XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3018




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sostituito dal seguente:

        "1. Chi, in un procedimento definitivo, avente ad oggetto una materia tutelata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, ha subìto violazione del principio del termine ragionevole del procedimento previsto dal medesimo paragrafo 1, ha diritto ad una equa riparazione, salvo i casi in cui abbia causato la violazione per dolo o per colpa grave".


Art. 2.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

        "1-bis. Il diritto alla riparazione è comunque escluso per la parte che non ha attivato i procedimenti previsti dagli articoli 7-bis e 7-septies".


Art. 3.

        1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sostituito dal seguente:

        "3. Il giudice, nel determinare la riparazione, tiene conto solo del periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1 e può disporre la pubblicazione del decreto con cui è stata constatata l'avvenuta violazione".

Art. 4.

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, sono aggiunti i seguenti:

        "3-bis. L'entità della riparazione non può comunque eccedere la somma di 500.000 euro.
        3-ter. La somma di cui al comma 3-bis può essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
        3-quater. Il giudice tiene conto, in sede di decisione sulle spese, delle risultanze del verbale di cui al comma 1 dell'articolo 7-quinquies".


Art. 5.

        1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sostituito dal seguente:

        "1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello ordinaria nel cui distretto è iniziato, ovvero, è stato riassunto il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata".


Art. 6.

        1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:

        "5-bis. Le copie autentiche degli atti del giudizio, cui la domanda di equa riparazione si riferisce, sono esenti dall'imposta di bollo e vanno rilasciate alla parte entro un mese dalla richiesta, previo pagamento dei soli diritti di copia".


Art. 7.

        1. L'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sostituito dal seguente:

        "Art. 4. (Termine di proponibilità). - 1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento della redazione del verbale di cui all'articolo 7-sexies".


Art. 8.

        1. Dopo l'articolo 7 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono aggiunti i seguenti:

        "Art. 7-bis. (Organo della conciliazione). - 1. Chi intende proporre in giudizio una domanda di equa riparazione deve promuovere tentativo di conciliazione presso il consiglio individuato ai sensi del comma 2.
            2. La richiesta del tentativo di conciliazione è proposta ai consigli di presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti, della magistratura militare e della giustizia tributaria quando si tratta di procedimenti, rispettivamente, del giudice amministrativo, del giudice contabile, del giudice militare e del giudice tributario. Negli altri casi è proposta al consiglio giudiziario presso la corte di appello, individuata secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 3.
            3. La richiesta è inammissibile ove la parte non abbia promosso il procedimento previsto dall'articolo 7-septies della presente legge ovvero non abbia presentato l'istanza di fissazione dell'udienza prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per i casi ivi disciplinati.

        Art. 7-ter. (Rappresentanza del Governo). - 1. Nel procedimento di tentativo di conciliazione il Governo è rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato competente per territorio.

        Art. 7-quater. (Procedimento). - 1. La richiesta di tentativo di conciliazione è depositata presso la segreteria del consiglio individuato ai sensi dell'articolo 7-bis,
comma 2, ed è corredata dell'atto introduttivo del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione, delle decisioni che hanno definito ciascuna fase e grado del giudizio, nonché di qualsiasi altro atto processuale ritenuto utile.
            2. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3.
            3. Il consiglio di cui al comma 1, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti per una riunione da tenere non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
            4. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro due mesi dalla presentazione della richiesta.
            5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, il tentativo di conciliazione si considera espletato ai fini di cui all'articolo 1-bis.

        
Art. 7-quinquies. (Processo verbale di conciliazione). - 1. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio del consiglio che ha esperito il tentativo. Il presidente certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti ovvero la loro impossibilità di sottoscriverla.
            2. Il processo verbale è depositato a cura del richiedente nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione del provvedimento definitivo reso nel procedimento nel quale si assume essersi verificata la violazione del principio del termine ragionevole. Il giudice, su istanza della parte interessata, accerta la regolarità formale del verbale di conciliazione e lo dichiara esecutivo con decreto.

        Art. 7-sexies. (Processo verbale di mancata conciliazione). - 1. Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; nello stesso verbale le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare della somma che spetta al ricorrente. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2.
            2. La segreteria del consiglio di cui all'articolo 7-quater, comma 1, rilascia alla parte copia del processo verbale entro cinque giorni dalla richiesta.
            3. Delle risultanze del verbale di cui al comma 1, il giudice tiene conto in sede di decisioni sulle spese del successivo giudizio.

        Art. 7-septies. (Declaratoria di priorità). - 1. Fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, durante la pendenza di un procedimento avente ad oggetto le materie previste al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, l'interessato, che assume sussistere il rischio della violazione del principio del termine ragionevole del procedimento o del diniego di giustizia, per pendenza ultradecennale del procedimento o per irragionevole rinvio dell'udienza di trattazione della causa, può chiedere la declaratoria di priorità dello stesso procedimento al consiglio giudiziario presso la corte di appello ordinaria individuata secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 3.
            2. Nell'ipotesi in cui la richiesta abbia ad oggetto pretese violazioni incorse in procedimenti rientranti in giurisdizioni diverse da quella ordinaria, i due magistrati ordinari che in sede di elezione al consiglio giudiziario hanno raccolto il minor numero di suffragi sono sostituiti da due magistrati appartenenti alla giurisdizione speciale interessata, designati dai corrispettivi consigli di presidenza ai sensi dell'articolo 7-nonies.

        Art. 7-octies. (Procedimento). - 1. L'istanza di cui all'articolo 7-septies è proposta mediante ricorso depositato nella cancelleria o nella segreteria del magistrato che ha la disponibilità del procedimento e sottoscritto dalla parte personalmente o per il tramite di un difensore munito di procura speciale.
            2. A cura del capo dell'ufficio giudiziario procedente, l'istanza è, senza ritardo, trasmessa dalla segreteria del consiglio giudiziario individuato ai sensi dell'articolo 7-septies, comma 1, con succinta esposizione della situazione processuale e delle relative cause e con allegata relazione del magistrato che ha la disponibilità del procedimento.
            3. La segreteria di cui al comma 2 provvede all'immediato deposito degli atti, dando comunicazione al ricorrente della sua facoltà di presentare memoria nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso.
            4. Il consiglio giudiziario decide nel termine di un mese dalla ricezione degli atti.
            5. Il decreto con cui il consiglio giudiziario accoglie l'istanza è trasmesso senza ritardo al procuratore generale della Corte dei conti competente per territorio, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia, ovvero, in caso di competenza delle giurisdizioni speciali, al consiglio di presidenza della giurisdizione interessata, nonché al capo dell'ufficio giudiziario interessato; dell'avvenuta declaratoria di priorità del procedimento si tiene conto nella trattazione del procedimento e nella formazione dei ruoli di udienza.
            6. Il decreto di rigetto dell'istanza del consiglio giudiziario è soggetto, senza formalità di procedura, a reclamo, da presentare, in relazione alla giurisdizione competente, al Consiglio superiore della magistratura o ai consigli di presidenza delle giurisdizioni speciali interessate.
            7. Decorso il termine di un anno dalla pronuncia della declaratoria di priorità del procedimento ovvero dal deposito dell'istanza di cui all'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, l'interessato è legittimato, ove il procedimento non sia stato ancora definito, a promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione.

        Art. 7-nonies. (Provvedimenti dei consigli di presidenza). - 1. I consigli di presidenza della Corte dei conti, della magistratura militare e della giustizia tributaria designano i magistrati, titolari e supplenti, al fine di integrare la composizione del consiglio giudiziario, ai sensi dell'articolo 7-septies, comma 2, individuandoli tra i magistrati che prestano servizio nel distretto della corte di appello ordinaria.
            2. La nomina è effettuata per la durata di due anni e va rinnovata in previsione della scadenza del mandato del consiglio giudiziario presso la corte di appello e per la durata di quest'ultimo".

        2. La designazione dei magistrati da parte dei consigli di presidenza della Corte dei conti, della magistratura militare e della giustizia tributaria, di cui all'articolo 7-nonies della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è effettuata entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 9.

        1. I procedimenti pendenti dinanzi alla corte di appello in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificata dalla presente legge e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convertiti in richiesta di tentativo di conciliazione ed i relativi atti, a cura della cancelleria, sono trasmessi al consiglio competente individuato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, della citata legge n. 89 del 2001.
        2. Nella liquidazione delle spese relative ai procedimenti di cui al comma 1, si tiene conto anche delle spese sostenute nella procedura svolta dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ovvero dinanzi alla Commissione europea.



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