XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3017




        Onorevoli Colleghi! - Con la legge 29 marzo 2001, n. 134, è stata fornita una risposta legislativa al dibattito sviluppatosi in relazione alla tematica del patrocinio dei non abbienti ed all'esigenza di correggere e modificare l'assetto di tale istituto così come disciplinato dalla previgente normativa sancita dalla legge n. 217 del 1990.
        Il testo approvato nel citato provvedimento legislativo - risultato di un dibattito pubblico e specialistico tra gli operatori del diritto interessati - risulta modificato in alcuni suoi punti dal contenuto dispositivo del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riguardo alla parte di esso relativa, appunto, al patrocinio dei non abbienti.
        Più specificatamente, l'articolo 80 del citato testo unico, stabilendo che "chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato" si presta ad una interpretazione differente e contrastante con la concezione stessa della libertà di difesa, della scelta del difensore e delle garanzie del soggetto non abbiente che, da un lato, verrebbe ammesso al gratuito patrocinio ma, dall'altro, solamente alla condizione che il proprio difensore risulti iscritto nell'elenco speciale. Al contrario, appare opportuno riconoscere la possibilità di scelta del difensore al fine di rendere effettivo per tutti i cittadini il diritto ad una libera difesa e, a tale fine, è opportuno procedere ad una modifica del citato articolo 80 che sancisca espressamente la facoltà del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato di nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati.
        Relativamente alla previsione delle condizioni necessarie richieste per l'inserimento nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, contenuta nell'articolo 81 del citato testo unico, deve rilevarsi che il requisito sancito nel comma 2 lettera c), che sancisce una "anzianità professionale non inferiore a 6 anni", appare eccessivamente selettivo e sproporzionato, tale da determinare conseguenze potenzialmente paradossali, specie in considerazione dell'incongruenza, rilevabile ictu oculi, rispetto a quanto previsto in ordine al difensore d'ufficio, che la legge abilita sulla base di un biennio di attività professionale specialistica.
        Ciò evidenziato, la proposta di legge in esame presenta altresì una modifica dell'articolo 81 del citato testo unico, intesa a ridurre a due anni dal conseguimento del titolo di avvocato il requisito ivi previsto alla lettera c) del comma 2.




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