XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3014




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Contenuto della delega).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi dalla medesima legge stabiliti, uno o più decreti legislativi diretti a:

                a) modificare la disciplina per l'accesso alla carriera in magistratura ordinaria e stabilire l'accesso alle funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione anche mediante concorso con una quota di posti riservata ad avvocati;

                b) razionalizzare la normativa in tema di formazione dei magistrati ed istituire la Scuola superiore della magistratura;

                c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire le sezioni territoriali del consigli giudiziari stessi;

                d) disciplinare il sistema di nomina di magistrati onorari presso ogni sede di tribunale;

                e) disciplinare il passaggio dall'esercizio delle funzioni giudicanti a quello delle funzioni requirenti e viceversa;

                f) stabilire la temporaneità degli incarichi direttivi;

                g) disciplinare l'organizzazione tecnica delle strutture giudiziarie, attraverso la istituzione di un direttore tecnico presso ogni sede di tribunale;

                h) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati e le relative sanzioni, nonché istituire distinte sezioni, istruttoria e giudicante, per i procedimenti di competenza del Consiglio superiore della magistratura;

                i) rideterminare le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari.

        2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei medesimi decreti.
        3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al citato comma 1 con le disposizioni vigenti in materia e la necessaria disciplina transitoria, diretta anche a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando i termini massimi per l'attuazione delle norme stesse.
        4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 3 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, affinché sia espresso dai competenti organi parlamentari un motivato parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.


Art. 2.

(Concorsi per uditore giudiziario e concorso riservato ad
avvocati per le funzioni di legittimità).

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense ovvero l'idoneità in qualsiasi concorso bandito dalla pubblica amministrazione per il quale è necessario il possesso della laurea in giurisprudenza ovvero hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche, ovvero hanno frequentato con profitto le scuole di specializzazione forense presso le università;

                b) prevedere che annualmente, per un quarto dei posti resisi disponibili, sia bandito un concorso per titoli ed esami di accesso alle funzioni di legittimità, riservato ad avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni, i quali hanno ottenuto il giudizio di idoneità da parte della sezione territoriale del consiglio giudiziario di cui all'articolo 4;

                c) prevedere e disciplinare le modalità del concorso, prevedendo in particolare che la commissione giudicatrice sia nominata dal Consiglio superiore della magistratura per due terzi tra magistrati ordinari con almeno venti anni di anzianità nell'esercizio delle funzioni e per un terzo tra professori universitari di materie giuridiche e avvocati di chiara fama con almeno venti anni di anzianità. Prevedere la incompatibilità dell'esercizio delle funzioni di giudice di legittimità con l'attività forense. La presidenza della commissione giudicatrice è assunta da un magistrato designato dal Consiglio superiore della magistratura;

                d) prevedere l'espressa abrogazione delle norme incompatibili con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1.


Art. 3.

(Formazione dei magistrati ed istituzione della Scuola
superiore della magistratura).

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) prevedere l'istituzione presso il Consiglio superiore della magistratura di una Scuola superiore della magistratura, struttura didattica stabilmente preposta alla organizzazione delle attività di tirocinio, alla formazione degli uditori giudiziari ed all'aggiornamento professionale periodico dei magistrati;

                b) prevedere che l'aggiornamento professionale dei magistrati presso la Scuola superiore della magistratura sia obbligatorio per tutti i magistrati, secondo la programmazione definita dal Consiglio superiore della magistratura, anche ai fini della progressione in carriera;

                c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia organizzata autonomamente dal Consiglio superiore della magistratura, come struttura permanente destinata a soddisfare le finalità di cui alle lettere a) e b), di intesa con il Ministro della giustizia e con risorse finanziarie a carico del Ministero della giustizia;

                d) prevedere che nella programmazione dell'attività didattica, il Consiglio superiore della magistratura possa avvalersi delle proposte del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, e di quelle dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

                e) stabilire che la Scuola superiore della magistratura, in relazione all'esito della attività di formazione ed aggiornamento, rilasci al Consiglio superiore della magistratura pareri riservati contenenti elementi di verifica attitudinale da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura stesso, concernenti la progressione in carriera ovvero i conferimenti di incarichi direttivi e semi-direttivi;

                f) prevedere l'espressa abrogazione delle norme incompatibili con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1.


Art. 4.

(Riforma dei consigli giudiziari e istituzione delle
sezioni territoriali dei consigli giudiziari).

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti di appello siano composti:

                1) dal presidente della corte di appello che lo presiede, dal procuratore generale presso la corte di appello e da sette magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, con anzianità di servizio non inferiore a quindici anni, cinque scelti tra coloro che esercitano funzioni giudicanti e due tra coloro che esercitano funzioni requirenti;

                2) da membri supplenti in numero pari a quello dei membri titolari di cui al numero 1);

                3) da tre membri che partecipano con funzioni consultive, designati dal Consiglio nazionale forense tra gli avvocati con almeno quindici anni di anzianità i quali esercitano le rispettive professioni all'interno del distretto della corte di appello;

                4) da membri supplenti in quote pari e designati con le stesse modalità stabilite al numero 3);

                b) prevedere che il consiglio giudiziario elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente e un segretario;

                c) prevedere che i membri del consiglio giudiziario durino in carica tre anni e non siano immediatamente rieleggibili;

                d) prevedere che l'elezione dei componenti togati, ordinari e supplenti del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per la nomina dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile;

                e) prevedere che al consiglio giudiziario distrettuale siano attribuite, oltre quelle già previste, le seguenti competenze:

                1) formulare pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, e previa audizione delle sezioni territoriali di cui alla lettera g), sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della produttività, dell'equilibrio di giudizio nell'esercizio delle funzioni, in occasione della progressione in carriera e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica, nonché in occasione del conferimento di incarichi direttivi;

                2) vigilare sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare;

                3) vigilare sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia, secondo le rispettive competenze;

                4) formulare pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici giudiziari, e degli uffici del giudice di pace del distretto;

                5) adottare provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi alle aspettative e congedi, alla dipendenza di infermità da cause di servizio, all'equo indennizzo, alle pensioni privilegiate e alla concessione di sussidi;

                6) formulare pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all'adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

                f) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera e), numeri 1), 2), 5) e 6);

                g) prevedere che presso ogni tribunale sia costituita una sezione territoriale dei consigli giudiziari, composta:

                1) dal presidente del tribunale che lo presiede, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale e da tre magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del circondario, di cui due scelti tra coloro che esercitano funzioni giudicanti ed uno tra coloro che esercitano funzioni requirenti;
                2) da altrettanti membri supplenti in numero pari a quello dei membri titolari di cui al numero 1);

                3) da tre membri che partecipano con funzioni consultive, designati dal consiglio dell'Ordine degli avvocati, tra avvocati con almeno dieci anni di anzianità;

                4) da membri supplenti in numero pari e designati con le stesse modalità stabilite al numero 3);

                5) da ulteriori due membri che partecipano con funzioni consultive, scelti dai componenti della sezione territoriale stessa, tra cittadini di chiara fama, residenti nel territorio del circondario e che si sono particolarmente distinti per qualità professionali, civili e morali;

                h) prevedere che il consiglio giudiziario elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice-presidente ed un segretario;

            i) prevedere che l'elezione dei componenti togati, ordinari e supplenti, del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico circondariale presso il tribunale con il medesimo sistema vigente per la nomina dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile;

            l) prevedere che al consiglio giudiziario territoriale siano attribuite le seguenti competenze:

                1) formulare pareri e segnalazioni al consiglio giudiziario distrettuale competente, per l'adozione dei provvedimenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera e), e per la nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura dei magistrati requirenti;

                2) attuare sul territorio le connesse attività di vigilanza;

                3) formulare al Consiglio superiore della magistratura le proposte e i pareri previsti dall'articolo 5, per la nomina dei magistrati onorari;
            m) prevedere l'espressa abrogazione delle norme incompatibili con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1.


Art. 5.

(Nuovi criteri di nomina dei magistrati onorari).

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere che i consigli giudiziari territoriali, in collaborazione con i relativi consigli dell'Ordine degli avvocati, individuino, senza limitazione di numero, i soggetti ritenuti idonei allo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario, tra gli avvocati iscritti all'albo della provincia dichiaratisi disponibili, con anzianità di almeno dieci anni, i quali, nell'esercizio della professione, hanno dimostrato preparazione, capacità, onestà ed equilibrio;

            b) prevedere che il numero dei soggetti giudicati idonei allo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario sia tale da garantire la qualità della funzione, la efficienza e la velocità del servizio, in relazione al carico giudiziario degli uffici;

            c) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura provveda alla nomina di magistrati onorari tra i soggetti individuati con il procedimento di cui alla lettera a), in numero tale da soddisfare le esigenze del servizio dei singoli tribunali;

            d) prevedere che il presidente del tribunale, scegliendo nella rosa dei soggetti ritenuti idonei allo svolgimento delle funzioni e nominati dal Consiglio superiore della magistratura, assegni a ciascun magistrato onorario le cause da trattare, in modo che siano garantite la qualità, la efficienza e la velocità del servizio;

            e) prevedere sistemi di retribuzione in relazione all'attività in concreto espletata;
            f) prevedere l'espressa abrogazione delle norme incompatibili con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1.


Art. 6.

(Passaggio dall'esercizio delle funzioni giudicanti a
quello delle funzioni requirenti e viceversa).

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere che i vincitori di concorso per uditore giudiziario, destinati alle funzioni penali, debbano per i primi dieci anni esercitare le funzioni giudicanti, sia in composizione monocratica che in composizione collegiale;

            b) prevedere che il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente sia consentito ai magistrati che si sono distinti per equilibrio nel giudizio, per capacità professionale e per qualità personali e morali;

            c) prevedere che per il passaggio da una funzione ad un'altra funzione il Consiglio superiore della magistratura debba acquisire le note professionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), nonché il parere dei consigli giudiziari territoriali di cui all'articolo 4), comma 1, lettera l), numero 1);

                d) prevedere che il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti sia consentito dopo un periodo minimo di cinque anni nell'esercizio effettivo delle funzioni e sia svolto presso un diverso circondario;

            e) prevedere che il passaggio tra funzioni giudicanti o requirenti penali e funzioni giudicanti civili, sia consentito all'interno dello stesso circondario, fermo restando il periodo minimo di permanenza nelle funzioni di cui alla lettera d).

            f) prevedere l'espressa abrogazione delle norme incompatibili con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1.

Art. 7.

(Temporaneità degli incarichi direttivi).

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere la temporaneità degli uffici direttivi per una durata non superiore a quattro anni, con possibilità di rinnovo dell'incarico per ulteriori due anni e con esclusione degli incarichi direttivi svolti presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la stessa Corte, nonché presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche;

            b) prevedere che alla scadenza del termine di cui alla lettera a) il magistrato che ha esercitato funzioni direttive possa concorrere per il conferimento di un ufficio direttivo presso un diverso circondario;

            c) prevedere l'espressa abrogazione delle norme incompatibili con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1.


Art. 8.

(Organizzazione tecnica delle strutture
giudiziarie).

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere che l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale, siano affidate a un direttore tecnico, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di razionalizzare ed organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonchè di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;
            b) prevedere che le funzioni di cui alla lettera a) siano svolte dal direttore tecnico, di intesa con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica, nonché con i sindaci dei comuni ricompresi nel circondario del tribunale, disciplinando le modalità di adozione delle scelte tecnico-organizzative.


Art. 9.

(Norme in materia disciplinare).

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, prevedendo anche autonome ipotesi per le funzioni giudicante e requirente, sia inerenti l'esercizio della funzione sia esterne alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni;

            b) prevedere l'istituzione, all'interno della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, di una sezione istruttoria e di una sezione giudicante, autonome tra di loro per composizione, disciplinandone il funzionamento;

            c) prevedere l'espressa abrogazione delle norme incompatibili con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1.


Art. 10.

(Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici
giudiziari).

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo, al fine di razionalizzare la distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio dello Stato, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) ridefinire, previa acquisizione del parere del Consiglio superiore della magistratura, e in accordo con esso, i confini dei distretti delle corti di appello, dei circondari dei tribunali e delle circoscrizioni territoriali degli uffici del giudice di pace;

            b) istituire, ove necessario, nuove corti di appello, nuovi tribunali ovvero nuovi uffici del giudice di pace, attraverso la fusione totale o parziale del territorio ricompreso negli attuali distretti, circondari o circoscrizioni territoriali e dei relativi uffici, ovvero la sottrazione di parte del territorio di due o più distretti, circondari o circoscrizioni territoriali limitrofi, ovvero mediante l'accorpamento di una o più corti di appello, e l'accorpamento o la soppressione di tribunali o di uffici del giudice di pace già esistenti;

            c) tenere conto, ai fini indicati alla lettera b), dell'estensione e della conformazione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;

            d) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b) alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari;

            e) prevedere, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni, e delle altre norme vigenti in materia di edilizia giudiziaria, la possibilità, con decreto del Ministro della giustizia, di dislocare immobili dell'ufficio giudiziario al di fuori del distretto, del circondario ovvero della circoscrizione territoriale;

            f) prevedere, limitatamente ai tribunali il cui circondario è stato oggetto di revisione ai sensi del decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, la possibilità di istituire, nel medesimo comune, più uffici di tribunale, ciascuno con esclusiva competenza per una parte del territorio.



Frontespizio Relazione