XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3014
Onorevoli Colleghi! - Mediante la presente proposta di
legge, si intende intervenire sulla qualità della
giurisdizione, attraverso la modifica, ancorché parziale,
della normativa sull'ordinamento giudiziario.
E' necessario premettere che la presente proposta di legge
non ha la pretesa di un intervento riformatore di carattere
generale, essendo al contrario limitata, oltre ad alcuni
specifici aspetti, a quella parte dell'ordinamento giudiziario
oggetto di analogo intervento da parte del Governo, onde
essere strumento legislativo utile anche ad un immediato
confronto nella sede parlamentare.
Nel merito, la proposta di legge parte dalla constatazione
della oggettiva sofferenza dell'intero sistema giustizia, che
coinvolge tutti gli operatori del settore e che, in ultima
analisi, penalizza i cittadini attraverso un servizio reso
male e con tempi lunghissimi, sentito lontano e, talvolta,
ostile.
Parte altresì dalla esigenza di intervenire su quelle
parti dell'ordinamento giudiziario che oggi sono oggetto di
dibattito, mantenendo fermo il principio della autonomia ed
indipendenza della magistratura, offrendo una soluzione ad
alcuni problemi in discussione, e tenendo infine presente la
necessità di evitare il pericolo che la magistratura sia
ricondotta sotto il controllo dell'esecutivo, secondo una
propensione evidente nella proposta del Governo.
La proposta di legge disciplina gli aspetti di seguito
illustrati.
L'accesso alle funzioni di legittimità, anche ad avvocati
con anzianità professionale di almeno venti anni, attraverso
un procedimento che prevede sia l'intervento della sezione
territoriale del consiglio giudiziario, sia una valutazione da
parte di una commissione mista nominata dal Consiglio
superiore della magistratura. In tal modo si intende favorire
un iniziale processo di integrazione sinergica, che diviene
maggiormente apprezzabile nella disciplina data alla
magistratura onoraria.
La formazione permanente dei magistrati attraverso una
Scuola superiore della magistratura, struttura didattica
stabilmente preposta alla organizzazione della attività di
tirocinio, alla formazione di uditori giudiziari ed
all'aggiornamento periodico dei magistrati. La Scuola è
organizzata autonomamente dal Consiglio superiore della
magistratura, avvalendosi anche di professionalità esterne.
La riforma dei consigli giudiziari e la istituzione di
sezioni territoriali presso ogni tribunale, composte da
magistrati e, con funzioni consultive, anche da avvocati e da
cittadini di chiara fama. A dette sezioni sono attribuite, tra
l'altro, sia funzioni di controllo, sia il compito di
formulare pareri e segnalazioni al consiglio giudiziario
distrettuale, nonché al Consiglio superiore della magistratura
per la nomina dei magistrati requirenti e dei magistrati
onorari.
La nomina dei magistrati onorari attraverso un
procedimento fondato sulla collaborazione tra magistratura e
avvocatura, che prevede l'affidamento dell'esercizio delle
funzioni ad avvocati iscritti all'albo della provincia,
dichiaratisi disponibili, con anzianità di almeno dieci anni,
i quali, nell'esercizio della professione, abbiano dimostrato
preparazione, capacità, onestà ed equilibrio. Tale sistema
tende a garantire la qualità della funzione, la efficienza e
la velocità del servizio in relazione al carico giudiziario
degli uffici, atteso che gran parte della cosiddetta
"giustizia minore", viene oggi affidata a magistrati
onorari.
La distinzione delle funzioni requirenti e giudicanti,
attuata attraverso le seguenti previsioni:
1) che i vincitori di concorso per uditore giudiziario,
destinati alle funzioni penali, debbano per i primi dieci anni
esercitare le funzioni giudicanti, sia in composizione
monocratica che in composizione collegiale;
2) che il passaggio dalla funzione giudicante a quella
requirente sia consentito a quei magistrati che si siano
distinti per equilibrio nel giudizio, per capacità
professionale e per qualità personali e morali;
3) che per il passaggio tra una funzione ed un'altra
funzione, il Consiglio superiore della magistratura debba
acquisire le note professionali di cui all'articolo 3, comma 1
lettera e), nonché il parere dei consigli giudiziari
territoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l),
numero 1;
4) che il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti
sia consentito dopo un periodo minimo di cinque anni di
esercizio effettivo delle funzioni, e presso un diverso
circondario;
5) che il passaggio tra funzioni giudicanti o requirenti
penali, e funzioni giudicanti civili, sia consentito
all'interno dello stesso circondario, fermo restando il
periodo minimo di permanenza nelle funzioni di cui al numero
4).
La temporaneità degli uffici direttivi per una durata non
superiore a quattro anni.
La organizzazione tecnica e la gestione di tutti i servizi
aventi carattere non giurisdizionale, affidata ad un
manager o direttore tecnico, nominato dal Ministro della
giustizia, il quale abbia la funzione di razionalizzare ed
organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, programmare la
necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e
provvedere al loro costante aggiornamento, nonché pianificare
il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente,
alla prevedibile evoluzione di esso, ed alle esigenze di
carattere sociale e territoriale nel rapporto tra i cittadini
e la giustizia.
La tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei
magistrati, prevedendo anche autonome ipotesi per la funzione
giudicante e quella requirente, e prevedendo la istituzione
all'interno della sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura, di sottosezioni - istruttoria e giudicante
- autonome tra di loro per composizione.
La revisione delle circoscrizioni territoriali degli
uffici giudiziari, finalizzata ad un'equa distribuzione del
carico di lavoro e ad una adeguata efficienza del servizio in
relazione alle esigenze del territorio.