XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3016




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' consentito l'uso del defibrillatore automatico e semiautomatico esterno, di seguito denominato "defibrillatore", in sede intra e extra ospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nell'attività di rianimazione cardio-polmonare attraverso la partecipazione ad un corso programmato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 3 e che abbia acquisito il relativo attestato di idoneità.
        2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autoambulanze hanno l'obbligo di dotarsi di defibrillatori, secondo un piano predisposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti e finanziato dallo Stato. Le autoambulanze provviste di tali strumenti hanno l'obbligo di avere a bordo personale che abbia svolto i corsi di formazione all'utilizzo dei defibrillatori previsti al comma 3.
        3 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio, provvedono ad organizzare corsi per il rilascio, da parte delle ASL stesse e delle aziende ospedaliere, dell'autorizzazione all'utilizzo intra ed extraospedaliero dei defibrillatori al personale di cui al comma 1. I corsi sono rivolti anche al personale dipendente delle imprese, incaricato della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Lo Stato provvede al finanziamento necessario allo svolgimento di tali corsi.
        4. Gli enti pubblici, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di dotare, le proprie strutture, secondo un piano predisposto dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente, di defibrillatori e di personale in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo di cui al comma 3. Ai fini di cui al presente comma, riveste carattere prioritario la dotazione di defibrillatori ai mezzi mobili delle Forze di polizia dello Stato, degli enti locali e territoriali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei servizi pubblici di trasporto, nonché l'installazione di tali strumenti nelle località montane e in quelle che hanno un difficile accesso alle strutture ospedaliere e di soccorso.
        5. Alle imprese che intendano dotarsi di defibrillatori è riconosciuta da parte dello Stato una detrazione dal proprio imponibile ai fini della dichiarazione dei redditi pari al 30 per cento della spesa sostenuta. La giunta regionale o della provincia autonoma competente per territorio indica i criteri generali per l'impiego del defibrillatore da parte delle imprese private, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalle singole ASL, che individuano le postazioni dove gli apparecchi sono utilizzabili e dove devono essere collocati, d'intesa con i comuni, con le organizzazioni di volontariato e con i rappresentanti delle categorie economiche e sindacali. Alle imprese che fruiscono della detrazione fiscale è fatto obbligo di comunicare entro un mese dall'acquisto del defibrillatore alla ASL competente per territorio il responsabile del servizio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della salute, con proprio decreto disciplina, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accesso ai benefìci di cui al presente comma.
        6. Per l'acquisto dei defibrillatori da destinare alle autoambulanze, lo Stato destina 15 milioni di euro per gli anni 2002 e 2003. Per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 3, lo Stato provvede allo stanziamento di 3 milioni di euro da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 18 milioni di euro per gli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 3.

        1. La legge 3 aprile 2001, n. 120, è abrogata.



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