XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3017
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 29 marzo 2001, n.
134, è stata fornita una risposta legislativa al dibattito
sviluppatosi in relazione alla tematica del patrocinio dei non
abbienti ed all'esigenza di correggere e modificare l'assetto
di tale istituto così come disciplinato dalla previgente
normativa sancita dalla legge n. 217 del 1990.
Il testo approvato nel citato provvedimento legislativo -
risultato di un dibattito pubblico e specialistico tra gli
operatori del diritto interessati - risulta modificato in
alcuni suoi punti dal contenuto dispositivo del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riguardo
alla parte di esso relativa, appunto, al patrocinio dei non
abbienti.
Più specificatamente, l'articolo 80 del citato testo
unico, stabilendo che "chi è ammesso al patrocinio può
nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi
degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato" si
presta ad una interpretazione differente e contrastante con la
concezione stessa della libertà di difesa, della scelta del
difensore e delle garanzie del soggetto non abbiente che, da
un lato, verrebbe ammesso al gratuito patrocinio ma,
dall'altro, solamente alla condizione che il proprio difensore
risulti iscritto nell'elenco speciale. Al contrario, appare
opportuno riconoscere la possibilità di scelta del difensore
al fine di rendere effettivo per tutti i cittadini il diritto
ad una libera difesa e, a tale fine, è opportuno procedere ad
una modifica del citato articolo 80 che sancisca espressamente
la facoltà del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello
Stato di nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno
degli albi degli avvocati.
Relativamente alla previsione delle condizioni necessarie
richieste per l'inserimento nell'elenco degli avvocati per il
patrocinio a spese dello Stato, contenuta nell'articolo 81 del
citato testo unico, deve rilevarsi che il requisito sancito
nel comma 2 lettera c), che sancisce una "anzianità
professionale non inferiore a 6 anni", appare eccessivamente
selettivo e sproporzionato, tale da determinare conseguenze
potenzialmente paradossali, specie in considerazione
dell'incongruenza, rilevabile ictu oculi, rispetto a
quanto previsto in ordine al difensore d'ufficio, che la legge
abilita sulla base di un biennio di attività professionale
specialistica.
Ciò evidenziato, la proposta di legge in esame presenta
altresì una modifica dell'articolo 81 del citato testo unico,
intesa a ridurre a due anni dal conseguimento del titolo di
avvocato il requisito ivi previsto alla lettera c) del
comma 2.