, non
ebbe esito positivo, al pari, nella medesima legislatura, di
altre due proposte di legge, l'una dell'onorevole Pisapia,
l'altra dell'onorevole Folena, di modifica delle norme
regolamentari in materia di colloqui e di permessi.
La presente proposta di legge intende, dunque, riproporre
un dibattito politico e legislativo che, dal 1986 ad oggi, dal
nuovo regolamento di esecuzione penitenziario agli indirizzi
di governo e parlamentari, ha ottenuto difficili ma
significativi progressi nella condizione carceraria. E'
opportuno e necessario proporre ora una riforma della legge
sull'ordinamento penitenziario quale condizione essenziale al
recupero, con lo strumento legislativo, di quelle norme
regolamentari che erano previste nel progetto originario di
riforma del regolamento di esecuzione penitenziario.
All'articolo 1 si modifica l'articolo 28 della legge 26
luglio 1975, n. 354, che, attualmente, riguarda i rapporti con
la famiglia ("Particolare cura è dedicata a mantenere,
migliorare o stabilire le relazioni dei detenuti e degli
internati con le famiglie"). Al proposito, riteniamo debba
essere considerata anche l'affettività in senso più ampio.
Pertanto, alla rubrica dell'articolo, ("Rapporti con la
famiglia"), abbiamo proposto di aggiungere "e diritto
all'affettività". Si propone, inoltre, di introdurre un nuovo
comma, che recita: "Particolare cura è altresì dedicata a
coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli
internati hanno diritto a una visita al mese della durata
minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone
autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in locali
adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e
auditivi". In questo modo si lascia un ampio spazio alla
definizione della natura di quelli che possono essere i
"rapporti affettivi": con un familiare, un convivente, o anche
di amicizia. Questa visita potrebbe avvenire con qualsiasi
persona che già effettua i colloqui ordinari; l'assenza dei
controlli visivi e auditivi serve a garantire la riservatezza
dell'incontro.
All'articolo 2 ed all'articolo 3 della presente proposta
di legge vengono introdotte altre due norme, anch'esse volte a
garantire il diritto all'affettività, che incidono sulla parte
che riguarda la concessione dei permessi. All'articolo 2 si
interviene sull'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n.
354, che prevede i cosiddetti "permessi di necessità",
attualmente concessi solo in caso di morte o di malattie
gravissime dei familiari. Proponiamo di sostituire il secondo
comma ("Analoghi permessi possono essere concessi
eccezionalmente per eventi di particolare gravità"), con il
seguente: "Analoghi permessi possono essere concessi per
eventi familiari di particolare rilevanza", quindi eliminando
sia il presupposto della "eccezionalità" sia quello della
"gravità", sempre interpretato come attinente ad eventi
luttuosi o comunque inerenti lo stato di salute dei familiari
del detenuto. Con la modifica introdotta intendiamo fare
riconoscere che anche gli eventi non traumatici hanno una
"particolare rilevanza" nella vita di una famiglia, quindi
rappresentano un fondato motivo perché la persona detenuta vi
sia partecipe.
All'articolo 3 si modifica l'articolo 30-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354, che riguarda i permessi premio;
proponiamo sia previsto un ulteriore periodo di permesso,
oltre ai quarantacinque giorni (al massimo) oggi concessi per
"coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro".
Alla fine dell'articolo proponiamo di introdurre inoltre
un nuovo comma recante: "Ai condannati che hanno tenuto
regolare condotta ai sensi del comma 8, il magistrato di
sorveglianza può concedere, oltre ai permessi di cui al comma
1, un ulteriore permesso della durata di dieci giorni per ogni
semestre di carcerazione per coltivare specificatamente
interessi affettivi". Anche in questo caso gli "interessi
affettivi" sono da considerare in senso ampio, quindi il
permesso non deve necessariamente essere trascorso con i
famigliari, con un coniuge o un convivente, ma può essere
trascorso con qualsiasi persona con la quale vi sia un legame
affettivo.
All'articolo 4 della presente proposta di legge, per
quanto riguarda i detenuti che non possono avere colloqui
regolari - ad esempio perché i loro familiari o amici abitano
lontano dal luogo di detenzione - si prevede la possibilità di
sostituire i colloqui non effettuati con telefonate di
quindici minuti. Di conseguenza, si propone che il quinto
comma dell'articolo 18 della legge n. 354 del 1975, ("Può
essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi
particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le
modalità e le cautele previste dal regolamento"), sia
sostituito dal seguente: "Per ciascun colloquio ordinario non
effettuato è concesso ai detenuti e agli internati un
colloquio telefonico aggiuntivo, con le persone autorizzate,
della durata di quindici minuti. La telefonata può essere
effettuata con costo a carico del destinatario". Le telefonate
non dovrebbero, quindi, essere limitate ai soli familiari ma
riguardare tutte le persone con le quali vi sia un rapporto
affettivo anche fuori della previsione dei "casi
particolari".
Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge si
intende ottenere che sia garantito il diritto ad
un'affettività intesa in senso ampio: dalla sessualità,
all'amicizia, al rapporto familiare. Un diritto
all'affettività che sia, in primo luogo, diritto ad avere
incontri, in condizioni di intimità, con le persone con le
quali si intrattiene un rapporto di affetto.
In una recente occasione pubblica, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha dichiarato che la detenzione
carceraria consiste nella privazione della libertà, ma non
deve comportare anche la privazione della dignità delle
persone. Condividiamo l'affermazione di questo elementare, ma
fondamentale principio, che deve ispirare lo Stato di diritto
in rapporto alle persone detenute. Ed anche per questo motivo
ci auguriamo che il Parlamento voglia tempestivamente
esaminare questa proposta di legge, finalizzata a garantire la
dignità nella prioritaria sfera affettiva delle persone che si
trovano detenute in carcere.