XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3016
Onorevoli Colleghi! - La morte improvvisa dovuta alla
fibrillazione ventricolare costituisce una vera e propria
minaccia per la salute pubblica. Ad esempio, negli Stati Uniti
determina circa la metà dei decessi dovuti alle morti
cardiache. Il problema è molto complesso anche perché gli
interventi per la prevenzione primaria e secondaria, così come
concepiti e attuati, hanno dimostrato di non essere efficaci.
Non si hanno ancora dati sufficientemente attendibili
sull'impiego di defibrillatori esterni automatici e
semiautomatici, ma è dimostrato da dati che provengono
dall'area di Seattle negli Stati Uniti dotata di un sistema
per le emergenze molto efficiente, che la sopravvivenza a
fibrillazione ventricolare (responsabile della metà dei
decessi per morte improvvisa) si avvicina al 30 per cento dei
casi. In città ad alta densità abitativa come New York o Roma,
la percentuale di efficacia della defibrillazione è molto
bassa, circa l'1 per cento dei casi. Indubbiamente, la
percentuale di sopravvivenza è correlata all'aumento
dell'utilizzo di defibrillatori esterni automatici. Negli
Stati Uniti i decessi per morte improvvisa sono circa 300.000
ogni anno, mentre in Italia sono oltre 55.000. L'importanza di
poter disporre in breve tempo di un apparecchio per la
defibrillazione è tanto più grande per il fatto che
l'efficacia dell'intervento è inversamente proporzionale al
trascorrere dei minuti. La percentuale di sopravvivenza per un
intervento effettuato nei 10-12 minuti successivi alla
fibrillazione ventricolare è pressoché nulla. Per quanto
riguarda le fibrillazioni avvenute in ospedale, dove è
possibile un rapido accesso e utilizzo dei defibrillatori
(massimo 2 minuti), la sopravvivenza dei defibrillati è di
circa il 48 per cento. La cosa è ben diversa per coloro che
vengono colpiti da fibrillazione ventricolare al di fuori
delle strutture ospedaliere: il primo fattore che incide sulla
bassa sopravvivenza è quello che, nelle migliori condizioni,
l'accesso ad un defibrillatore avviene non prima di 3-4 minuti
e nelle città, con la necessità per i soccorritori di recarsi
in appartamenti, non prima di 8-10 minuti. Dopo il terzo
minuto la probabilità di salvare il paziente diminuisce del
7-10 per cento ogni minuto.
La legge 3 aprile 2001, n. 120, già consente l'utilizzo di
defibrillatori semiautomatici in sede extraospedaliera al
personale sanitario non medico e al personale non sanitario,
che abbia ricevuto una formazione specifica in materia di
rianimazione cardio-polmonare. La presente proposta di legge,
preso atto delle norme vigenti, intende pervenire ad una
normativa più completa ed organica ed abroga la citata legge
n. 120 del 2001. Essa mira, infatti, alla diffusione
dell'utilizzo dei defibrillatori automatici esterni o di
quelli semiautomatici, rendendone obbligatoria la presenza in
tutte le autoambulanze, che non sempre sono dotate di un
medico a bordo. La possibilità di utilizzo di questi strumenti
da parte anche di personale non medico e non sanitario, che
abbia frequentato un apposito corso, amplia la possibilità di
intervento con tali strumenti che, in molti casi, possono
essere decisivi per salvare una vita. I defibrillatori
automatici e semiautomatici sono di piccole dimensioni e di
facile utilizzo anche per il personale non medico, dato che
l'apparecchio è attivato, dopo una analisi che avviene in
maniera automatica, solo in presenza di fibrillazione
ventricolare che possa portare alla morte dell'individuo.
Basta, infatti, mettere in funzione l'apparecchio, applicare i
due elettrodi al petto dell'interessato e premere il pulsante
per provocare una scarica elettrica. L'apparecchio automatico
risparmia a chi lo usa ogni decisione di carattere medico,
poiché l'apparecchio emette chiare indicazioni sulla necessità
o meno di intervenire. La macchina è, infatti, in grado di
riconoscere se gli elettrodi sono applicati correttamente, di
leggere rapidamente l'elettrocardiogramma e di rilasciare la
diagnosi. Solo in presenza di fibrillazione ventricolare che
sia effettivamente e potenzialmente letale, l'apparecchio
ordina di provocare la scarica elettrica. Tale strumento può
risultare particolarmente efficace per avere un tempestivo
soccorso in località isolate con un difficile accesso alle
strutture di soccorso nelle quali è presente personale medico,
o in località con notevole concentrazione di personale.
Decisivo per l'efficacia della legge è il ruolo assegnato alle
regioni e alle province autonome, che insieme alle aziende
sanitarie locali (ASL), devono predisporre corsi per
l'utilizzo di tali strumenti, innanzi tutto, sulle
autoambulanze, che devono essere dotate, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della legge, dei defibrillatori
automatici o semiautomatici, e, poi, per il personale degli
enti pubblici e delle aziende private che, per migliorare la
sicurezza sui posti di lavoro, intendano acquistare un
defibrillatore automatico o semiautomatico. Per favorire la
diffusione di tali strumenti nelle aziende private, negli
esercizi commerciali, nei luoghi ad alto affollamento come
impianti sportivi, stazioni, aeroporti, ma anche nelle
strutture turistiche, la legge prevede un contributo da parte
dello Stato pari al 30 per cento della spesa sostenuta.
Il comma 1 dell'articolo 1 consente l'uso del
defibrillatore automatico esterno e semiautomatico in sede
intra e extra ospedaliera anche al personale sanitario non
medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto
una formazione specifica nell'attività di rianimazione
cardio-polmonare attraverso la frequenza di appositi corsi
organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano territorialmente competenti ai sensi del comma 3.
Il comma 2 sancisce l'obbligo per tutte le autoambulanze di
dotarsi di defibrillatori automatici esterni o semiautomatici,
secondo un piano predisposto dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano e finanziato dallo Stato. Le
autoambulanze provviste di tali strumenti hanno l'obbligo di
avere a bordo personale che abbia svolto i corsi di formazione
all'utilizzo dei defibrillatori previsti al comma 3. Il comma
3 prevede che le regioni e le province autonome, in
collaborazione con le ASL competenti per territorio,
provvedano a proprie spese ad organizzare corsi per il
rilascio da parte delle ASL stesse e delle aziende ospedaliere
dell'autorizzazione all'utilizzo intra ed extraospedaliero dei
defibrillatori. Il comma 4 estende l'obbligo di dotarsi di
defibrillatore automatico o semiautomatico a tutti gli enti
pubblici entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
legge. Per una maggiore diffusione dei defibrillatori anche al
di fuori dei mezzi di soccorso e degli enti pubblici, il comma
5 prevede che alle imprese che intendano dotarsi di
defibrillatore automatico o semiautomatico è riconosciuto un
contributo da parte dello Stato pari al 30 per cento della
spesa sostenuta. La giunta regionale predispone un piano per
l'impiego del defibrillatore automatico o semiautomatico
esterno da parte delle imprese private, tenendo conto delle
indicazioni provenienti dalle singole ASL, che individuano le
postazioni dove sono utilizzabili e vanno collocati tali
strumenti, sentiti i comuni, le organizzazioni di volontariato
e i rappresentanti delle categorie economiche e sindacali. Il
comma 6 sancisce gli impegni finanziari assunti dallo Stato
per l'acquisto dei defibrillatori da destinare alle
autoambulanze e per coprire gli incentivi alle aziende private
che vogliano dotarsi di tali strumenti.
L'articolo 2 stabilisce le modalità della copertura
finanziaria.
L'articolo 3 abroga la citata legge 3 aprile 2001, n. 120,
che regolava l'utilizzo dei defibrillatori per il personale
sanitario non medico.