XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3020
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i
rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati
hanno diritto ad una visita al mese della durata minima di sei
ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate
ai colloqui. Le visite si svolgono in locali adibiti o
realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e
auditivi".
2. Alla rubrica dell'articolo 28 della legge 26 luglio
1975, n. 354, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
diritto all'affettività".
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Analoghi permessi possono essere concessi per eventi
familiari di particolare rilevanza".
Art. 3.
1. All'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"8-bis. Ai condannati che hanno tenuto regolare
condotta ai sensi del comma 8, il magistrato di sorveglianza
può concedere, oltre ai permessi di cui al comma 1, un
ulteriore permesso della durata di dieci giorni per ogni
semestre di carcerazione per coltivare specificatamente
interessi affettivi".
Art. 4.
1. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio
1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
"Per ciascun colloquio ordinario non effettuato è concesso
ai detenuti e agli internati un colloquio telefonico
aggiuntivo, con le persone autorizzate, della durata di
quindici minuti. La telefonata può essere effettuata con costo
a carico del destinatario".