XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3017
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 80, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "nominare
un difensore scelto" č inserita la seguente: "anche".
Art. 2.
1. All'articolo 81, comma 2, del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, la lettera c) č sostituita dalla seguente:
"c) anzianitą professionale non inferiore a due
anni".