XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3014




        Onorevoli Colleghi! - Mediante la presente proposta di legge, si intende intervenire sulla qualità della giurisdizione, attraverso la modifica, ancorché parziale, della normativa sull'ordinamento giudiziario.
        E' necessario premettere che la presente proposta di legge non ha la pretesa di un intervento riformatore di carattere generale, essendo al contrario limitata, oltre ad alcuni specifici aspetti, a quella parte dell'ordinamento giudiziario oggetto di analogo intervento da parte del Governo, onde essere strumento legislativo utile anche ad un immediato confronto nella sede parlamentare.
        Nel merito, la proposta di legge parte dalla constatazione della oggettiva sofferenza dell'intero sistema giustizia, che coinvolge tutti gli operatori del settore e che, in ultima analisi, penalizza i cittadini attraverso un servizio reso male e con tempi lunghissimi, sentito lontano e, talvolta, ostile.
        Parte altresì dalla esigenza di intervenire su quelle parti dell'ordinamento giudiziario che oggi sono oggetto di dibattito, mantenendo fermo il principio della autonomia ed indipendenza della magistratura, offrendo una soluzione ad alcuni problemi in discussione, e tenendo infine presente la necessità di evitare il pericolo che la magistratura sia ricondotta sotto il controllo dell'esecutivo, secondo una propensione evidente nella proposta del Governo.
        La proposta di legge disciplina gli aspetti di seguito illustrati.
        L'accesso alle funzioni di legittimità, anche ad avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni, attraverso un procedimento che prevede sia l'intervento della sezione territoriale del consiglio giudiziario, sia una valutazione da parte di una commissione mista nominata dal Consiglio superiore della magistratura. In tal modo si intende favorire un iniziale processo di integrazione sinergica, che diviene maggiormente apprezzabile nella disciplina data alla magistratura onoraria.
        La formazione permanente dei magistrati attraverso una Scuola superiore della magistratura, struttura didattica stabilmente preposta alla organizzazione della attività di tirocinio, alla formazione di uditori giudiziari ed all'aggiornamento periodico dei magistrati. La Scuola è organizzata autonomamente dal Consiglio superiore della magistratura, avvalendosi anche di professionalità esterne.
        La riforma dei consigli giudiziari e la istituzione di sezioni territoriali presso ogni tribunale, composte da magistrati e, con funzioni consultive, anche da avvocati e da cittadini di chiara fama. A dette sezioni sono attribuite, tra l'altro, sia funzioni di controllo, sia il compito di formulare pareri e segnalazioni al consiglio giudiziario distrettuale, nonché al Consiglio superiore della magistratura per la nomina dei magistrati requirenti e dei magistrati onorari.
        La nomina dei magistrati onorari attraverso un procedimento fondato sulla collaborazione tra magistratura e avvocatura, che prevede l'affidamento dell'esercizio delle funzioni ad avvocati iscritti all'albo della provincia, dichiaratisi disponibili, con anzianità di almeno dieci anni, i quali, nell'esercizio della professione, abbiano dimostrato preparazione, capacità, onestà ed equilibrio. Tale sistema tende a garantire la qualità della funzione, la efficienza e la velocità del servizio in relazione al carico giudiziario degli uffici, atteso che gran parte della cosiddetta "giustizia minore", viene oggi affidata a magistrati onorari.
        La distinzione delle funzioni requirenti e giudicanti, attuata attraverso le seguenti previsioni:

            1) che i vincitori di concorso per uditore giudiziario, destinati alle funzioni penali, debbano per i primi dieci anni esercitare le funzioni giudicanti, sia in composizione monocratica che in composizione collegiale;

            2) che il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente sia consentito a quei magistrati che si siano distinti per equilibrio nel giudizio, per capacità professionale e per qualità personali e morali;

            3) che per il passaggio tra una funzione ed un'altra funzione, il Consiglio superiore della magistratura debba acquisire le note professionali di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e), nonché il parere dei consigli giudiziari territoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l), numero 1;

            4) che il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti sia consentito dopo un periodo minimo di cinque anni di esercizio effettivo delle funzioni, e presso un diverso circondario;

            5) che il passaggio tra funzioni giudicanti o requirenti penali, e funzioni giudicanti civili, sia consentito all'interno dello stesso circondario, fermo restando il periodo minimo di permanenza nelle funzioni di cui al numero 4).

        La temporaneità degli uffici direttivi per una durata non superiore a quattro anni.
        La organizzazione tecnica e la gestione di tutti i servizi aventi carattere non giurisdizionale, affidata ad un manager o direttore tecnico, nominato dal Ministro della giustizia, il quale abbia la funzione di razionalizzare ed organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e provvedere al loro costante aggiornamento, nonché pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso, ed alle esigenze di carattere sociale e territoriale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia.
        La tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, prevedendo anche autonome ipotesi per la funzione giudicante e quella requirente, e prevedendo la istituzione all'interno della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, di sottosezioni - istruttoria e giudicante - autonome tra di loro per composizione.
        La revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari, finalizzata ad un'equa distribuzione del carico di lavoro e ad una adeguata efficienza del servizio in relazione alle esigenze del territorio.




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