XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3016
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' consentito l'uso del defibrillatore automatico e
semiautomatico esterno, di seguito denominato
"defibrillatore", in sede intra e extra ospedaliera anche al
personale sanitario non medico, nonché al personale non
sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica
nell'attività di rianimazione cardio-polmonare attraverso la
partecipazione ad un corso programmato dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 3
e che abbia acquisito il relativo attestato di idoneità.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le autoambulanze hanno l'obbligo di dotarsi di
defibrillatori, secondo un piano predisposto dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano
territorialmente competenti e finanziato dallo Stato. Le
autoambulanze provviste di tali strumenti hanno l'obbligo di
avere a bordo personale che abbia svolto i corsi di formazione
all'utilizzo dei defibrillatori previsti al comma 3.
3 Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in collaborazione con le aziende sanitarie locali
(ASL) competenti per territorio, provvedono ad organizzare
corsi per il rilascio, da parte delle ASL stesse e delle
aziende ospedaliere, dell'autorizzazione all'utilizzo intra ed
extraospedaliero dei defibrillatori al personale di cui al
comma 1. I corsi sono rivolti anche al personale dipendente
delle imprese, incaricato della sicurezza sui luoghi di lavoro
ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni. Lo Stato provvede al finanziamento
necessario allo svolgimento di tali corsi.
4. Gli enti pubblici, entro tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di dotare, le
proprie strutture, secondo un piano predisposto dalla regione
o dalla provincia autonoma territorialmente competente, di
defibrillatori e di personale in possesso dell'autorizzazione
all'utilizzo di cui al comma 3. Ai fini di cui al presente
comma, riveste carattere prioritario la dotazione di
defibrillatori ai mezzi mobili delle Forze di polizia dello
Stato, degli enti locali e territoriali, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e dei servizi pubblici di trasporto,
nonché l'installazione di tali strumenti nelle località
montane e in quelle che hanno un difficile accesso alle
strutture ospedaliere e di soccorso.
5. Alle imprese che intendano dotarsi di defibrillatori è
riconosciuta da parte dello Stato una detrazione dal proprio
imponibile ai fini della dichiarazione dei redditi pari al 30
per cento della spesa sostenuta. La giunta regionale o della
provincia autonoma competente per territorio indica i criteri
generali per l'impiego del defibrillatore da parte delle
imprese private, tenendo conto delle indicazioni provenienti
dalle singole ASL, che individuano le postazioni dove gli
apparecchi sono utilizzabili e dove devono essere collocati,
d'intesa con i comuni, con le organizzazioni di volontariato e
con i rappresentanti delle categorie economiche e sindacali.
Alle imprese che fruiscono della detrazione fiscale è fatto
obbligo di comunicare entro un mese dall'acquisto del
defibrillatore alla ASL competente per territorio il
responsabile del servizio. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministro della salute, con proprio
decreto disciplina, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, l'accesso ai benefìci di cui al presente
comma.
6. Per l'acquisto dei defibrillatori da destinare alle
autoambulanze, lo Stato destina 15 milioni di euro per gli
anni 2002 e 2003. Per lo svolgimento dei corsi di cui al comma
3, lo Stato provvede allo stanziamento di 3 milioni di euro da
ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 18 milioni di euro per gli anni 2002 e 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3.
1. La legge 3 aprile 2001, n. 120, è abrogata.