XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3014
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Contenuto della delega).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con
l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi dalla medesima
legge stabiliti, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) modificare la disciplina per l'accesso alla
carriera in magistratura ordinaria e stabilire l'accesso alle
funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione anche
mediante concorso con una quota di posti riservata ad
avvocati;
b) razionalizzare la normativa in tema di
formazione dei magistrati ed istituire la Scuola superiore
della magistratura;
c) disciplinare la composizione, le competenze e
la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire
le sezioni territoriali del consigli giudiziari stessi;
d) disciplinare il sistema di nomina di magistrati
onorari presso ogni sede di tribunale;
e) disciplinare il passaggio dall'esercizio delle
funzioni giudicanti a quello delle funzioni requirenti e
viceversa;
f) stabilire la temporaneità degli incarichi
direttivi;
g) disciplinare l'organizzazione tecnica delle
strutture giudiziarie, attraverso la istituzione di un
direttore tecnico presso ogni sede di tribunale;
h) individuare le fattispecie tipiche di illecito
disciplinare dei magistrati e le relative sanzioni, nonché
istituire distinte sezioni, istruttoria e giudicante, per i
procedimenti di competenza del Consiglio superiore della
magistratura;
i) rideterminare le circoscrizioni territoriali
degli uffici giudiziari.
2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi
emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1
divengono efficaci a decorrere dal centoventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dei medesimi decreti.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i tre mesi
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o
più decreti legislativi recanti le norme necessarie al
coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi
adottati nell'esercizio della delega di cui al citato comma 1
con le disposizioni vigenti in materia e la necessaria
disciplina transitoria, diretta anche a regolare il
trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando i termini
massimi per l'attuazione delle norme stesse.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati
nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 3 sono
trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, affinché sia espresso dai competenti organi
parlamentari un motivato parere entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data della trasmissione, decorso
il quale i decreti sono adottati anche in mancanza del
parere.
Art. 2.
(Concorsi per uditore giudiziario e concorso riservato ad
avvocati per le funzioni di legittimità).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che a sostenere le prove del concorso
per uditore giudiziario siano ammessi coloro i quali hanno
conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione
forense ovvero l'idoneità in qualsiasi concorso bandito dalla
pubblica amministrazione per il quale è necessario il possesso
della laurea in giurisprudenza ovvero hanno conseguito il
dottorato di ricerca in materie giuridiche, ovvero hanno
frequentato con profitto le scuole di specializzazione forense
presso le università;
b) prevedere che annualmente, per un quarto dei
posti resisi disponibili, sia bandito un concorso per titoli
ed esami di accesso alle funzioni di legittimità, riservato ad
avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni, i
quali hanno ottenuto il giudizio di idoneità da parte della
sezione territoriale del consiglio giudiziario di cui
all'articolo 4;
c) prevedere e disciplinare le modalità del
concorso, prevedendo in particolare che la commissione
giudicatrice sia nominata dal Consiglio superiore della
magistratura per due terzi tra magistrati ordinari con almeno
venti anni di anzianità nell'esercizio delle funzioni e per un
terzo tra professori universitari di materie giuridiche e
avvocati di chiara fama con almeno venti anni di anzianità.
Prevedere la incompatibilità dell'esercizio delle funzioni di
giudice di legittimità con l'attività forense. La presidenza
della commissione giudicatrice è assunta da un magistrato
designato dal Consiglio superiore della magistratura;
d) prevedere l'espressa abrogazione delle norme
incompatibili con il decreto legislativo adottato ai sensi
dell'articolo 1.
Art. 3.
(Formazione dei magistrati ed istituzione della Scuola
superiore della magistratura).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere l'istituzione presso il Consiglio
superiore della magistratura di una Scuola superiore della
magistratura, struttura didattica stabilmente preposta alla
organizzazione delle attività di tirocinio, alla formazione
degli uditori giudiziari ed all'aggiornamento professionale
periodico dei magistrati;
b) prevedere che l'aggiornamento professionale dei
magistrati presso la Scuola superiore della magistratura sia
obbligatorio per tutti i magistrati, secondo la programmazione
definita dal Consiglio superiore della magistratura, anche ai
fini della progressione in carriera;
c) prevedere che la Scuola superiore della
magistratura sia organizzata autonomamente dal Consiglio
superiore della magistratura, come struttura permanente
destinata a soddisfare le finalità di cui alle lettere
a) e b), di intesa con il Ministro della giustizia
e con risorse finanziarie a carico del Ministero della
giustizia;
d) prevedere che nella programmazione
dell'attività didattica, il Consiglio superiore della
magistratura possa avvalersi delle proposte del Ministro della
giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli
giudiziari, e di quelle dei componenti del Consiglio
universitario nazionale esperti in materie giuridiche;
e) stabilire che la Scuola superiore della
magistratura, in relazione all'esito della attività di
formazione ed aggiornamento, rilasci al Consiglio superiore
della magistratura pareri riservati contenenti elementi di
verifica attitudinale da inserire nel fascicolo personale del
magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni
operate dal Consiglio superiore della magistratura stesso,
concernenti la progressione in carriera ovvero i conferimenti
di incarichi direttivi e semi-direttivi;
f) prevedere l'espressa abrogazione delle norme
incompatibili con il decreto legislativo adottato ai sensi
dell'articolo 1.
Art. 4.
(Riforma dei consigli giudiziari e istituzione delle
sezioni territoriali dei consigli giudiziari).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che i consigli giudiziari presso le
corti di appello siano composti:
1) dal presidente della corte di appello che lo
presiede, dal procuratore generale presso la corte di appello
e da sette magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari
del distretto, con anzianità di servizio non inferiore a
quindici anni, cinque scelti tra coloro che esercitano
funzioni giudicanti e due tra coloro che esercitano funzioni
requirenti;
2) da membri supplenti in numero pari a quello dei
membri titolari di cui al numero 1);
3) da tre membri che partecipano con funzioni
consultive, designati dal Consiglio nazionale forense tra gli
avvocati con almeno quindici anni di anzianità i quali
esercitano le rispettive professioni all'interno del distretto
della corte di appello;
4) da membri supplenti in quote pari e designati con
le stesse modalità stabilite al numero 3);
b) prevedere che il consiglio giudiziario elegga a
scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente e un
segretario;
c) prevedere che i membri del consiglio
giudiziario durino in carica tre anni e non siano
immediatamente rieleggibili;
d) prevedere che l'elezione dei componenti togati,
ordinari e supplenti del consiglio giudiziario avvenga in un
collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente
per la nomina dei componenti togati del Consiglio superiore
della magistratura, in quanto compatibile;
e) prevedere che al consiglio giudiziario
distrettuale siano attribuite, oltre quelle già previste, le
seguenti competenze:
1) formulare pareri, su richiesta del Consiglio
superiore della magistratura, e previa audizione delle sezioni
territoriali di cui alla lettera g), sull'attività dei
magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità
tecnico-professionale, della produttività, dell'equilibrio di
giudizio nell'esercizio delle funzioni, in occasione della
progressione in carriera e nei periodi intermedi di permanenza
nella qualifica, nonché in occasione del conferimento di
incarichi direttivi;
2) vigilare sul comportamento dei magistrati con
obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai
titolari dell'azione disciplinare;
3) vigilare sull'andamento degli uffici giudiziari del
distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni
rilevate al Consiglio superiore della magistratura e al
Ministro della giustizia, secondo le rispettive competenze;
4) formulare pareri e proposte sull'organizzazione e
il funzionamento degli uffici giudiziari, e degli uffici del
giudice di pace del distretto;
5) adottare provvedimenti relativi allo stato dei
magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi alle
aspettative e congedi, alla dipendenza di infermità da cause
di servizio, all'equo indennizzo, alle pensioni privilegiate e
alla concessione di sussidi;
6) formulare pareri, anche su richiesta del Consiglio
superiore della magistratura, in ordine all'adozione da parte
del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti
a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di
titoli onorifici, riammissioni in magistratura;
f) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio
superiore della magistratura delle delibere adottate dal
consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera
e), numeri 1), 2), 5) e 6);
g) prevedere che presso ogni tribunale sia
costituita una sezione territoriale dei consigli giudiziari,
composta:
1) dal presidente del tribunale che lo presiede, dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale e da tre
magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del
circondario, di cui due scelti tra coloro che esercitano
funzioni giudicanti ed uno tra coloro che esercitano funzioni
requirenti;
2) da altrettanti membri supplenti in numero pari a
quello dei membri titolari di cui al numero 1);
3) da tre membri che partecipano con funzioni
consultive, designati dal consiglio dell'Ordine degli
avvocati, tra avvocati con almeno dieci anni di anzianità;
4) da membri supplenti in numero pari e designati con
le stesse modalità stabilite al numero 3);
5) da ulteriori due membri che partecipano con
funzioni consultive, scelti dai componenti della sezione
territoriale stessa, tra cittadini di chiara fama, residenti
nel territorio del circondario e che si sono particolarmente
distinti per qualità professionali, civili e morali;
h) prevedere che il consiglio giudiziario elegga a
scrutinio segreto, al suo interno, un vice-presidente ed un
segretario;
i) prevedere che l'elezione dei componenti togati,
ordinari e supplenti, del consiglio giudiziario avvenga in un
collegio unico circondariale presso il tribunale con il
medesimo sistema vigente per la nomina dei componenti togati
del Consiglio superiore della magistratura, in quanto
compatibile;
l) prevedere che al consiglio giudiziario
territoriale siano attribuite le seguenti competenze:
1) formulare pareri e segnalazioni al consiglio
giudiziario distrettuale competente, per l'adozione dei
provvedimenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) della
lettera e), e per la nomina da parte del Consiglio
superiore della magistratura dei magistrati requirenti;
2) attuare sul territorio le connesse attività di
vigilanza;
3) formulare al Consiglio superiore della magistratura
le proposte e i pareri previsti dall'articolo 5, per la nomina
dei magistrati onorari;
m) prevedere l'espressa abrogazione delle norme
incompatibili con il decreto legislativo adottato ai sensi
dell'articolo 1.
Art. 5.
(Nuovi criteri di nomina dei magistrati onorari).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che i consigli giudiziari
territoriali, in collaborazione con i relativi consigli
dell'Ordine degli avvocati, individuino, senza limitazione di
numero, i soggetti ritenuti idonei allo svolgimento delle
funzioni di magistrato onorario, tra gli avvocati iscritti
all'albo della provincia dichiaratisi disponibili, con
anzianità di almeno dieci anni, i quali, nell'esercizio della
professione, hanno dimostrato preparazione, capacità, onestà
ed equilibrio;
b) prevedere che il numero dei soggetti giudicati
idonei allo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario
sia tale da garantire la qualità della funzione, la efficienza
e la velocità del servizio, in relazione al carico giudiziario
degli uffici;
c) prevedere che il Consiglio superiore della
magistratura provveda alla nomina di magistrati onorari tra i
soggetti individuati con il procedimento di cui alla lettera
a), in numero tale da soddisfare le esigenze del
servizio dei singoli tribunali;
d) prevedere che il presidente del tribunale,
scegliendo nella rosa dei soggetti ritenuti idonei allo
svolgimento delle funzioni e nominati dal Consiglio superiore
della magistratura, assegni a ciascun magistrato onorario le
cause da trattare, in modo che siano garantite la qualità, la
efficienza e la velocità del servizio;
e) prevedere sistemi di retribuzione in relazione
all'attività in concreto espletata;
f) prevedere l'espressa abrogazione delle norme
incompatibili con il decreto legislativo adottato ai sensi
dell'articolo 1.
Art. 6.
(Passaggio dall'esercizio delle funzioni giudicanti a
quello delle funzioni requirenti e viceversa).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che i vincitori di concorso per
uditore giudiziario, destinati alle funzioni penali, debbano
per i primi dieci anni esercitare le funzioni giudicanti, sia
in composizione monocratica che in composizione collegiale;
b) prevedere che il passaggio dalla funzione
giudicante a quella requirente sia consentito ai magistrati
che si sono distinti per equilibrio nel giudizio, per capacità
professionale e per qualità personali e morali;
c) prevedere che per il passaggio da una funzione
ad un'altra funzione il Consiglio superiore della magistratura
debba acquisire le note professionali di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera e), nonché il parere dei consigli
giudiziari territoriali di cui all'articolo 4), comma 1,
lettera l), numero 1);
d) prevedere che il passaggio tra funzioni
giudicanti e requirenti sia consentito dopo un periodo minimo
di cinque anni nell'esercizio effettivo delle funzioni e sia
svolto presso un diverso circondario;
e) prevedere che il passaggio tra funzioni
giudicanti o requirenti penali e funzioni giudicanti civili,
sia consentito all'interno dello stesso circondario, fermo
restando il periodo minimo di permanenza nelle funzioni di cui
alla lettera d).
f) prevedere l'espressa abrogazione delle norme
incompatibili con il decreto legislativo adottato ai sensi
dell'articolo 1.
Art. 7.
(Temporaneità degli incarichi direttivi).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere la temporaneità degli uffici
direttivi per una durata non superiore a quattro anni, con
possibilità di rinnovo dell'incarico per ulteriori due anni e
con esclusione degli incarichi direttivi svolti presso la
Corte di cassazione, la procura generale presso la stessa
Corte, nonché presso il Tribunale superiore delle acque
pubbliche;
b) prevedere che alla scadenza del termine di cui
alla lettera a) il magistrato che ha esercitato funzioni
direttive possa concorrere per il conferimento di un ufficio
direttivo presso un diverso circondario;
c) prevedere l'espressa abrogazione delle norme
incompatibili con il decreto legislativo adottato ai sensi
dell'articolo 1.
Art. 8.
(Organizzazione tecnica delle strutture
giudiziarie).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che l'organizzazione tecnica e la
gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale,
siano affidate a un direttore tecnico, nominato dal Ministro
della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di
razionalizzare ed organizzare l'utilizzo delle risorse
esistenti, di programmare la necessità di nuove strutture
tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante
aggiornamento, nonchè di pianificare il loro utilizzo in
relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile
evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel
rapporto tra i cittadini e la giustizia;
b) prevedere che le funzioni di cui alla lettera
a) siano svolte dal direttore tecnico, di intesa con il
presidente del tribunale e con il procuratore della
Repubblica, nonché con i sindaci dei comuni ricompresi nel
circondario del tribunale, disciplinando le modalità di
adozione delle scelte tecnico-organizzative.
Art. 9.
(Norme in materia disciplinare).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di
illecito disciplinare dei magistrati, prevedendo anche
autonome ipotesi per le funzioni giudicante e requirente, sia
inerenti l'esercizio della funzione sia esterne alla stessa,
garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina
con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione
delle relative sanzioni;
b) prevedere l'istituzione, all'interno della
sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura, di una sezione istruttoria e di una sezione
giudicante, autonome tra di loro per composizione,
disciplinandone il funzionamento;
c) prevedere l'espressa abrogazione delle norme
incompatibili con il decreto legislativo adottato ai sensi
dell'articolo 1.
Art. 10.
(Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici
giudiziari).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il
Governo, al fine di razionalizzare la distribuzione degli
uffici giudiziari sul territorio dello Stato, si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridefinire, previa acquisizione del parere del
Consiglio superiore della magistratura, e in accordo con esso,
i confini dei distretti delle corti di appello, dei circondari
dei tribunali e delle circoscrizioni territoriali degli uffici
del giudice di pace;
b) istituire, ove necessario, nuove corti di
appello, nuovi tribunali ovvero nuovi uffici del giudice di
pace, attraverso la fusione totale o parziale del territorio
ricompreso negli attuali distretti, circondari o
circoscrizioni territoriali e dei relativi uffici, ovvero la
sottrazione di parte del territorio di due o più distretti,
circondari o circoscrizioni territoriali limitrofi, ovvero
mediante l'accorpamento di una o più corti di appello, e
l'accorpamento o la soppressione di tribunali o di uffici del
giudice di pace già esistenti;
c) tenere conto, ai fini indicati alla lettera
b), dell'estensione e della conformazione del
territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche
dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede
dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso, in materia
civile e penale;
d) finalizzare gli interventi di cui alle lettere
a) e b) alla realizzazione di un'equa
distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata
funzionalità degli uffici giudiziari;
e) prevedere, anche in deroga alle disposizioni
della legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive
modificazioni, e delle altre norme vigenti in materia di
edilizia giudiziaria, la possibilità, con decreto del Ministro
della giustizia, di dislocare immobili dell'ufficio
giudiziario al di fuori del distretto, del circondario ovvero
della circoscrizione territoriale;
f) prevedere, limitatamente ai tribunali il cui
circondario è stato oggetto di revisione ai sensi del decreto
legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, la possibilità di
istituire, nel medesimo comune, più uffici di tribunale,
ciascuno con esclusiva competenza per una parte del
territorio.