XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3018




        Onorevoli Colleghi! - La legge 24 marzo 2001, n. 89, entrata in vigore il 18 aprile dello stesso anno ed ormai nota come "legge Pinto" ha determinato una serie di problemi gravi e delicati, che occorre affrontare con la massima tempestività.
        Come è noto, l'articolo 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, di seguito denominata "Convenzione" riconosce ad ogni persona i cui diritti e le cui libertà nella stessa tutelati siano stati violati, il diritto ad un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale.
        E' altrettanto noto che la carenza, nel nostro ordinamento, di una istanza nazionale davanti a cui far valere il diritto al rispetto del termine ragionevole del procedimento, garantito dall'articolo 6 della Convenzione, ha indotto, in via sussidiaria, gli organi di tutela di Strasburgo - a partire dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 25 giugno 1987 in causa Captano - ad affrontare un numero sempre maggiore di ricorsi. Il sovraccarico di lavoro che ne è derivato ha posto in discussione la funzionalità della Corte europea dei diritti dell'uomo, i cui giudici - come ha affermato ripetutamente il Presidente Wildhaber - "stavano per essere sepolti sotto i ricorsi italiani".
        La legge n. 89 del 2001, individuando nella corte di appello l'istanza nazionale prevista nella Convenzione e riaffermando, in tal modo, il carattere prioritario della garanzia interna rispetto a quella sopranazionale, ha certamente adempiuto all'obbligo scaturente dall'articolo 13 della Convenzione (adempimento, peraltro, non più rinviabile dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 26 ottobre 2000, in causa Kudla) ed ha certamente risolto, almeno per il momento, i problemi di funzionalità della citata Corte.
        Essa, però, non ha affrontato quello che era il problema cruciale per il nostro Paese, ossia quello di prevedere misure accelerative dei procedimenti; misure, cioè, idonee a sanare quella che il Presidente della Repubblica Ciampi, nel suo discorso alla seduta pubblica del 16 dicembre 2000 del Consiglio superiore della magistratura, ha definito la "dolorosa piaga della eccessiva e perciò intollerabile durata dei processi".
        Ed è proprio per questa ragione - e, più precisamente, per constatata incapacità del nostro sistema ad adempiere le sue obbligazioni in tema di ragionevole durata dei procedimenti - che l'Italia è, sin dal 1997, sottoposta a "sorveglianza speciale" da parte dei Ministri del Consiglio d'Europa, nell'esercizio delle loro funzioni di controllo sull'esecuzione delle sentenze degli organi di giustizia di Strasburgo. E non ha mancato il Comitato dei ministri di esprimere - nel corso della sua 764^ sessione del 2-3 ottobre 2001 - le sue perplessità sull'idoneità della "legge Pinto" a risolvere il problema, ponendo l'accento proprio sulla riscontrata carenza di misure acceleratorie e sul rischio di un ulteriore sovraccarico del sistema giudiziario.
        E che questo rischio - paventato anche dal Consiglio superiore della magistratura, dai capi degli uffici giudiziari e da quella dottrina, che ha sottolineato come la "legge Pinto" si limiti a mascherare i reali problemi - sia concreto ed attuale è dimostrato non solo dai 12.000 ricorsi che già pendevano preso la cancelleria della Corte europea dei diritti dell'uomo e che in conseguenza della nuova legge sono oggi rientrati nella giurisdizione del giudice nazionale, ma soprattutto dell'esistenza di numerosi ricorsi, a rischio, attualmente ancora in corso presso le sezioni stralcio dei vari tribunali italiani.
        D'altra parte, la legge considerata - consentendo che la Corte europea dei diritti dell'uomo trattenesse nella sua giurisdizione i soli ricorsi che erano stati gia dichiarati "ricevibili" (e non anche quelli che erano stati già "comunicati" al nostro Governo o che erano stati già registrati ed istruiti dalla Corte stessa) - ha determinato uno stato di tensione tra i ricorrenti, che non solo hanno visto frustrate le proprie legittime aspettative, ma hanno dovuto sostenere l'onere della riproposizione del ricorso, con maggiori formalità e con aggravio di spese (non essendo, tra l'altro, dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo prevista come obbligatoria la presenza del difensore e svolgendosi il procedimento senza spese).
        Per tutto quanto detto la "legge Pinto" costituisce una autentica "mina vagante" nel nostro ordinamento, che da un lato, ha determinato un "buco nero" di dimensioni incontrollabili nelle casse dello Stato e, dall'altro, ha contribuito a paralizzare l'amministrazione della giustizia del nostro Paese, facendo aumentare la litigiosità all'interno della magistratura e, all'esterno, tra magistrati ed avvocati.
        La legge, considerata con sfavore anche dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (che non ha mancato di sottolineare la carenza di misure acceleratici del processo, le uniche idonee ad eliminare il sovraccarico del sistema italiano, in questa sede sotto osservazione), ha soddisfatto solo le aspettative dei giudici e dei giuristi della Corte europea dei diritti dell'uomo.
        La legge, infine, non trova riscontro nelle legislazioni degli altri Paesi che sono afflitti dallo stesso problema, e nel suo contenuto non ha alcun collegamento con gli obblighi che derivano per il nostro Paese dalle convenzioni europee.
        Per cercare di contenere gravi danni che deriverebbero per il nostro Paese, l'unica cosa logica sarebbe l'abrogazione della legge nella sua interezza, ma la nostra immagine italiana sarebbe compromessa, e quindi per contenere i danni appare necessario individuare i punti da modificare e i rimedi da operare per ottenere una giustizia più snella e più vicina al cittadino.
        Il legislatore nazionale e già intervenuto per allentare tale stato di tensione, dapprima prorogando il termine di sei mesi previsto dalla disposizione transitoria della legge per la riassunzione dei procedimenti davanti al giudice nazionale (decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 370, convertito dalla legge 14 dicembre 2001, n. 432) e quindi rendendo meno onerosa la procedura interna (introduzione, con il decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, dell'articolo 5-bis della legge n. 89 del 2001, successivamente abrogato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, che ha comunque confermato l'esenzione dai contributi vigenti per il procedimento di cui all'articolo 3 della stessa legge n. 89 del 2001).
        Si impone, pertanto, una riforma organica del settore, la quale, pur conservando l'impianto generale di tutela delineato dalla "legge Pinto", consenta - nel giusto contemperamento degli interessi in gioco - la salvaguardia dei diritti delle persone sottoposte alla giurisdizione italiana nel rispetto degli obblighi internazionalmente assunti dal nostro Paese.
        In tale prospettiva, i punti nodali della riforma sono costituiti dalla previsione di misure accelerative del procedimento e, in caso di fallimento delle stesse, "da un tentativo obbligatorio di conciliazione". Quest'ultimo mira a contenere, come è evidente, l'intollerabile sovraccarico del sistema, mentre le misure accelerative si appalesano come necessarie e al contempo sufficienti per soddisfare, da un lato, gli obblighi di attuazione previsti dal principio del termine ragionevole del procedimento (confronta Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 30 gennaio 2001, Holzinger) e, dall'altro, per avviare a positiva soluzione il procedimento che si trascina stancamente dinanzi al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ed offusca l'immagine del nostro Paese, come non mancò di denunciare - in occasione della relazione per l'anno giudiziario 2000 - il Procuratore generale della cassazione, il quale nel segnalare l'umiliante condizione di "sorvegliato speciale" in cui si trova lo Stato italiano dinanzi al Comitato dei ministri, ritenne "a dir poco avvilente una vicenda che segna la nostra storia giudiziaria con un marchio non molto dissimile da quello che - fatte le dovute differenze - fu Caporetto per la nostra storia militare".
        Orbene, l'adozione delle indicate misure - previste nell'ambito di singole fasi di un unico, complesso procedimento mirante a prevenire e, se del caso, a riparare la violazione del fondamentale principio del processo celere - costituirà il punto di partenza di una mobilitazione delle risorse disponibili, valorizzando l'apporto di tutti gli organi di tutela direttamente coinvolti sul tema della efficienza e credibilità della giustizia ed assegnando la funzione di estrema ratio all'intervento giurisdizionale.
        In tale strategia - fondata sulla necessità di una presa di coscienza in loco delle doglianze e delle effettive cause della situazione di malessere delle parti in causa e sul successivo avvio di un positivo sviluppo dinamico dell'esercizio della giurisdizione - un ruolo fondamentale deve essere assegnato al consiglio giudiziario presso la corte di appello.
        Come è noto, secondo le linee emergenti del disegno di legge delega del 29 marzo 2002 sulla riforma dell'ordinamento giudiziario (atto Senato n. 1296) questo organismo dovrà essere integrato nella sua composizione da professionisti designati dal consiglio regionale e dal consiglio nazionale forense. La scelta governativa appare pienamente condivisibile specie, per ovvi motivi, nel settore che in questa sede interessa. Tuttavia, l'esigenza di rispettare una scelta libera e meditata del legislatore su tale delicato punto e l'urgenza di provvedere hanno consigliato, per quel che concerne le misure accelerative, di adottare una soluzione interlocutoria, limitando l'integrazione del consiglio giudiziario - quando ciò è di volta in volta necessario per la natura dei procedimenti - ai rappresentanti delle giurisdizioni speciali interessate, designati dai rispettivi consigli di presidenza. E' apparso, invece, doveroso affidare il ruolo di organo di conciliazione, secondo i casi, ai predetti consigli di presidenza o al consiglio giudiziario presso la corte di appello.
        La proposta di legge si articola, in particolare, nei seguenti punti:

        1) previsione della domanda di riparazione per i soli procedimenti definitivi - con esclusione, quindi, ma con sostanziali temperamenti, per i procedimenti ancora in corso, per i quali e stato previsto un "procedimento per misure accelerative";

        2) limitazione della riparazione al mero indennizzo - e non già, come ora previsto, al risarcimento del danno - con allineamento della disciplina a quella già prevista per la riparazione dell'ingiusta detenzione (articoli 314 e 315 del codice di procedura penale) o dell'errore giudiziario (articoli 643 e 646 del codice di procedura penale) e con l'eliminazione delle attuali incertezze interpretative. Al riguardo è opportuno sottolineare come la previsione di un risarcimento del danno (e addirittura di una mera riparazione) non trovi riscontro nelle legislazioni degli altri Paesi che sono afflitti dallo stesso problema e non è richiesta, con le modalità con cui è stata attuata, dagli obblighi derivanti per il nostro Paese dalla Convenzione, dato che appartiene solo allo Stato la scelta della misura riparatrice della constatata violazione, purchè essa sia concreta ed effettiva;

        3) subordinazione della domanda di riparazione a due condizioni di procedibilità, e precisamente:

                a) ad un tentativo obbligatorio di conciliazione;

                b) alla avvenuta proposizione di richiesta, nel corso del procedimento, di una misura accelerativa dello stesso.

        In sostanza e nelle sue grandi linee, la riforma dovrebbe prevedere, per i procedimenti in corso, un meccanismo acceleratorio, mutuato, con adattamenti, da quello embrionale previsto, per il processo amministrativo, dalla "nuova istanza di fissazione dell'udienza" (articolo 9 della legge n. 205 del 2000). Il promuovimento di tale meccanismo costituirà, poi, condizione per accedere al procedimento di tentativo obbligatorio di conciliazione e, in caso di esito negativo di quest'ultimo, a giudizio di riparazione.
        La competenza per i singoli procedimenti è stata così ripartita:

        1) per il giudizio di riparazione, è sembrato opportuno confermare la competenza della corte di appello (anche se, a quel che risulta, essa costituisce uno dei motivi del malumore dei giudici amministrativi e contabili) anche perchè, dovendo necessariamente prevedersi un doppio grado di giurisdizione, il ricorso per cassazione è ineliminabile e dà armonia al sistema. E' apparso, però, necessario rimuovere il criterio di determinazione della competenza fissato con riferimento all'articolo 11 del codice di procedura penale; criterio che si è rivelato fonte di incertezza interpretativa per i procedimenti provenienti dalle giurisdizioni speciali e motivo di malessere per i ricorrenti (si pensi ai ricorrenti della Sardegna costretti a spostare il procedimento in Sicilia) e motivo, tra l'altro, di possibile rilievo di carenze di effettività del rimedio interno. Né il criterio del "giudice sospetto" può trovare applicazione in un settore in cui è messa in discussione non già di per sé sola l'attività del singolo giudice, quanto piuttosto l'amministrazione della giustizia nel suo complesso e in quel determinato territorio;

        2) per il procedimento di tentativo obbligatorio di conciliazione - che è stato modellato, secondo lo schema già positivamente sperimentato per il processo del lavoro - la competenza, secondo i casi, è stata attribuita, come si è visto, ai consigli di presidenza delle giurisdizioni speciali o al consiglio giudiziario presso la corte di appello. Questa soluzione presenta il vantaggio di "attribuire a ciascuno il suo" e, soprattutto, di consentire l'esame e il controllo della situazione agli organismi più direttamente interessati al buon funzionamento della rispettiva amministrazione della giustizia;

        3) per il procedimento concernente l'istanza di misura accelerativa del procedimento in corso (mirante ad una declaratoria di priorità del procedimento), è apparso opportuno, come pure si è visto, fissare la competenza del consiglio giudiziario presso la corte di appello, con integrazione dei componenti delle giurisdizioni interessate e con previsione di richiesta di riesame, secondo i casi, al Consiglio superiore della magistratura o ai consigli di presidenza delle giurisdizioni interessate. Tale previsione, non strettamente necessaria per soddisfare gli obblighi derivanti dalla Convenzione, concede un surplus di garanzie al ricorrente, in conformità con la nostra tradizione giuridica.




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