XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3018
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001,
n. 89, è sostituito dal seguente:
"1. Chi, in un procedimento definitivo, avente ad
oggetto una materia tutelata ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla
legge 4 agosto 1955, n. 848, ha subìto violazione del
principio del termine ragionevole del procedimento previsto
dal medesimo paragrafo 1, ha diritto ad una equa riparazione,
salvo i casi in cui abbia causato la violazione per dolo o per
colpa grave".
Art. 2.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge, è inserito il seguente:
"1-bis. Il diritto alla riparazione è comunque
escluso per la parte che non ha attivato i procedimenti
previsti dagli articoli 7-bis e 7-septies".
Art. 3.
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001,
n. 89, è sostituito dal seguente:
"3. Il giudice, nel determinare la riparazione,
tiene conto solo del periodo eccedente il termine ragionevole
di cui al comma 1 e può disporre la pubblicazione del decreto
con cui è stata constatata l'avvenuta violazione".
Art. 4.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, come sostituito dall'articolo 3 della presente
legge, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. L'entità della riparazione non può comunque
eccedere la somma di 500.000 euro.
3-ter. La somma di cui al comma 3-bis può
essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
3-quater. Il giudice tiene conto, in sede di
decisione sulle spese, delle risultanze del verbale di cui al
comma 1 dell'articolo 7-quinquies".
Art. 5.
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 marzo 2001,
n. 89, è sostituito dal seguente:
"1. La domanda di equa riparazione si propone
dinanzi alla corte di appello ordinaria nel cui distretto è
iniziato, ovvero, è stato riassunto il procedimento nel cui
ambito la violazione si assume verificata".
Art. 6.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 marzo
2001, n. 89, è inserito il seguente:
"5-bis. Le copie autentiche degli atti del
giudizio, cui la domanda di equa riparazione si riferisce,
sono esenti dall'imposta di bollo e vanno rilasciate alla
parte entro un mese dalla richiesta, previo pagamento dei soli
diritti di copia".
Art. 7.
1. L'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Termine di proponibilità). - 1. La domanda
di riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza,
entro sei mesi dal momento della redazione del verbale di cui
all'articolo 7-sexies".
Art. 8.
1. Dopo l'articolo 7 della legge 24 marzo 2001, n. 89,
sono aggiunti i seguenti:
"Art. 7-bis. (Organo della conciliazione). - 1. Chi
intende proporre in giudizio una domanda di equa riparazione
deve promuovere tentativo di conciliazione presso il consiglio
individuato ai sensi del comma 2.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione è
proposta ai consigli di presidenza della giustizia
amministrativa, della Corte dei conti, della magistratura
militare e della giustizia tributaria quando si tratta di
procedimenti, rispettivamente, del giudice amministrativo, del
giudice contabile, del giudice militare e del giudice
tributario. Negli altri casi è proposta al consiglio
giudiziario presso la corte di appello, individuata secondo i
criteri di cui al comma 1 dell'articolo 3.
3. La richiesta è inammissibile ove la parte non
abbia promosso il procedimento previsto dall'articolo
7-septies della presente legge ovvero non abbia
presentato l'istanza di fissazione dell'udienza prevista dai
commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n.
205, per i casi ivi disciplinati.
Art. 7-ter. (Rappresentanza del Governo). - 1. Nel
procedimento di tentativo di conciliazione il Governo è
rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
competente per territorio.
Art. 7-quater. (Procedimento). - 1. La richiesta di
tentativo di conciliazione è depositata presso la segreteria
del consiglio individuato ai sensi dell'articolo 7-bis,
comma 2, ed è corredata dell'atto introduttivo del
procedimento in cui si assume essersi verificata la
violazione, delle decisioni che hanno definito ciascuna fase e
grado del giudizio, nonché di qualsiasi altro atto processuale
ritenuto utile.
2. Si applica la disposizione di cui al comma 2
dell'articolo 3.
3. Il consiglio di cui al comma 1, ricevuta la
richiesta, tenta la conciliazione della controversia,
convocando le parti per una riunione da tenere non oltre dieci
giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
4. Il tentativo di conciliazione deve essere
espletato entro due mesi dalla presentazione della
richiesta.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4,
il tentativo di conciliazione si considera espletato ai fini
di cui all'articolo 1-bis.
Art. 7-quinquies. (Processo verbale di conciliazione).
- 1. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale
che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del
collegio del consiglio che ha esperito il tentativo. Il
presidente certifica l'autografia della sottoscrizione delle
parti ovvero la loro impossibilità di sottoscriverla.
2. Il processo verbale è depositato a cura del
richiedente nella cancelleria del giudice competente per
l'esecuzione del provvedimento definitivo reso nel
procedimento nel quale si assume essersi verificata la
violazione del principio del termine ragionevole. Il giudice,
su istanza della parte interessata, accerta la regolarità
formale del verbale di conciliazione e lo dichiara esecutivo
con decreto.
Art. 7-sexies. (Processo verbale di mancata
conciliazione). - 1. Se la conciliazione non riesce, si
forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del
mancato accordo; nello stesso verbale le parti possono
indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano,
precisando, quando è possibile, l'ammontare della somma che
spetta al ricorrente. In quest'ultimo caso il processo verbale
acquista efficacia di titolo esecutivo, e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2.
2. La segreteria del consiglio di cui all'articolo
7-quater, comma 1, rilascia alla parte copia del
processo verbale entro cinque giorni dalla richiesta.
3. Delle risultanze del verbale di cui al comma 1,
il giudice tiene conto in sede di decisioni sulle spese del
successivo giudizio.
Art. 7-septies. (Declaratoria di priorità). - 1.
Fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 9
della legge 21 luglio 2000, n. 205, durante la pendenza di un
procedimento avente ad oggetto le materie previste al comma 1
dell'articolo 2 della presente legge, l'interessato, che
assume sussistere il rischio della violazione del principio
del termine ragionevole del procedimento o del diniego di
giustizia, per pendenza ultradecennale del procedimento o per
irragionevole rinvio dell'udienza di trattazione della causa,
può chiedere la declaratoria di priorità dello stesso
procedimento al consiglio giudiziario presso la corte di
appello ordinaria individuata secondo i criteri di cui al
comma 1 dell'articolo 3.
2. Nell'ipotesi in cui la richiesta abbia ad oggetto
pretese violazioni incorse in procedimenti rientranti in
giurisdizioni diverse da quella ordinaria, i due magistrati
ordinari che in sede di elezione al consiglio giudiziario
hanno raccolto il minor numero di suffragi sono sostituiti da
due magistrati appartenenti alla giurisdizione speciale
interessata, designati dai corrispettivi consigli di
presidenza ai sensi dell'articolo 7-nonies.
Art. 7-octies. (Procedimento). - 1. L'istanza di cui
all'articolo 7-septies è proposta mediante ricorso
depositato nella cancelleria o nella segreteria del magistrato
che ha la disponibilità del procedimento e sottoscritto dalla
parte personalmente o per il tramite di un difensore munito di
procura speciale.
2. A cura del capo dell'ufficio giudiziario
procedente, l'istanza è, senza ritardo, trasmessa dalla
segreteria del consiglio giudiziario individuato ai sensi
dell'articolo 7-septies, comma 1, con succinta
esposizione della situazione processuale e delle relative
cause e con allegata relazione del magistrato che ha la
disponibilità del procedimento.
3. La segreteria di cui al comma 2 provvede
all'immediato deposito degli atti, dando comunicazione al
ricorrente della sua facoltà di presentare memoria nel termine
di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso.
4. Il consiglio giudiziario decide nel termine di un
mese dalla ricezione degli atti.
5. Il decreto con cui il consiglio giudiziario
accoglie l'istanza è trasmesso senza ritardo al procuratore
generale della Corte dei conti competente per territorio, al
Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della
giustizia, ovvero, in caso di competenza delle giurisdizioni
speciali, al consiglio di presidenza della giurisdizione
interessata, nonché al capo dell'ufficio giudiziario
interessato; dell'avvenuta declaratoria di priorità del
procedimento si tiene conto nella trattazione del procedimento
e nella formazione dei ruoli di udienza.
6. Il decreto di rigetto dell'istanza del consiglio
giudiziario è soggetto, senza formalità di procedura, a
reclamo, da presentare, in relazione alla giurisdizione
competente, al Consiglio superiore della magistratura o ai
consigli di presidenza delle giurisdizioni speciali
interessate.
7. Decorso il termine di un anno dalla pronuncia
della declaratoria di priorità del procedimento ovvero dal
deposito dell'istanza di cui all'articolo 9 della legge 21
luglio 2000, n. 205, l'interessato è legittimato, ove il
procedimento non sia stato ancora definito, a promuovere il
tentativo obbligatorio di conciliazione.
Art. 7-nonies. (Provvedimenti dei consigli di
presidenza). - 1. I consigli di presidenza della Corte dei
conti, della magistratura militare e della giustizia
tributaria designano i magistrati, titolari e supplenti, al
fine di integrare la composizione del consiglio giudiziario,
ai sensi dell'articolo 7-septies, comma 2,
individuandoli tra i magistrati che prestano servizio nel
distretto della corte di appello ordinaria.
2. La nomina è effettuata per la durata di due anni
e va rinnovata in previsione della scadenza del mandato del
consiglio giudiziario presso la corte di appello e per la
durata di quest'ultimo".
2. La designazione dei magistrati da parte dei consigli di
presidenza della Corte dei conti, della magistratura militare
e della giustizia tributaria, di cui all'articolo
7-nonies della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, è effettuata entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
1. I procedimenti pendenti dinanzi alla corte di appello
in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo
modificata dalla presente legge e non conclusi alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono convertiti in
richiesta di tentativo di conciliazione ed i relativi atti, a
cura della cancelleria, sono trasmessi al consiglio competente
individuato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, della
citata legge n. 89 del 2001.
2. Nella liquidazione delle spese relative ai procedimenti
di cui al comma 1, si tiene conto anche delle spese sostenute
nella procedura svolta dinanzi alla Corte europea dei diritti
dell'uomo, ovvero dinanzi alla Commissione europea.